Trib. Busto arsizio, sentenza 13/06/2024, n. 773
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Testo completo
N. R.G. 3645/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE Terza CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa A. D'Elia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3645/2021 promossa da: LI PI, con l'avv. A. Nicoletti ATTRICE
contro
PI CA, con avv. M. Grosso e C. Astori CONVENUTA E SA SE, MI SE, SE TE SE, NT BO, IC BO e NA BO, con avv. G. Principe CONVENUTI
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da fogli depositati per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.3.2024. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato LI PI, dopo aver riferito
- di essere coerede, insieme alla sorella CA PI, di RI NN SE (deceduta il 19.12.2014 senza figli) in rappresentazione del padre LU PI (deceduto il 19.04.2019), coniuge della SE;
- che alla successione ereditaria della SE (per i beni descritti a pagg. 3 e 4 dell'atto di citazione) partecipavano (per le quote indicate a pag.3 dell'atto di citazione), oltre la stirpe di LU SE, anche SA SE (per rappresentazione del fratello della de cuius TO SE, deceduto il 1°.06.2015) nonché MI SE, SE TE SE, NT BO, IC BO e NA BO (di seguito RE SE BO);
- che in costanza di matrimonio LU PI aveva compiuto rilevanti atti dispositivi del proprio patrimonio, a titolo gratuito, in favore della SE, non sorretti da animus donandi e dalla prescritta forma dell'atto pubblico;
ha convenuto in giudizio CA PI, SA SE, MI SE, SE TE SE, NT BO, IC BO e NA BO per sentir accertare la nullità e/o invalidità o inefficacia degli atti dispositivi compiuti da LU PI a favore di RI NN SE (identificati a pagg.8 e 9 dell'atto di citazione) e accertarne la titolarità in capo a LU PI, nonché accertare l'effettiva consistenza dell'asse ereditario relitto da RI NN SE e procedere allo scioglimento della relativa comunione ereditaria.
pagina 1 di 8
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita CA PI, che ha sostanzialmente aderito alla domanda di divisione formulata da parte attrice e alle deduzioni ed istanze attoree, precisando comunque
- di aver presentato, prima dell'instaurazione di questo giudizio, unitamente all'attrice, la domanda di mediazione, ove le odierne parti avevano raggiunto un accordo per la divisione ereditaria de qua, successivamente venuto meno per volontà degli RE SE BO;
- di aver invano intimato agli RE SE BO, ai fini interruttivi della prescrizione, a seguito del decesso del proprio padre, di mettere nella loro disponibilità tutti gli importi relativi ad atti dispositivi compiuti da LU PI in favore della coniuge, importi già entrati nel patrimonio degli RE SE BO a seguito di richiesta fattane alle banche (v. pag.18 ss. della comparsa di costituzione);
- che nell'asse ereditario di cui trattasi erano presenti passività costituite dalle spese funerarie della SE, dalle spese attinenti alla dichiarazione di successione e alla gestione dell'autovettura e degli immobili di Stresa e di Legnano, di cui le sorelle PI avevano anticipato le somme;
ed insistendo per la declaratoria di nullità degli atti dispositivi compiuti dal proprio genitore a favore della SE, trattandosi di donazioni prive del requisito di forma e/o appropriazioni indebite di quest'ultima. Si sono costituiti, altresì, tutti gli altri convenuti, che, pur non contestando le quote ereditarie come descritte dall'attrice e riferendo la propria disponibilità allo scioglimento dell'asse ereditario per cui è causa con assegnazione del valore corrispondente alle rispettive quote, hanno eccepito
- la non completa corretta descrizione dell'asse ereditario come indicato in atto di citazione (v. pag. 6 e ss. della comparsa di costituzione e risposta) e il valore ex adverso attribuito all'asse ereditario;
- la mancata collazione da parte delle sorelle PI della somma di €637.000,00, di cui il loro padre avrebbe beneficiato a titolo di donazione indiretta da parte della de cuius;
