Trib. Monza, sentenza 11/07/2024, n. 1965
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Testo completo
R.G. 10543/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Terza Civile
in composizione monocratica nella persona del magistrato dott.ssa Patrizia FANTIN ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado promossa da
IN IG EO (C.F. [...]) con il patrocinio dell'avv.
VELLA GIUSEPPE
Opponente contro
DOVALUE S.p.A., quale procuratore di IN 1 Securitisation S.r.l. (C.F.
09966380967) con il patrocinio dell'avv. RUSCONI RICCARDO
Parte opposta
*
Oggetto: opposizione a precetto
pagina 1 di 6
La causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
Conclusioni per GI TT IN:
Ritenere e dichiarare nullo e per quanto di ragione annullare e/o dichiarare inefficace l'atto di precetto notificato all'odierno opponente in data 29 novembre 2022 per i motivi dedotti nell'atto introduttivo del giudizio e nella presente memoria;
2) In subordine, dichiarare non dovute le somme precettate.
Con vittoria di spese di lite e compensi di giudizio, oltre alla rifusione delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi liquidati ed accessori come per legge.
*
Conclusioni per DOVALUE S.p.A., quale procuratore di IN 1 Securitisation S.r.l.:
In via preliminare o pregiudiziale accertare e dichiarare la inammissibilità della opposizione per
i motivi esposti in narrativa della comparsa di costituzione e risposta.
Nel merito rigettare comunque ed in ogni caso tutte le domande formulate da parte opponente con l'atto introduttivo del presente giudizio, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
- Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori di legge.
*
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di “citazione in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 1 c.p.c.” ritualmente notificato alla controparte, IN IG EO conveniva qui in giudizio IN 1
SECURITISATION SRL per sentir accertato, previa sospensione del titolo esecutivo, la nullità dell'atto di precetto e, in subordine, dichiarare non dovuta la somma precettata pari ad €
205.508,48;
A sostegno dell'opposizione eccepiva, per quanto qui di rilievo, che
a. il difensore (avv. Riccardo Rusconi) non era munito di idoneo potere di rappresentanza necessario per richiedere la notifica del titolo esecutivo (sent. n. 9013/2003 del Tribunale di
Milano) nell'interesse di Banca Popolare di Brescia S.c.a.r.l., essendo la società estinta il 4 dicembre 2003 (data in cui è stata apposta la formula in favore della stessa società);
anche la società la IP – Carire S.p.A., che aveva incorporato per fusione la prima, era stata cancellata dal
Registro delle Imprese in data 31 ottobre 2008;
pertanto la notifica del titolo esecutivo era inesistente;
b. la notifica del titolo esecutivo del 22 settembre 2022 era altresì in ogni caso inesistente in quanto effettuata nell'interesse di un soggetto inesistente (Banca Popolare di Brescia s.c.a.r.l., già fusa per incorporazione alla data del 27 luglio 1999 in IP – Carire S.p.A., poi cancellata dal
Registro delle Imprese in data 31 ottobre 2008 ) al momento della spedizione del titolo per la notifica, dunque non legittimato attivamente. pagina 2 di 6
Chiedeva quindi l'accoglimento delle su riportate conclusioni.
Si costituiva in giudizio DOVALUE S.p.A., quale procuratore di IN 1 Securitisation S.r.l.
(IN 1), la quale, contestata ogni avversa deduzione e produzione, chiedeva il rigetto dell'opposizione sostenendo ed eccependo:
a. l'inammissibilità della presente opposizione stante la mancata tempestiva preventiva opposizione del titolo esecutivo (cioè la sentenza n. 9013/2003 del Tribunale di Milano), la cui notifica era avvenuta in data 22.09.2022 in quanto “la carenza della formula esecutiva non può essere rilevata d'ufficio dal giudice dell'esecuzione, ma soltanto su istanza di parte per il tramite di una tempestiva opposizione agli atti esecutivi e quindi nel termine di venti giorni dalla notificazione del titolo”;
b. l'inammissibilità, in ogni caso, dell'opposizione per aver la notifica del precetto raggiunto lo scopo ex art. 156 c.p.c. avendo il debitore ben individuato il soggetto creditore e per quale debito si procedeva in executivis;
inoltre non vi era stata alcuna dimostrazione del pregiudizio del diritto di difesa dell'opponente;
c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Terza Civile
in composizione monocratica nella persona del magistrato dott.ssa Patrizia FANTIN ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado promossa da
IN IG EO (C.F. [...]) con il patrocinio dell'avv.
