Trib. Cosenza, sentenza 10/03/2025, n. 444

TRIB Cosenza
Sentenza
10 marzo 2025
0
0
05:06:40
TRIB Cosenza
Sentenza
10 marzo 2025

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cosenza, sentenza 10/03/2025, n. 444
Giurisdizione : Trib. Cosenza
Numero : 444
Data del deposito : 10 marzo 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Giusi Ianni Giudice dott.ssa Maria Giovanna De Marco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3641 del R.G.A.C. dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 24.10.2024 e vertente
TRA
(C.F: ), rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Annamaria Gaccione;

ATTORE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Barbara Magnelli;

CONVENUTA
con l'intervento del P.M.
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
, premesso che aveva contratto matrimonio concordatario in data Parte_1
25.04.2019, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di Bisignano (CS) Anno 2019 –
Numero 1 – Parte II – Serie A, con , dalla cui unione non erano Controparte_1
1


nati figli, che è intervenuta separazione personale alle condizioni di cui all'accordo di separazione personale dei coniugi raggiunto a seguito di negoziazione assistita conclusa in data 2.09.2020, che era impossibile ricostituire la comunione materiale e spirituale tra le parti, chiedeva che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si costituiva che, pur aderendo alla domanda di cessazione degli Controparte_1
effetti civili del matrimonio, evidenziava che il Tribunale di Cosenza, con provvedimento del 5.12.2022, reso in seno al procedimento di modifica delle condizioni di separazione, aveva posto a carico di un assegno di mantenimento in Parte_1
suo favore pari ad euro 150,00 a causa delle condizioni di salute in cui versava, che le impedivano di lavorare, e chiedeva l'attribuzione di un assegno divorzile di € 600,00 mensili.
Intervenuta la sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio in data
8.11.2023, la causa veniva rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso istruttorio.
In ordine all'unica questione controversa tra le parti, relativa alla spettanza di un assegno divorzile in favore di , occorre premettere che la stessa Controparte_1 ha limitato la propria pretesa alla componente assistenziale dell'assegno divorzile, allegando di non lavorare in ragione del difficile reinserimento nel mondo del lavoro della stessa, a cagione della sua condizione di salute, siccome affetta da sclerosi multipla recidivante remittente.
Orbene, sul punto, premesso che tra le parti è pacifico che la resistente sia, allo stato, inoccupata, e che ha la stessa ha allegato e provato di essere affetta da sclerosi multipla dal 2016, deve ritenersi fornita la prova relativa
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi