Trib. Bari, sentenza 11/11/2024, n. 4589
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Testo completo
N. R.G. 92000267/2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona della Giudice dott. Monica Zema
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 92000267/2012 avente ad oggetto: “ ”
promossa da
NO GI (C.F. [...]) nato ad [...] il [...], erede di NO LAURA, nata a [...] il
15/01/1932 ([...]) e deceduta l'1.4.2012
rappr. e dif. dall'Avv. DIFONZO PASQUALE ([...]) e dall'Avv.
ATTORE
contro
1 CA PE nato a ALTAMURA il 02/02/1939 ([...])
rappr. e dif. dall'Avv. STIGLIANO ANTONELLO ([...]) e dall'Avv.
BERLOCO MICHELE (c.f. [...])
CONVENUTO E ATTORE IN RICONVENZIONALE
CA RI (C.F.[...])
CONVENUTA CONTUMACE
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza di discussione del 5.11.2024 fissata ex art. 281 sexies cpc.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1) SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con atto di citazione, notificato in data 27.2.2012 e 8.3.2012, RA LO ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare gli odierni convenuti, GI MP e MA MP, detentori sine titulo di porzioni di fondi (rispettivamente, di ha 3.68,44, facenti parte delle particelle 15, 17 – foglio 66 – 89, 166, 337, 141, 16, 113, 118 e 125 – foglio 68 –), oltre che del fabbricato rurale insistente sulla particella 336 (di ha 1.83.98, facenti parte delle particelle 16, 113, 118, 125 – foglio 68 – 15 e 17 – foglio 66 –) e, per l'effetto, di ordinare loro il rilascio degli stessi;
di condannarli, inoltre, ciascuno in ragione della superficie occupata senza titolo, al risarcimento dei danni conseguenti all'occupazione abusiva, oltre che al pagamento, in solido tra loro, delle spese di lite.
A fondamento della propria domanda, parte attrice ha dedotto di essere esclusiva proprietaria dei fondi e del fabbricato di cui sopra, in quanto alla stessa pervenuti per successione testamentaria di IO MP, deceduto in data 24.09.2007.
Ha rilevato, al fine di ricostruire la continuità dei trasferimenti della proprietà, che i predetti
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fondi, con l'insistente fabbricato rurale, appartenevano originariamente all'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia, il quale, con contratto dell'1.10.1961, ai sensi dell'art.
21, L. 841/1950, aveva provveduto a cederli, con patto di riservato dominio, ad OL
MP (genitore del de cuius IO MP, subentratogli a seguito di delibera del
27 febbraio 1992, n. 135, adottata ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, L. 379/1967, nel rapporto di assegnazione dei predetti fondi);
in seguito, per atto del notaio Stigliano (rep.
n. 29451, racc. 5963 del 28.09.1995), era stata riconosciuta la piena proprietà dei fondi in questione in capo al de cuius IO MP, con la cessazione del riservato dominio in favore dell'Ente.
La ricorrente ha precisato, poi, che:
- a far data dal subentro, i fondi oggetto della domanda erano stati sempre posseduti dallo stesso IO MP, coltivatore diretto, e da quest'ultimo direttamente coltivati, apportandovi, nel corso degli anni notevoli migliorie, fino a quando, a partire da circa un anno prima del suo decesso (24.09.2007), non potendosene più occupare come prima per via della sua malattia, i germani, odierni convenuti, avevano occupato illegittimamente circa 1/3 dei predetti fondi, porzione ancora dagli stessi detenuta al momento della domanda, insieme al fabbricato rurale delle cui chiavi di accesso si era illegittimamente impossessato GI MP;
- a nulla erano valsi gli innumerevoli inviti rivolti dall'istante ai convenuti, tesi al rilascio dei beni oggetto di causa;
- neppure il tentativo di conciliazione obbligatoria esperito aveva sortito esito positivo;
- l'illegittimo possesso dei beni innanzi indicati da parte dei convenuti aveva comportato per gli stessi un sicuro vantaggio economico, atteso che gli stessi avevano continuato, direttamente o indirettamente, a coltivarli in danno dell'istante, legittima proprietaria,
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impossibilitata a disporne, non solo ai fini della coltivazione, ma anche ai fini della fruizione degli aiuti comunitari non riscossi.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 24.5.2012, si è costituito in giudizio
GI MP, chiedendo il rigetto della domanda ex adverso avanzata e proponendo domanda riconvenzionale tesa a sentir dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione ex art. 1158 c.c., ovvero, in subordine, ex art. 1159bis c.c., come modificato dalla l. 346/1976, in suo favore, dei seguenti beni: quota parte, pari ad 1/3, dell'intero fondo rustico, censito nel Catasto Terreni al foglio 66, particelle 15 e 17, nonché foglio 68, particelle 16, 89, 337,
113, 118 e 125, e l'intero annesso fabbricato rurale, censito nel Catasto Terreni al foglio
68, particella 336, insistente sulla maggior consistenza delle particelle 337 e 141;
e, per
l'effetto, di disporre in ordine alla trascrizione dell'emanando provvedimento, con vittoria di spese e compensi.