VELLA GIUSEPPE
Opponente contro
DOVALUE S.p.A., quale procuratore di IN 1 Securitisation S.r.l. (C.F.
09966380967) con il patrocinio dell'avv. RUSCONI RICCARDO
Parte opposta
*
Oggetto: opposizione a precetto
pagina 1 di 6
La causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
Conclusioni per GI TT IN:
Ritenere e dichiarare nullo e per quanto di ragione annullare e/o dichiarare inefficace l'atto di precetto notificato all'odierno opponente in data 29 novembre 2022 per i motivi dedotti nell'atto introduttivo del giudizio e nella presente memoria;
2) In subordine, dichiarare non dovute le somme precettate.
Con vittoria di spese di lite e compensi di giudizio, oltre alla rifusione delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi liquidati ed accessori come per legge.
*
Conclusioni per DOVALUE S.p.A., quale procuratore di IN 1 Securitisation S.r.l.:
In via preliminare o pregiudiziale accertare e dichiarare la inammissibilità della opposizione per
i motivi esposti in narrativa della comparsa di costituzione e risposta.
Nel merito rigettare comunque ed in ogni caso tutte le domande formulate da parte opponente con l'atto introduttivo del presente giudizio, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
- Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori di legge.
*
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di “citazione in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 1 c.p.c.” ritualmente notificato alla controparte, IN IG EO conveniva qui in giudizio IN 1
SECURITISATION SRL per sentir accertato, previa sospensione del titolo esecutivo, la nullità dell'atto di precetto e, in subordine, dichiarare non dovuta la somma precettata pari ad €
205.508,48;
A sostegno dell'opposizione eccepiva, per quanto qui di rilievo, che
a. il difensore (avv. Riccardo Rusconi) non era munito di idoneo potere di rappresentanza necessario per richiedere la notifica del titolo esecutivo (sent. n. 9013/2003 del Tribunale di
Milano) nell'interesse di Banca Popolare di Brescia S.c.a.r.l., essendo la società estinta il 4 dicembre 2003 (data in cui è stata apposta la formula in favore della stessa società);
anche la società la IP – Carire S.p.A., che aveva incorporato per fusione la prima, era stata cancellata dal
Registro delle Imprese in data 31 ottobre 2008;
pertanto la notifica del titolo esecutivo era inesistente;
b. la notifica del titolo esecutivo del 22 settembre 2022 era altresì in ogni caso inesistente in quanto effettuata nell'interesse di un soggetto inesistente (Banca Popolare di Brescia s.c.a.r.l., già fusa per incorporazione alla data del 27 luglio 1999 in IP – Carire S.p.A., poi cancellata dal
Registro delle Imprese in data 31 ottobre 2008 ) al momento della spedizione del titolo per la notifica, dunque non legittimato attivamente. pagina 2 di 6
Chiedeva quindi l'accoglimento delle su riportate conclusioni.
Si costituiva in giudizio DOVALUE S.p.A., quale procuratore di IN 1 Securitisation S.r.l.
(IN 1), la quale, contestata ogni avversa deduzione e produzione, chiedeva il rigetto dell'opposizione sostenendo ed eccependo:
a. l'inammissibilità della presente opposizione stante la mancata tempestiva preventiva opposizione del titolo esecutivo (cioè la sentenza n. 9013/2003 del Tribunale di Milano), la cui notifica era avvenuta in data 22.09.2022 in quanto “la carenza della formula esecutiva non può essere rilevata d'ufficio dal giudice dell'esecuzione, ma soltanto su istanza di parte per il tramite di una tempestiva opposizione agli atti esecutivi e quindi nel termine di venti giorni dalla notificazione del titolo”;
b. l'inammissibilità, in ogni caso, dell'opposizione per aver la notifica del precetto raggiunto lo scopo ex art. 156 c.p.c. avendo il debitore ben individuato il soggetto creditore e per quale debito si procedeva in executivis;
inoltre non vi era stata alcuna dimostrazione del pregiudizio del diritto di difesa dell'opponente;
c.
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