Trib. Frosinone, sentenza 14/01/2025, n. 23
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Paolo Sordi Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi n. 3216/2019 pendente tra rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Silti, per procura congiunta Parte_1
al ricorso;
RICORRENTE contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Alfredo Frasca, per procura Controparte_1
congiunta alla memoria di costituzione in fase presidenziale;
RESISTENTE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio – assegno divorzile – regolamentazione della prole minorenne.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 6.11.2019 e ritualmente notificato, ha Parte_1
adito questo Tribunale domandando di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dallo stesso contratto con la coniuge, ;
di collocare i figli minori presso il Controparte_1
padre;
di regolamentare le visite materne ai figli minori prevedendole il martedì ed il giovedì, dalle ore 16:30 alle ore 21:00, a week end alternati, dalle ore 14:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica, per sette giorni consecutivi durante le festività natalizie, comprensivi del Natale o del
Capodanno, ad anni alterni, per tre giorni consecutivi durante le festività pasquali, comprensivi della Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni, per quindici giorni durante il periodo estivo;
di porre a carico del padre, laddove i figli fossero collocati presso la madre, un contributo per il mantenimento degli stessi pari a complessivi euro 600,00, comprensivi di assegni familiari, oltre al
50% delle spese straordinarie come regolate dal Protocollo del Tribunale di Frosinone;
con consenso reciproco dei coniugi al rilascio dei passaporti.
A tal fine il ricorrente ha rappresentato che: le parti contraevano matrimonio concordatario in
Anagni (FR) il 19.04.1997;
dalla relazione coniugale nascevano due figli, e , nella R_ Per_2
data del 12.05.2010;
la casa coniugale, sita in Anagni (FR), alla via Muraglione n. 1, era di proprietà della ;
quest'ultima era, altresì, nuda proprietaria del piano terra dello stesso _1
stabile in cui si trovava la casa coniugale, abitato dalla madre della stessa, venuta Controparte_2 meno l'affectio coniugalis, con decreto del Tribunale di Frosinone del 28.11.2018, era omologata la separazione consensuale dei coniugi;
in sede di separazione, il rinunciava a chiedere la Parte_1 restituzione delle somme sostenute per la ristrutturazione della casa coniugale e per l'istallazione dell'impianto fotovoltaico, al fine di garantire la serenità dei figli collocati presso la madre;
il era impiegato come agente della Polizia Penitenziaria e percepiva stipendio pari a circa Parte_1
euro 1.800,00 mensili;
la non si era mai attivata per la ricerca di un'occupazione _1
lavorativa e da qualche anno conviveva con un nuovo compagno, tale , titolare Persona_3 dell'impresa ED Pavistamp e Costruzione, la cui famiglia non godeva di buona reputazione per ragioni penali;
dopo l'omologa della separazione, il marito apprendeva che la moglie intratteneva da tempo una relazione extraconiugale con un uomo di Mondragone, con il quale aveva scambiato numerosi messaggi, dai quali si evinceva, tra l'altro, che la stessa aveva prelevato ingenti somme di denaro dai conti correnti cointestati ai coniugi, mettendole a disposizione del nuovo partner, in tal modo causando la fine della relazione matrimoniale;
la moglie ostacolava i rapporti padre-figli, anche sottraendo ai bambini gli smartphones di cui il padre li aveva dotati al fine di impedire ogni contatto con lo stesso;
la non consentiva al padre di godere dei periodi di vacanza con i _1 figli concordati per l'estate 2019;
impediva finanche la frequentazione tra i figli e la nonna materna;
la pubblicava frequentemente foto dei minori sui social network senza il consenso del _1
padre;
inoltre, era solita lasciare i bambini da soli per vivere la sua nuova relazione e ciò accadeva sia in casa come anche, in una occasione, in spiaggia;
essa si dimostrava pertanto inadeguata nella gestione dei figli che utilizzava per ottenere vantaggi economici;
i minori, che non avevano ancora
accettato la separazione dei genitori, non tolleravano la presenza in casa del nuovo comprano della madre e avevano espresso la volontà di vivere con il padre;
dall'epoca della separazione, quando il aveva accettato di versare alla moglie un assegno per il proprio mantenimento di euro Parte_1
225,00 mensili, la situazione economica dello stesso mutava, dovendo condurre in locazione un immobile, al canone di euro 300,00 mensili, e dovendo sostenere ancora i costi del mutuo contratto per la ristrutturazione della casa familiare e di finanziamenti stipulati per l'istallazione e
l'ampliamento dell'impianto fotovoltaico a servizio della detta casa;
egli, pertanto, poteva contare su un reddito netto mensile pari ad euro 1.500,00;
la moglie era in grado di rendersi economicamente autosufficiente, in quanto titolare di due appartamenti, beneficiaria del reddito del convivente, dotata di capacità lavorative tenuto conto delle condizioni di salute, dell'età, del sesso.
