Trib. Novara, sentenza 09/12/2024, n. 743
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Testo completo
N. R.G. 2168/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott.ssa Annalisa Boido GIUDICE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. n. 771/2024 promossa da:
(c.f. , nt. a UCRAINA il 04/02/1980, Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. FERRARI LAURA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ) nt. a NOVARA (NO) il 25/02/1970 Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. ANTONIAZZI MAURIZIO Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per il ricorrente: Piaccia al Tribunale Ill.mo In via Principale:
1) AFFIDAMENTO: Disporre l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, che Persona_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, con collocamento prevalente e domicilio stabile presso la madre in Novara, via Calvari, 6.
2) DIRITTI DI VISITA: Stabilire che il padre potrà vedere concordando direttamente con la signora Per_1
giorni, orari e modalità, compatibilmente con la volontà del figlio e le esigenze scolastiche, ed in assenza Parte_1
Pag. 1 di accordo, per un pomeriggio alla settimana, dall'uscita da scuola sino alle ore 21,00 in presenza di scuola, entro le ore 22 nel periodo in cui non c'è scuola. Inoltre, il padre starà con il sabato e la domenica, a settimane alterne, Per_1 dalle ore 9 del mattino con pernottamento presso il padre e sino alle 21,00 o 22,00 della domenica sera. Salvi i migliori accordi tra le parti. Con ampia facoltà per i nonni di vedere e tenere con sé il minore, concordando preventivamente le visite con la signora e/o il minore. Ferma la presa in carico dei Servizi Sociali e del Parte_1 servizi di NPI. 3) VACANZE SCOLASTICHE ED ESTIVE: Stabilire che il padre vedrà , nelle vacanze Per_1 scolastiche natalizie, dal 23.12 al 30.12, o dal 31.12 al 6.1, in via alternata con la madre, negli anni dispari il primo periodo con la madre e il secondo con il padre, negli anni pari viceversa, salvo diversi accordi tra le parti. Parimenti starà con il padre per la metà delle vacanze pasquali, per la prima metà negli anni pari con la Per_1 madre e la seconda metà con il padre, negli anni dispari viceversa. Il signor potrà altresì trascorrere con CP_1
un periodo, anche non consecutivo di 15 giorni per le vacanze estive - comprese tra metà giugno e metà Per_1 settembre -, da concordarsi preventivamente con la madre entro il 31/5 di ogni anno. Entrambe le parti dovranno comunicarsi vicendevolmente ove porteranno il minore e consentire la comunicazione telefonica, un paio di volte al giorno, con l'altro genitore. In ordine alle altre festività, saranno passate alternativamente con l'uno o l'altro genitore. In caso di mancato accordo, negli anni pari deciderà la madre, e negli anni dispari deciderà il padre. Il giorno del compleanno del figlio, sarà passato con l'uno o l'altro genitore, a secondo della turnazione ordinaria. Sono sempre salvi i migliori accordi tra le parti. 4) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO: Determinare a carico del padre, quale contributo per il mantenimento dei figli, da corrispondere alla signora a mezzo bonifico sul C/C a lei intestato, entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese, la somma di €. 500,00 mensile, che sarà aggiornata annualmente secondo gli indici ISTAT. Determinare altresì a carico del signor un contributo per le spese straordinarie scolastiche, sportive, e CP_1 ricreative in genere, nella misura del 50%, da concordarsi preventivamente tra le parti, secondo il protocollo di Torino, vale a dire: I) Spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante b) cure dentistiche presso strutture pubbliche
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale d) tickets sanitari II) Spese mediche ( da documentare anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, odontoiatriche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N. b) cure termali e fisioterapiche c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale III) Spese Scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente c) gite scolastiche senza pernottamento d) trasporto pubblico e) buoni pasto IV) Spese Scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie di istituti privati b) corsi di specializzazione c) gite scolastiche con pernottamento
Pag. 2 d) corsi di recupero e lezioni private e) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto f) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad. es. acquisti di inizio anno scolastico) V) Spese extrascolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature b) viaggi e vacanze c) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola, centro ricreativo e gruppo estivo. Una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta 5) Disporre che il signor rilasci alla signora assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto CP_1 Parte_1
e ogni altro documento valido per l'espatrio, prendendo atto della disponibilità della stessa a rilasciare assenso al padre reciprocamente 6) Adotti il Tribunale ogni decisione più opportuna nell'interesse del minore. In via subordinata: Fermi gli altri punti, disporre l'affidamento di ai Servizi sociali di Novara, con collocamento Persona_1 prevalente e domicilio stabile presso la madre in Novara, via Calvari, 6. Con vittoria di competenze e spese di lite in caso di opposizione”.
