Trib. Bologna, sentenza 14/11/2024, n. 562
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Testo completo
N. V.G. 9801/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. S G Presidente dott. C G Giudice Relatore dott. S M Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 9801/2024 promossa da:
(C.F. ) nata in Castel San Pietro Terme il 24.10.1976 e Parte_1 C.F._1 residente in Toscanella di Dozza alla Via Bassetta n.
6 - rappresentata e difesa dall'Avv. Tziana Tattini del Foro di Bologna, con studio in Bologna via D'Azeglio 58, presso il quale è elettivamente domiciliata.
e
) nato in Bologna il 01.02.1975 domiciliato in Parte_2 CodiceFiscale_2 Bologna via Bianchini n 20 rappresentato e difeso, dall'Avv. S D del Foro di Bologna con studio in Bologna, Via Giuseppe Garibaldi n.5, ove elegge domicilio.
Con l'intervento del P.M.;
OGGETTO: Divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato il 30/07/2024;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati tre figli: nata in Imola il 17.02.2009, Per_1 Per_2 nato in Imola il 29.08.2014 e nato in Imola il 19.08.2016. CP_1 rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre un anno a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data
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04/10/2022 davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione definito con sentenza del Tribunale di Bologna del 15/03/2023 ;
ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico
o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. S G Presidente dott. C G Giudice Relatore dott. S M Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 9801/2024 promossa da:
(C.F. ) nata in Castel San Pietro Terme il 24.10.1976 e Parte_1 C.F._1 residente in Toscanella di Dozza alla Via Bassetta n.
6 - rappresentata e difesa dall'Avv. Tziana Tattini del Foro di Bologna, con studio in Bologna via D'Azeglio 58, presso il quale è elettivamente domiciliata.
e
) nato in Bologna il 01.02.1975 domiciliato in Parte_2 CodiceFiscale_2 Bologna via Bianchini n 20 rappresentato e difeso, dall'Avv. S D del Foro di Bologna con studio in Bologna, Via Giuseppe Garibaldi n.5, ove elegge domicilio.
Con l'intervento del P.M.;
OGGETTO: Divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato il 30/07/2024;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati tre figli: nata in Imola il 17.02.2009, Per_1 Per_2 nato in Imola il 29.08.2014 e nato in Imola il 19.08.2016. CP_1 rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre un anno a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data
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04/10/2022 davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione definito con sentenza del Tribunale di Bologna del 15/03/2023 ;
ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico
o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della
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