ha resistito in giudizio fin dalla fase presidenziale, aderendo alla domanda di Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa dal marito ed istando, invece, per la conferma delle condizioni di separazione e, segnatamente, per l'assegnazione della casa coniugale in proprio favore;
per l'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento degli stessi presso di essa;
per la regolamentazione delle visite padre - figli minori, prevedendole il martedì ed il giovedì, dalle 13:00 alle 20:00, a week end alternati il sabato e la domenica dalle ore 10:00 alle ore
21:00 di ciascun giorno, per sette giorni consecutivi durante le festività natalizie, comprensivi del
Natale o del Capodanno, ad anni alterni, per tre giorni consecutivi durante le festività pasquali, comprensivi della Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni, per quindici giorni durante il periodo estivo;
per la contribuzione paterna al mantenimento della prole nella misura di complessivi euro 600,00, euro 300,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, con reciproca autorizzazione dei coniugi al rilascio dei documenti validi per l'espatrio;
domandando altresì di elevare ad euro 250,00 mensili l'assegno di mantenimento della moglie, di condannare il marito alla restituzione degli importi percepiti a titolo di assegno unico universale fino alla costituzione in giudizio e mai corrisposti, di condannare lo stesso alla rifusione degli arretrati delle spese straordinarie sostenute dalla moglie nell'interesse dei figli, di rigettare le domande ex adverso elevate.
La resistente ha, perciò, osservato che, dall'epoca della separazione, i coniugi non si erano più riconciliati;
che viveva nella casa coniugale, di cui era proprietaria, unitamente ai figli e non aveva istaurato alcuna convivenza con un nuovo partner, né aveva intrattenuto alcuna relazione extraconiugale durante il matrimonio o dopo la separazione;
che era legata allo soltanto Persona_3
da una amicizia coltivata fuori casa e le considerazioni avversarie sulla reputazione dei familiari di quest'ultimo erano ininfluenti;
che la resistente era stata riconosciuta invalida al 46%, perché affetta da “artrite reumatoide e psoriasica e spondilite anchilosante grave in fase attiva”, perciò in cura
presso l'ospedale Sant'Andrea di Roma;
che, in costanza di matrimonio, per accordo tra i coniugi, la si dedicava interamente alla cura della casa e dei figli;
difatti, essa rinunciava al lavoro _1 presso l'impresa HTL di Anagni per volere del marito, il quale le imponeva di dedicarsi alla famiglia;
che, d'altronde, il Assistente Capo della Polizia Penitenziaria, in servizio Parte_1
presso il carcere di Rebibbia Nuovo Complesso, a Roma, lavorava su turni, anche notturni, ed era perciò frequentemente fuori casa;
che prive di pregio erano le deduzioni avversarie circa
l'atteggiamento inadeguato della madre nei confronti dei figli;
che, al contrario di quanto rappresentato dal marito, la era un punto di riferimento per i figli, presente a casa, _1
impegnata nella preparazione dei pasti e nel seguirli per i compiti, dovendosi spesso mostrare autoritaria perché i bambini, che subivano gli effetti della separazione, stavano presentando problemi scolastici, essa non li aveva lasciati soli se non per pochi minuti e in condizioni di sicurezza al fine di acquistare del latte nell'episodio del 23.08.2019, in cui era il padre a consigliare al figlio di chiamare i carabinieri (ma il procedimento nei confronti della madre che ne scaturiva era poi archiviato), e per acquistare dell'acqua nell'episodio in spiaggia pure narrato dal padre, inoltre le pubblicazioni sui social network di immagini ritraenti i figli era un'attività scherzosa praticata con i figli e i loro amici, che essa non aveva ostacolato i rapporti tra i figli e il padre;
che era il padre, il quale viveva a Roma, faceva spesso uso di gocce sedanti e aveva cambi di umore, a non recarsi regolarmente a trovare i figli, ad assumere un atteggiamento violento verso la alla _1
presenza dei figli, nonché ai danni dei figli stessi, a non far eseguire i compiti ai figli quando presso di lui, a farli dormire nel proprio letto in occasione dei pernottamenti con il padre, inoltre in data
24.12.2019 aveva un'incidente stradale mentre conduceva i figli, lo stesso intendeva inoltre isolare i figli dal loro contesto sociale e non versava le spese straordinarie né aveva mai corrisposto alla moglie gli assegni familiari;
che la era disoccupata per decisione dei coniugi di dedicarsi _1 alla famiglia e aveva un'età e condizioni di salute che le impedivano di impiegarsi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Paolo Sordi Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi n. 3216/2019 pendente tra rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Silti, per procura congiunta Parte_1
al ricorso;
RICORRENTE contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Alfredo Frasca, per procura Controparte_1
congiunta alla memoria di costituzione in fase presidenziale;
RESISTENTE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio – assegno divorzile – regolamentazione della prole minorenne.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 6.11.2019 e ritualmente notificato, ha Parte_1
adito questo Tribunale domandando di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dallo stesso contratto con la coniuge, ;
di collocare i figli minori presso il Controparte_1
padre;
di regolamentare le visite materne ai figli minori prevedendole il martedì ed il giovedì, dalle ore 16:30 alle ore 21:00, a week end alternati, dalle ore 14:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica, per sette giorni consecutivi durante le festività natalizie, comprensivi del Natale o del
Capodanno, ad anni alterni, per tre giorni consecutivi durante le festività pasquali, comprensivi della Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni, per quindici giorni durante il periodo estivo;
di porre a carico del padre, laddove i figli fossero collocati presso la madre, un contributo per il mantenimento degli stessi pari a complessivi euro 600,00, comprensivi di assegni familiari, oltre al
50% delle spese straordinarie come regolate dal Protocollo del Tribunale di Frosinone;
con consenso reciproco dei coniugi al rilascio dei passaporti.