- la mancata restituzione di somme comuni ai predetti coniugi, sottratte da LU PI per sottoscrivere polizze in proprio favore o delle proprie figlie (v. pag. 10 e s. della comparsa di costituzione e risposta) o comunque di somme mutuate dalla de cuius a SU CA e restituite a LU PI;
- la prescrizione dell'azione di ripetizione proposta dalle sorelle PI, quantomeno in relazione alle disposizioni effettuate su Banca Unicredit e su Banca Fideuram, in quanto risalenti al 2008/2010;
- l'esclusione dall'asse ereditario de quo della polizza vita di €145.000, in quanto beneficiari erano esclusivamente gi RE SE BO;
contestando altresì le domande e i fatti come ricostruiti dalle controparti anche in relazione ai pretesi atti dispositivi paterni a favore della coniuge SE e chiedendo che le sorelle PI venissero condannate al versamento dell'indennità di occupazione degli immobili relitti, avendone consentito l'accesso agli RE SE BO solo nel dicembre 2017, nonché al risarcimento dei danni per la diminuzione di valore di detti immobili per mancata custodia e manutenzione e al versamento del valore, pari ad €62.570,00, dei gioielli relitti custoditi in cassaforte, riferita come rubata, stante la loro omessa custodia. Trattata la causa, depositati documenti necessari per valutare l'integrità del contraddittorio, concessi i termini per le memorie ex art 183 co. VI c.p.c. (ove le parti contestavano nuovamente le avverse domande, la ricostruzione degli eventi e le domande nuove;
CA PI, in merito all'eccepita prescrizione dell'azione di ripetizione con riferimento agli atti dispositivi compiuti rispetto ai conti Unicredit e Fideuram, controeccepiva di aver inviato con la sorella lettera interruttiva della prescrizione in data 5.11.2019, la cui ricezione non era stata contestata dagli RE SE);
ammessa ed espletata la prova ritenuta ammissibile e rilevante ed acquisita documentazione bancaria ritenuta utile ai fine dell'istruttoria, la causa era rinviata per precisazione delle conclusioni al fine di dirimere le questioni preliminari della vertenza e poter determinare la composizione dell'asse ereditario de quo. pagina 2 di 8
Premesso che la presente complessa vicenda giudiziale presenta molte domande ed eccezioni, prontamente reciprocamente contestate dalle parti, conseguenti all'apertura della successione ereditaria a seguito del decesso di RI NN SE, la presente causa va necessariamente decisa in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, in virtù dei principi di cui agi artt. 24 e 111 Cost., a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio (cfr. in questo senso Cass.363/2019, Cass.11458/2018, Cass.12002/2014, Cass. S.U. 9936/2014). Il thema decidendum oggetto dell'odierno giudizio è, pertanto, la ricostruzione dell'eredità relitta da RI NN SE, deceduta ab intestato e sine liberis il 19.12.2014, e lo scioglimento della conseguente comunione ereditaria, previa collazione di eventuali somme o beni donati ai coeredi in eccedenza rispetto alla quota ereditaria di loro spettanza nonché l'accertamento di somme, di pertinenza della defunta, indebitamente trattenute dalle parti, della validità di pretesi atti dispositivi compiuti da LU PI a favore della de cuius e dell'effettività ed entità dei danni, in tesi, patiti per mancata custodia e/o manutenzione dei beni relitti e occupazione abusiva degli stessi. Ciò posto, all'esito del processo è incontestato che le odierne parti sono tutte eredi di RI NN SE, per la quota rispettivamente di 18/54 cadauna per LI PI e per CA PI (per rappresentazione del proprio padre nonché coniuge in seconde nozze della SE, LU PI, deceduto il 19.04.2019), di 6/54 per SA SE (per rappresentazione di TO SE, fratello della de cuius, deceduto il 1°.06.2015), di 3/54 cadauno per MI SE e per SE TE SE, di 2/54 cadauno per NT BO, per IC BO e per NA BO;
mentre oggetto di contestazione è il relictum (e il relativo valore, stante la diversa ricostruzione fornita dalle parti in