Per il resistente
-disporre l'affidamento congiunto del
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott.ssa Annalisa Boido GIUDICE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. n. 771/2024 promossa da:
(c.f. , nt. a UCRAINA il 04/02/1980, Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. FERRARI LAURA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ) nt. a NOVARA (NO) il 25/02/1970 Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. ANTONIAZZI MAURIZIO Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per il ricorrente: Piaccia al Tribunale Ill.mo In via Principale:
1) AFFIDAMENTO: Disporre l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, che Persona_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, con collocamento prevalente e domicilio stabile presso la madre in Novara, via Calvari, 6.
2) DIRITTI DI VISITA: Stabilire che il padre potrà vedere concordando direttamente con la signora Per_1
giorni, orari e modalità, compatibilmente con la volontà del figlio e le esigenze scolastiche, ed in assenza Parte_1
Pag. 1 di accordo, per un pomeriggio alla settimana, dall'uscita da scuola sino alle ore 21,00 in presenza di scuola, entro le ore 22 nel periodo in cui non c'è scuola. Inoltre, il padre starà con il sabato e la domenica, a settimane alterne, Per_1 dalle ore 9 del mattino con pernottamento presso il padre e sino alle 21,00 o 22,00 della domenica sera. Salvi i migliori accordi tra le parti. Con ampia facoltà per i nonni di vedere e tenere con sé il minore, concordando preventivamente le visite con la signora e/o il minore. Ferma la presa in carico dei Servizi Sociali e del Parte_1 servizi di NPI. 3) VACANZE SCOLASTICHE ED ESTIVE: Stabilire che il padre vedrà , nelle vacanze Per_1 scolastiche natalizie, dal 23.12 al 30.12, o dal 31.12 al 6.1, in via alternata con la madre, negli anni dispari il primo periodo con la madre e il secondo con il padre, negli anni pari viceversa, salvo diversi accordi tra le parti. Parimenti starà con il padre per la metà delle vacanze pasquali, per la prima metà negli anni pari con la Per_1 madre e la seconda metà con il padre, negli anni dispari viceversa. Il signor potrà altresì trascorrere con CP_1
un periodo, anche non consecutivo di 15 giorni per le vacanze estive - comprese tra metà giugno e metà Per_1 settembre -, da concordarsi preventivamente con la madre entro il 31/5 di ogni anno. Entrambe le parti dovranno comunicarsi vicendevolmente ove porteranno il minore e consentire la comunicazione telefonica, un paio di volte al giorno, con l'altro genitore. In ordine alle altre festività, saranno passate alternativamente con l'uno o l'altro genitore. In caso di mancato accordo, negli anni pari deciderà la madre, e negli anni dispari deciderà il padre. Il giorno del compleanno del figlio, sarà passato con l'uno o l'altro genitore, a secondo della turnazione ordinaria. Sono sempre salvi i migliori accordi tra le parti. 4) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO: Determinare a carico del padre, quale contributo per il mantenimento dei figli, da corrispondere alla signora a mezzo bonifico sul C/C a lei intestato, entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese, la somma di €. 500,00 mensile, che sarà aggiornata annualmente secondo gli indici ISTAT. Determinare altresì a carico del signor un contributo per le spese straordinarie scolastiche, sportive, e CP_1 ricreative in genere, nella misura del 50%, da concordarsi preventivamente tra le parti, secondo il protocollo di Torino, vale a dire: I) Spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante b) cure dentistiche presso strutture pubbliche
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale d) tickets sanitari II) Spese mediche ( da documentare anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, odontoiatriche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N. b) cure termali e fisioterapiche c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale III) Spese Scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente c) gite scolastiche senza pernottamento d) trasporto pubblico e) buoni pasto IV) Spese Scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie di istituti privati b) corsi di specializzazione c) gite scolastiche con pernottamento
Pag. 2 d) corsi di recupero e lezioni private e) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto f) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad. es. acquisti di inizio anno scolastico) V) Spese extrascolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature b) viaggi e vacanze c) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola, centro ricreativo e gruppo estivo. Una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta 5) Disporre che il signor rilasci alla signora assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto CP_1 Parte_1
e ogni altro documento valido per l'espatrio, prendendo atto della disponibilità della stessa a rilasciare assenso al padre reciprocamente 6) Adotti il Tribunale ogni decisione più opportuna nell'interesse del minore. In via subordinata: Fermi gli altri punti, disporre l'affidamento di ai Servizi sociali di Novara, con collocamento Persona_1 prevalente e domicilio stabile presso la madre in Novara, via Calvari, 6. Con vittoria di competenze e spese di lite in caso di opposizione”.
Per il resistente
-disporre l'affidamento congiunto del
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