A fondamento delle proprie difese e della domanda riconvenzionale, il convenuto ha evidenziato che, in quanto figlio legittimo del defunto OL MP, primo concessionario del fondo, a seguito della morte del padre (avvenuta in Altamura, in data
11.10.1963), aveva cominciato a possedere uti dominus, nonché a coltivare direttamente i seguenti fondi: I. fabbricato rurale, censito alla particella 336 del foglio 68 ed insistente sulla maggior consistenza delle particelle 337 e 141, stesso foglio;
II. 1/3 del fondo rustico di cui al foglio 66, particelle 15 e 17, nonché foglio 68, particelle 16, 89, 337, 113, 118 e
125;
in particolare, quanto al fabbricato rurale predetto, possedendone le chiavi da allora, uti dominus e in via esclusiva rispetto a chiunque altro, e provvedendo ad attivare e pagare le relative utenze, nonché ogni altro onere;
quanto, invece, alla quota individuata di 1/3 del fondo rustico, coltivandolo e godendo delle provvidenze ed integrazioni per l'agricoltura in ordine allo stesso, accollandosi, altresì, ogni altro relativo onere.
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All'udienza del 14.6.2012, preliminarmente verificata la regolarità della notifica, è stata dichiarata la contumacia della convenuta MA MP.
A seguito della morte dell'attrice RA LO, avvenuta in data 1.4.2012, con atto di costituzione in prosecuzione ex art. 302 c.p.c., depositato all'udienza del 17.11.2015, si è costituito in giudizio, in qualità di erede universale, il fratello IO LO.
La causa, istruita mediante produzioni documentali e prova per testi, è stata posta in decisione a seguito dell'udienza del 5.11.2024, fissata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., come sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter.
2) MOTIVI DELLA DECISIONE
A) QUALIFICAZIONE DELL'AZIONE PROPOSTA DALLA PARTE ATTRICE
La domanda di rilascio formulata dalla parte attrice (RA LO, oggi IO
LO) va qualificata quale azione di rivendicazione che è quella con cui l'attore chiede di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare – come verificatosi nel presente giudizio - la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico a giustificazione della consegna della cosa e della relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto.
E, ciò, in quanto, in tal caso, il suo fondamento risiede, non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre, quindi, che venga data la piena dimostrazione, mediante la c.d. probatio diabolica (Cass.,
2014/7305).
Ne consegue che l'attore, nel giudizio di rivendicazione, deve provare di essere divenuto proprietario della res risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a
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titolo originario, ovvero dimostrando di avere egli stesso, da solo o unitamente ad alcuno dei suoi danti causa, posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo.
Di conseguenza il rivendicante, per assolvere l'onere probatorio gravante a suo carico, deve dimostrare:
1) di essere fornito di un valido titolo derivativo proveniente, direttamente o tramite i suoi autori, da un soggetto cui possa attribuirsi la qualità di dominus nel senso appena precisato, cioè di legittimo titolare della proprietà del bene, per averlo acquistato a titolo originario;
2) oppure di vantare egli stesso un acquisto a titolo originario, per avere posseduto il bene per il tempo necessario all'usucapione, da solo ovvero unitamente ai propri danti causa, sommando il
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona della Giudice dott. Monica Zema
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 92000267/2012 avente ad oggetto: “ ”
promossa da
NO GI (C.F. [...]) nato ad [...] il [...], erede di NO LAURA, nata a [...] il
15/01/1932 ([...]) e deceduta l'1.4.2012
rappr. e dif. dall'Avv. DIFONZO PASQUALE ([...]) e dall'Avv.