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE Terza CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa A. D'Elia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3645/2021 promossa da: LI PI, con l'avv. A. Nicoletti ATTRICE
contro
PI CA, con avv. M. Grosso e C. Astori CONVENUTA E SA SE, MI SE, SE TE SE, NT BO, IC BO e NA BO, con avv. G. Principe CONVENUTI
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da fogli depositati per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.3.2024. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato LI PI, dopo aver riferito
- di essere coerede, insieme alla sorella CA PI, di RI NN SE (deceduta il 19.12.2014 senza figli) in rappresentazione del padre LU PI (deceduto il 19.04.2019), coniuge della SE;
- che alla successione ereditaria della SE (per i beni descritti a pagg. 3 e 4 dell'atto di citazione) partecipavano (per le quote indicate a pag.3 dell'atto di citazione), oltre la stirpe di LU SE, anche SA SE (per rappresentazione del fratello della de cuius TO SE, deceduto il 1°.06.2015) nonché MI SE, SE TE SE, NT BO, IC BO e NA BO (di seguito RE SE BO);
- che in costanza di matrimonio LU PI aveva compiuto rilevanti atti dispositivi del proprio patrimonio, a titolo gratuito, in favore della SE, non sorretti da animus donandi e dalla prescritta forma dell'atto pubblico;
ha convenuto in giudizio CA PI, SA SE, MI SE, SE TE SE, NT BO, IC BO e NA BO per sentir accertare la nullità e/o invalidità o inefficacia degli atti dispositivi compiuti da LU PI a favore di RI NN SE (identificati a pagg.8 e 9 dell'atto di citazione) e accertarne la titolarità in capo a LU PI, nonché accertare l'effettiva consistenza dell'asse ereditario relitto da RI NN SE e procedere allo scioglimento della relativa comunione ereditaria.
pagina 1 di 8
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita CA PI, che ha sostanzialmente aderito alla domanda di divisione formulata da parte attrice e alle deduzioni ed istanze attoree, precisando comunque
- di aver presentato, prima dell'instaurazione di questo giudizio, unitamente all'attrice, la domanda di mediazione, ove le odierne parti avevano raggiunto un accordo per la divisione ereditaria de qua, successivamente venuto meno per volontà degli RE SE BO;
- di aver invano intimato agli RE SE BO, ai fini interruttivi della prescrizione, a seguito del decesso del proprio padre, di mettere nella loro disponibilità tutti gli importi relativi ad atti dispositivi compiuti da LU PI in favore della coniuge, importi già entrati nel patrimonio degli RE SE BO a seguito di richiesta fattane alle banche (v. pag.18 ss. della comparsa di costituzione);
- che nell'asse ereditario di cui trattasi erano presenti passività costituite dalle spese funerarie della SE, dalle spese attinenti alla dichiarazione di successione e alla gestione dell'autovettura e degli immobili di Stresa e di Legnano, di cui le sorelle PI avevano anticipato le somme;
ed insistendo per la declaratoria di nullità degli atti dispositivi compiuti dal proprio genitore a favore della SE, trattandosi di donazioni prive del requisito di forma e/o appropriazioni indebite di quest'ultima. Si sono costituiti, altresì, tutti gli altri convenuti, che, pur non contestando le quote ereditarie come descritte dall'attrice e riferendo la propria disponibilità allo scioglimento dell'asse ereditario per cui è causa con assegnazione del valore corrispondente alle rispettive quote, hanno eccepito
- la non completa corretta descrizione dell'asse ereditario come indicato in atto di citazione (v. pag. 6 e ss. della comparsa di costituzione e risposta) e il valore ex adverso attribuito all'asse ereditario;
- la mancata collazione da parte delle sorelle PI della somma di €637.000,00, di cui il loro padre avrebbe beneficiato a titolo di donazione indiretta da parte della de cuius;