A tal fine il ricorrente ha rappresentato che: le parti contraevano matrimonio concordatario in
Anagni (FR) il 19.04.1997;
dalla relazione coniugale nascevano due figli, e , nella R_ Per_2
data del 12.05.2010;
la casa coniugale, sita in Anagni (FR), alla via Muraglione n. 1, era di proprietà della ;
quest'ultima era, altresì, nuda proprietaria del piano terra dello stesso _1
stabile in cui si trovava la casa coniugale, abitato dalla madre della stessa, venuta Controparte_2 meno l'affectio coniugalis, con decreto del Tribunale di Frosinone del 28.11.2018, era omologata la separazione consensuale dei coniugi;
in sede di separazione, il rinunciava a chiedere la Parte_1 restituzione delle somme sostenute per la ristrutturazione della casa coniugale e per l'istallazione dell'impianto fotovoltaico, al fine di garantire la serenità dei figli collocati presso la madre;
il era impiegato come agente della Polizia Penitenziaria e percepiva stipendio pari a circa Parte_1
euro 1.800,00 mensili;
la non si era mai attivata per la ricerca di un'occupazione _1
lavorativa e da qualche anno conviveva con un nuovo compagno, tale , titolare Persona_3 dell'impresa ED Pavistamp e Costruzione, la cui famiglia non godeva di buona reputazione per ragioni penali;
dopo l'omologa della separazione, il marito apprendeva che la moglie intratteneva da tempo una relazione extraconiugale con un uomo di Mondragone, con il quale aveva scambiato numerosi messaggi, dai quali si evinceva, tra l'altro, che la stessa aveva prelevato ingenti somme di denaro dai conti correnti cointestati ai coniugi, mettendole a disposizione del nuovo partner, in tal modo causando la fine della relazione matrimoniale;
la moglie ostacolava i rapporti padre-figli, anche sottraendo ai bambini gli smartphones di cui il padre li aveva dotati al fine di impedire ogni contatto con lo stesso;
la non consentiva al padre di godere dei periodi di vacanza con i _1 figli concordati per l'estate 2019;
impediva finanche la frequentazione tra i figli e la nonna materna;
la pubblicava frequentemente foto dei minori sui social network senza il consenso del _1
padre;
inoltre, era solita lasciare i bambini da soli per vivere la sua nuova relazione e ciò accadeva sia in casa come anche, in una occasione, in spiaggia;
essa si dimostrava pertanto inadeguata nella gestione dei figli che utilizzava per ottenere vantaggi economici;
i minori, che non avevano ancora
accettato la separazione dei genitori, non tolleravano la presenza in casa del nuovo comprano della madre e avevano espresso la volontà di vivere con il padre;
dall'epoca della separazione, quando il aveva accettato di versare alla moglie un assegno per il proprio mantenimento di euro Parte_1
225,00 mensili, la situazione economica dello stesso mutava, dovendo condurre in locazione un immobile, al canone di euro 300,00 mensili, e dovendo sostenere ancora i costi del mutuo contratto per la ristrutturazione della casa familiare e di finanziamenti stipulati per l'istallazione e
l'ampliamento dell'impianto fotovoltaico a servizio della detta casa;
egli, pertanto, poteva contare su un reddito netto mensile pari ad euro 1.500,00;
la moglie era in grado di rendersi economicamente autosufficiente, in quanto titolare di due appartamenti, beneficiaria del reddito del convivente, dotata di capacità lavorative tenuto conto delle condizioni di salute, dell'età, del sesso.
