Trib. Locri, sentenza 03/12/2024, n. 1401
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Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 03/12/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 949 / 2020 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(P.I. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Neri e
Antonio Ferragina, con i quali è elettivamente domiciliata in Catanzaro, via
Lucrezia della Valle 34
ricorrente contro
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'Avv. Stefano Murdaca, con il quale è elettivamente domiciliato in Bovalino
(RC) via Spagnolo M. n. 12 resistente
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2/04/2020, l'azienda ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
-che il sig. , assumendo di aver lavorato con contratto di Controparte_1
lavoro a tempo indeterminato a far data dal 07.01.2004 sino al 31.08.2019 alle dipendenze di data in cui è stato messo a riposo per il Parte_1
raggiungimento dei limiti di età e lamentando il mancato pagamento delle spettanze a titolo di TFR, in data 23/02/2018, ha notificato il decreto ingiuntivo
n. 10/2020 emesso dal Tribunale di Locri il 21.02.2020, con il quale è stato ingiunto all'azienda il pagamento di € 25.617,97, oltre interessi Parte_1
legali dal dovuto al soddisfo;
-che l , essendo un Ente Pubblico non economico, Parte_1
è soggetta alla normativa delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 d.lgs. N. 165/2001;
-che, secondo quanto previso dalla Legge della Regione Calabria n.
25/2013 istitutiva dell' , l è un soggetto munito Parte_1 Pt_1
di personalità giuridica avente un proprio patrimonio e propri organi di amministrazione e di rappresentanza;
-che l'azienda impiega, gestisce il personale ed è sottoposta alla vigilanza sulla gestione da parte della Regione e possiede un proprio bilancio;
-che, dal momento che l soggiace alla normativa Parte_1
di cui al D.Lgs. 165/2001 e succ. mod., la liquidazione delle somme spettanti al sig. a titolo di TFR è stata effettuata correttamente, sia riguardo ai CP_1
termini di liquidazione sia per l'importo corrisposto;
-che, con riferimento ai tempi di pagamento, la stessa con nota Pt_1
protocollo n. 12020 del 11.07.2019, inviata al sig. e agli Controparte_1
Uffici competenti tra cui anche il CED Regionale, ha comunicato la messa in quiescenza del dipendente per raggiunti limiti di età, in data 31.08.2019;
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-che, pertanto, l'opposto era a conoscenza che, a partire dalla data del suo pensionamento, sarebbero state avviate le procedure per la liquidazione del
TFR;
-che, nella specie, l'azienda ha provveduto, conformemente al prospetto di elaborazione del calcolo del TFR (allegato) con Determinazione Commissariale
n. 415 del 12.03.2020 (allegata) alla liquidazione in favore del sig. CP_1
della somma complessiva lorda di € 28.406,43, autorizzando l
[...]
a provvedere all'emissione dei titoli di pagamento;
CP_2
-che, in data 19.03.2020, l'ufficio ragioneria, ha provveduto alla corresponsione delle somme dovute a titolo di TFR ed interessi legali;
-che l'importo di € 17.998,09 al netto delle ritenute, ottenuto previa decurtazione dal totale di € 23.906,91 della somma di € 5.908,82 quale ritenuta
IRPEF, è stato corrisposto tramite bonifico bancario su Banca Monte dei Paschi di Siena;
-che, come risulta dal prospetto di liquidazione del TFR elaborato dal
CED della Regione Calabria, l'odierno opposto ha ricevuto, a titolo di TFR per anni lavorati 15 e mesi 8, la complessiva somma lorda di € 28.406,43 (compresa rivalutazione monetaria di € 3.220,13), dalla quale sono stati detratti € 5.908,82 per Irpef ed € 4.499,52 previa interrogazione obbligatoria n. 201800000213096 del 13.02.2018 (documento allegato) da corrispondere ad Equitalia con la quale ha delle pendenze;
-che tale ultimo importo è stato accantonato e sarà versato ad Equitalia direttamente dall'Azienda solo a seguito di notifica di pignoramento e, nel caso in cui l'agenzia dovesse comunicare variazioni, lo stesso verrà corrisposto all'opposto;
-che l'articolo 48-bis, D.P.R. 602/1973 dispone che le Pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 5 mila euro (il precedente limite era di 10 mila euro), devono verificare, anche
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telematicamente, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento;
-che l'ingiunzione emessa nei confronti di dovrà essere Parte_1
revocata anche con declaratoria della cessata materia del contendere, poiché la somma portata dal decreto ingiuntivo per cui è causa è stata corrisposta nei termini di legge e così per come sopra quantificata all'odierno opposto.