- la mancata restituzione di somme comuni ai predetti coniugi, sottratte da LU PI per sottoscrivere polizze in proprio favore o delle proprie figlie (v. pag. 10 e s. della comparsa di costituzione e risposta) o comunque di somme mutuate dalla de cuius a SU CA e restituite a LU PI;
- la prescrizione dell'azione di ripetizione proposta dalle sorelle PI, quantomeno in relazione alle disposizioni effettuate su Banca Unicredit e su Banca Fideuram, in quanto risalenti al 2008/2010;
- l'esclusione dall'asse ereditario de quo della polizza vita di €145.000, in quanto beneficiari erano esclusivamente gi RE SE BO;
contestando altresì le domande e i fatti come ricostruiti dalle controparti anche in relazione ai pretesi atti dispositivi paterni a favore della coniuge SE e chiedendo che le sorelle PI venissero condannate al versamento dell'indennità di occupazione degli immobili relitti, avendone consentito l'accesso agli RE SE BO solo nel dicembre 2017, nonché al risarcimento dei danni per la diminuzione di valore di detti immobili per mancata custodia e manutenzione e al versamento del valore, pari ad €62.570,00, dei gioielli relitti custoditi in cassaforte, riferita come rubata, stante la loro omessa custodia. Trattata la causa, depositati documenti necessari per valutare l'integrità del contraddittorio, concessi i termini per le memorie ex art 183 co. VI c.p.c. (ove le parti contestavano nuovamente le avverse domande, la ricostruzione degli eventi e le domande nuove;
CA PI, in merito all'eccepita prescrizione dell'azione di ripetizione con riferimento agli atti dispositivi compiuti rispetto ai conti Unicredit e Fideuram, controeccepiva di aver inviato con la sorella lettera interruttiva della prescrizione in data 5.11.2019, la cui ricezione non era stata contestata dagli RE SE);
ammessa ed espletata la prova ritenuta ammissibile e rilevante ed acquisita documentazione bancaria ritenuta utile ai fine dell'istruttoria, la causa era rinviata per precisazione delle conclusioni al fine di dirimere le questioni preliminari della vertenza e poter determinare la composizione dell'asse ereditario de quo. pagina 2 di 8
Premesso che la presente complessa vicenda giudiziale presenta molte domande ed eccezioni, prontamente reciprocamente contestate dalle parti, conseguenti all'apertura della successione ereditaria a seguito del decesso di RI NN SE, la presente causa va necessariamente decisa in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, in virtù dei principi di cui agi artt. 24 e 111 Cost., a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio (cfr. in questo senso Cass.363/2019, Cass.11458/2018, Cass.12002/2014, Cass. S.U. 9936/2014). Il thema decidendum oggetto dell'odierno giudizio è, pertanto, la ricostruzione dell'eredità relitta da RI NN SE, deceduta ab intestato e sine liberis il 19.12.2014, e lo scioglimento della conseguente comunione ereditaria, previa collazione di eventuali somme o beni donati ai coeredi in eccedenza rispetto alla quota ereditaria di loro spettanza nonché l'accertamento di somme, di pertinenza della defunta, indebitamente trattenute dalle parti, della validità di pretesi atti dispositivi compiuti da LU PI a favore della de cuius e dell'effettività ed entità dei danni, in tesi, patiti per mancata custodia e/o manutenzione dei beni relitti e occupazione abusiva degli stessi. Ciò posto, all'esito del processo è incontestato che le odierne parti sono tutte eredi di RI NN SE, per la quota rispettivamente di 18/54 cadauna per LI PI e per CA PI (per rappresentazione del proprio padre nonché coniuge in seconde nozze della SE, LU PI, deceduto il 19.04.2019), di 6/54 per SA SE (per rappresentazione di TO SE, fratello della de cuius, deceduto il 1°.06.2015), di 3/54 cadauno per MI SE e per SE TE SE, di 2/54 cadauno per NT BO, per IC BO e per NA BO;
mentre oggetto di contestazione è il relictum (e il relativo valore, stante la diversa ricostruzione fornita dalle parti in
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