Trib. Tempio Pausania, sentenza 03/01/2025, n. 2

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Tempio Pausania, sentenza 03/01/2025, n. 2
Giurisdizione : Trib. Tempio Pausania
Numero : 2
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice onorario Dott.ssa Maria Salvatora Magliona ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1538/2020 pendente tra
AR SS ([...]), RE FF ([...]) e RE GI ([...], rappresentati e difesi dall'Avv. Sabina Grisorio giusta procura in atti ed elett.te dom.ti presso lo studio della medesima in Barletta via F. D'Aragona n. 92/D contro
Siena NPL 2018 s.r.l. (P.IVA: 14535321005) in persona del suo legale rappresentante pro tempore e per essa la procuratrice speciale Credito Fondiario S.p.a. (P.IVA: 00878511005), rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Romano, giusta procura in atti ed elett.te dom.ta in Bari alla Via Principe Amedeo n. 36;
nonché contro
AG RA (C.F.: [...]), RA AN (C.F.: [...]) e AG CE (C.F.: [...]), rapp.ti e difesi dall'Avv. Antonio Mancarella, giusta procura in atti ed elett.te dom.ti in Barletta via F. D'Aragona n. 92/D;
nonché contro
RED SEA SPV s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore (P.IVA: 04938320266) e per essa la procuratrice speciale PRELIOS CREDIT SERVICING S.p.A. (08360630159), con il patrocinio dell'Avv. Filippo Vallosio, giusta procura agli atti ed elett.te dom.ta presso lo studio del medesimo in Torino (TO) Via Passalacqua n. 14
SIENA NPL 2018 S.R.L. 14535321005, con il patrocinio dell'Avv. Davide Romano giusta procura agli atti ed elett.te dom.to in Bari Via Principe Amedeo, 36 *****************
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME IN ATTI.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 617 cpc., ritualmente notificato, gli attori sopra calendati assumevano di essere aggiudicatari di tre unità abitative oggetto della procedura esecutiva immobiliare Rg. n. 82/2012 e n. 282/2012.
Lamentavano gli attori che - sebbene nel bando di vendita emesso nell'ambito della procedura esecutiva sopra citata, si facesse riferimento per tutte tre le unità abitative aggiudicate al fatto che gli immobili risultassero difformi dal progetto approvato, ma “sanabili mediante la procedura di condono” – in realtà essi avevano successivamente appurato che gli immobili aggiudicati non presentavano le condizioni tassative per l'applicazione del sesto comma dell'articolo 40 L. 47/1985 e del quinto comma dell'art. 46 TU Edilizia, erroneamente richiamati nella relazione stimativa dei cespiti pignorati.
Asserivano, invero, gli attori che in data 30.08.2019 avevano proposto opposizione dinnanzi al GE avverso il bando di vendita datato 31.01.2019 e ad ogni conseguente atto, in particolare il verbale di aggiudicazione, e che il suddetto
Giudice, con provvedimento in data 31.10.2019 aveva dichiarato la decadenza degli aggiudicatari, conseguentemente trattenute a titolo di multa in favore della procedura le tre cauzioni versate dagli aggiudicatari, odierni attori, contestualmente alla domanda di partecipazione all'asta, e disposto nuova vendita.
Pertanto, gli attori asserivano di aver proposto in data 20.11.2019 opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc avverso il provvedimento di decadenza e che il GE, con provvedimento in data 30.08.2020, aveva rigettato
l'istanza cautelare, fissando il termine per la proposizione del presente giudizio.
Gli attori sostenevano che il caso di specie configurasse un ipotesi di vendita di aliud pro alio e concludevano come segue:


1. accertare l'assenza dei presupposti oggettivi dettati dalla Legge 326/2003 per la presentazione (e quindi l'accoglimento) della domanda di condono ex artt.
40 comma 6 della L. 47/1985
e 46 comma 5, del DDPR 380/2001 (a differenza di quanto indicato nella relazione di stima del compendio pignorato, a firma del
Dott. Agr. Calaresu, e nel Bando di vendita del 31.01.2019 a firma del professionista Delegato Avv. Piccinnu),

2. annullare e dichiarare inefficaci le tre vendite all'asta del 08.05.2019 di cui alla procedura esecutiva in epigrafe e, quindi, risolvere le tre aggiudicazioni in favore degli odierni ricorrenti a causa della esclusiva responsabilità di terzi (non addebitabile certamente ai sig.ri FI AF, FI UG e AL
LA) e stante l'inesistenza, nelle tre unità immobiliari in questione, delle
“qualità essenziali” – erroneamente pubblicizzate, invece, nel Bando di vendita e nella perizia estimativa – che hanno costituito, in realtà, “elemento determinante per l'offerta di acquisto”;

3. restituire agli odierni attori – ciascuno per quanto di propria spettanza – le somme (indebitamente) versate, a titolo di cauzione, contestualmente alla presentazione delle domande di partecipazione all'asta (più precisamente €
11.210,00 versato dal sig. FI AF per il Lotto 1;
€ 10.230,00 versato dal sig. FI UG per il Lotto 2 ed € 11.180,00 versato dalla sig.ra AL
LA per il Lotto 3) e trattenute a titolo di multa in virtù del decreto del G.E. datato il 31.10.2019, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al reale soddisfo.
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