ha resistito in giudizio fin dalla fase presidenziale, aderendo alla domanda di Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa dal marito ed istando, invece, per la conferma delle condizioni di separazione e, segnatamente, per l'assegnazione della casa coniugale in proprio favore;
per l'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento degli stessi presso di essa;
per la regolamentazione delle visite padre - figli minori, prevedendole il martedì ed il giovedì, dalle 13:00 alle 20:00, a week end alternati il sabato e la domenica dalle ore 10:00 alle ore
21:00 di ciascun giorno, per sette giorni consecutivi durante le festività natalizie, comprensivi del
Natale o del Capodanno, ad anni alterni, per tre giorni consecutivi durante le festività pasquali, comprensivi della Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni, per quindici giorni durante il periodo estivo;
per la contribuzione paterna al mantenimento della prole nella misura di complessivi euro 600,00, euro 300,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, con reciproca autorizzazione dei coniugi al rilascio dei documenti validi per l'espatrio;
domandando altresì di elevare ad euro 250,00 mensili l'assegno di mantenimento della moglie, di condannare il marito alla restituzione degli importi percepiti a titolo di assegno unico universale fino alla costituzione in giudizio e mai corrisposti, di condannare lo stesso alla rifusione degli arretrati delle spese straordinarie sostenute dalla moglie nell'interesse dei figli, di rigettare le domande ex adverso elevate.
La resistente ha, perciò, osservato che, dall'epoca della separazione, i coniugi non si erano più riconciliati;
che viveva nella casa coniugale, di cui era proprietaria, unitamente ai figli e non aveva istaurato alcuna convivenza con un nuovo partner, né aveva intrattenuto alcuna relazione extraconiugale durante il matrimonio o dopo la separazione;
che era legata allo soltanto Persona_3
da una amicizia coltivata fuori casa e le considerazioni avversarie sulla reputazione dei familiari di quest'ultimo erano ininfluenti;
che la resistente era stata riconosciuta invalida al 46%, perché affetta da “artrite reumatoide e psoriasica e spondilite anchilosante grave in fase attiva”, perciò in cura
presso l'ospedale Sant'Andrea di Roma;
che, in costanza di matrimonio, per accordo tra i coniugi, la si dedicava interamente alla cura della casa e dei figli;
difatti, essa rinunciava al lavoro _1 presso l'impresa HTL di Anagni per volere del marito, il quale le imponeva di dedicarsi alla famiglia;
che, d'altronde, il Assistente Capo della Polizia Penitenziaria, in servizio Parte_1
presso il carcere di Rebibbia Nuovo Complesso, a Roma, lavorava su turni, anche notturni, ed era perciò frequentemente fuori casa;
che prive di pregio erano le deduzioni avversarie circa
l'atteggiamento inadeguato della madre nei confronti dei figli;
che, al contrario di quanto rappresentato dal marito, la era un punto di riferimento per i figli, presente a casa, _1
impegnata nella preparazione dei pasti e nel seguirli per i compiti, dovendosi spesso mostrare autoritaria perché i bambini, che subivano gli effetti della separazione, stavano presentando problemi scolastici, essa non li aveva lasciati soli se non per pochi minuti e in condizioni di sicurezza al fine di acquistare del latte nell'episodio del 23.08.2019, in cui era il padre a consigliare al figlio di chiamare i carabinieri (ma il procedimento nei confronti della madre che ne scaturiva era poi archiviato), e per acquistare dell'acqua nell'episodio in spiaggia pure narrato dal padre, inoltre le pubblicazioni sui social network di immagini ritraenti i figli era un'attività scherzosa praticata con i figli e i loro amici, che essa non aveva ostacolato i rapporti tra i figli e il padre;
che era il padre, il quale viveva a Roma, faceva spesso uso di gocce sedanti e aveva cambi di umore, a non recarsi regolarmente a trovare i figli, ad assumere un atteggiamento violento verso la alla _1
presenza dei figli, nonché ai danni dei figli stessi, a non far eseguire i compiti ai figli quando presso di lui, a farli dormire nel proprio letto in occasione dei pernottamenti con il padre, inoltre in data
24.12.2019 aveva un'incidente stradale mentre conduceva i figli, lo stesso intendeva inoltre isolare i figli dal loro contesto sociale e non versava le spese straordinarie né aveva mai corrisposto alla moglie gli assegni familiari;
che la era disoccupata per decisione dei coniugi di dedicarsi _1 alla famiglia e aveva un'età e condizioni di salute che le impedivano di impiegarsi
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