ATTORE
contro
1 CA PE nato a ALTAMURA il 02/02/1939 ([...])
rappr. e dif. dall'Avv. STIGLIANO ANTONELLO ([...]) e dall'Avv.
BERLOCO MICHELE (c.f. [...])
CONVENUTO E ATTORE IN RICONVENZIONALE
CA RI (C.F.[...])
CONVENUTA CONTUMACE
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza di discussione del 5.11.2024 fissata ex art. 281 sexies cpc.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1) SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con atto di citazione, notificato in data 27.2.2012 e 8.3.2012, RA LO ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare gli odierni convenuti, GI MP e MA MP, detentori sine titulo di porzioni di fondi (rispettivamente, di ha 3.68,44, facenti parte delle particelle 15, 17 – foglio 66 – 89, 166, 337, 141, 16, 113, 118 e 125 – foglio 68 –), oltre che del fabbricato rurale insistente sulla particella 336 (di ha 1.83.98, facenti parte delle particelle 16, 113, 118, 125 – foglio 68 – 15 e 17 – foglio 66 –) e, per l'effetto, di ordinare loro il rilascio degli stessi;
di condannarli, inoltre, ciascuno in ragione della superficie occupata senza titolo, al risarcimento dei danni conseguenti all'occupazione abusiva, oltre che al pagamento, in solido tra loro, delle spese di lite.
A fondamento della propria domanda, parte attrice ha dedotto di essere esclusiva proprietaria dei fondi e del fabbricato di cui sopra, in quanto alla stessa pervenuti per successione testamentaria di IO MP, deceduto in data 24.09.2007.
Ha rilevato, al fine di ricostruire la continuità dei trasferimenti della proprietà, che i predetti
2
fondi, con l'insistente fabbricato rurale, appartenevano originariamente all'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia, il quale, con contratto dell'1.10.1961, ai sensi dell'art.
21, L. 841/1950, aveva provveduto a cederli, con patto di riservato dominio, ad OL
MP (genitore del de cuius IO MP, subentratogli a seguito di delibera del
27 febbraio 1992, n. 135, adottata ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, L. 379/1967, nel rapporto di assegnazione dei predetti fondi);
in seguito, per atto del notaio Stigliano (rep.
n. 29451, racc. 5963 del 28.09.1995), era stata riconosciuta la piena proprietà dei fondi in questione in capo al de cuius IO MP, con la cessazione del riservato dominio in favore dell'Ente.
La ricorrente ha precisato, poi, che:
- a far data dal subentro, i fondi oggetto della domanda erano stati sempre posseduti dallo stesso IO MP, coltivatore diretto, e da quest'ultimo direttamente coltivati, apportandovi, nel corso degli anni notevoli migliorie, fino a quando, a partire da circa un anno prima del suo decesso (24.09.2007), non potendosene più occupare come prima per via della sua malattia, i germani, odierni convenuti, avevano occupato illegittimamente circa 1/3 dei predetti fondi, porzione ancora dagli stessi detenuta al momento della domanda, insieme al fabbricato rurale delle cui chiavi di accesso si era illegittimamente impossessato GI MP;
- a nulla erano valsi gli innumerevoli inviti rivolti dall'istante ai convenuti, tesi al rilascio dei beni oggetto di causa;
- neppure il tentativo di conciliazione obbligatoria esperito aveva sortito esito positivo;
- l'illegittimo possesso dei beni innanzi indicati da parte dei convenuti aveva comportato per gli stessi un sicuro vantaggio economico, atteso che gli stessi avevano continuato, direttamente o indirettamente, a coltivarli in danno dell'istante, legittima proprietaria,
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impossibilitata a disporne, non solo ai fini della coltivazione, ma anche ai fini della fruizione degli aiuti comunitari non riscossi.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 24.5.2012, si è costituito in giudizio
GI MP, chiedendo il rigetto della domanda ex adverso avanzata e proponendo domanda riconvenzionale tesa a sentir dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione ex art. 1158 c.c., ovvero, in subordine, ex art. 1159bis c.c., come modificato dalla l. 346/1976, in suo favore, dei seguenti beni: quota parte, pari ad 1/3, dell'intero fondo rustico, censito nel Catasto Terreni al foglio 66, particelle 15 e 17, nonché foglio 68, particelle 16, 89, 337,
113, 118 e 125, e l'intero annesso fabbricato rurale, censito nel Catasto Terreni al foglio
68, particella 336, insistente sulla maggior consistenza delle particelle 337 e 141;
e, per
l'effetto, di disporre in ordine alla trascrizione dell'emanando provvedimento, con vittoria di spese e compensi.
A fondamento delle proprie difese e della domanda riconvenzionale, il convenuto ha evidenziato che, in quanto figlio legittimo del defunto OL MP, primo concessionario del fondo, a seguito della morte del padre (avvenuta in Altamura, in data
11.10.1963), aveva cominciato a possedere uti dominus, nonché a coltivare direttamente i seguenti fondi: I. fabbricato rurale, censito alla particella 336 del foglio 68 ed insistente sulla maggior consistenza delle particelle 337 e 141, stesso foglio;
II. 1/3 del fondo rustico di cui al foglio 66, particelle 15 e 17, nonché foglio 68, particelle 16, 89, 337, 113, 118 e
125;
in particolare, quanto al fabbricato rurale predetto, possedendone le chiavi da allora, uti dominus e in via esclusiva rispetto a chiunque altro, e provvedendo ad attivare e pagare le relative utenze, nonché ogni altro onere;
quanto, invece, alla quota individuata di 1/3 del fondo rustico, coltivandolo e godendo delle provvidenze ed integrazioni per l'agricoltura in ordine allo stesso, accollandosi, altresì, ogni altro relativo onere.
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All'udienza del 14.6.2012, preliminarmente verificata la regolarità della notifica, è stata dichiarata la contumacia della convenuta MA MP.
A seguito della morte dell'attrice RA LO, avvenuta in data 1.4.2012, con atto di costituzione in prosecuzione ex art. 302 c.p.c., depositato all'udienza del 17.11.2015, si è costituito in giudizio, in qualità di erede universale, il fratello IO LO.
La causa, istruita mediante produzioni documentali e prova per testi, è stata posta in decisione a seguito dell'udienza del 5.11.2024, fissata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., come sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter.
2) MOTIVI DELLA DECISIONE
A) QUALIFICAZIONE DELL'AZIONE PROPOSTA DALLA PARTE ATTRICE
La domanda di rilascio formulata dalla parte attrice (RA LO, oggi IO
LO) va qualificata quale azione di rivendicazione che è quella con cui l'attore chiede di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare – come verificatosi nel presente giudizio - la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico a giustificazione della consegna della cosa e della relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto.
E, ciò, in quanto, in tal caso, il suo fondamento risiede, non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre, quindi, che venga data la piena dimostrazione, mediante la c.d. probatio diabolica (Cass.,
2014/7305).
Ne consegue che l'attore, nel giudizio di rivendicazione, deve provare di essere divenuto proprietario della res risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a
5
titolo originario, ovvero dimostrando di avere egli stesso, da solo o unitamente ad alcuno dei suoi danti causa, posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo.
Di conseguenza il rivendicante, per assolvere l'onere probatorio gravante a suo carico, deve dimostrare:
1) di essere fornito di un valido titolo derivativo proveniente, direttamente o tramite i suoi autori, da un soggetto cui possa attribuirsi la qualità di dominus nel senso appena precisato, cioè di legittimo titolare della proprietà del bene, per averlo acquistato a titolo originario;
2) oppure di vantare egli stesso un acquisto a titolo originario, per avere posseduto il bene per il tempo necessario all'usucapione, da solo ovvero unitamente ai propri danti causa, sommando il
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