Trib. Teramo, sentenza 13/11/2024, n. 1213
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Testo completo
N. 2662/2021 R.G.
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. A D G Presidente rel.
2) Dr. M M Giudice
3) Dr. L B Gdice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di prima istanza iscritta al n° 2662/2021 R.G., promossa
DA
rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla comparsa Parte_1
di costituzione di nuovo procuratore del 27/11/2022, dall'avv. A
C.
Ricorrente
CONTRO
1
, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla CP_1
comparsa di costituzione, dall'avv. G D C.
Resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: divorzio - scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dai Procuratori delle parti in sostituzione dell'udienza del 08/05/2024, ex art. 127 ter c.p.c..
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14/09/2021, - premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio civile con in data 16/06/2014 a Van Dejes CP_1
(Abania), da cui era nato il figlio (il 28/07/2018) e che, con decreto di Per_1
questo Tribunale in data 13/02/2020, era stata omologata la separazione dei coniugi - ha chiesto: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
(rectius scioglimento);
confermare l'affidamento condiviso del figlio con Per_1
collocazione prevalente presso la madre;
dichiarare non dovuto l' assegno divorzile in favore della moglie, revocando ovvero riducendo le altre condizioni economiche della separazione;
confermare l'assegno mensile di € 150,00 titolo di mantenimento del figlio nonché la paritaria ripartizione delle spese Per_1
straordinarie.
A fondamento della domanda, il ricorrente ha dedotto che:
- erano eccessivamente gravose, rispetto alla sua retribuzione mensile
(inferiore ad € 1.000, 00), le condizioni della separazione in base alle quali era obbligato a versare l'assegno mensile di € 200 a titolo di mantenimento della moglie nonché gli ulteriori importi di € 350, a
2
titolo di contributo delle spese di locazione e di € 100 per le utenze domestiche
- la resistente aveva piena capacità lavorativa, in relazione alla giovane età di 32 anni, sicchè era in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento;
Nel costituirsi in giudizio, pur non opponendosi alla domanda di CP_1
divorzio ed alle modalità di affidamento condiviso del figlio minore, ha contestato la richieste economiche del ricorrente, insistendo per la conferma delle condizioni della separazione ( assegno mensile di € 200,00 per il proprio mantenimento, assegno mensile di € 450,00 a titolo contributo per spese abitative dell'immobile adibito a casa coniugale ed assegno mensile di €
150,00 a titolo di mantenimento del figlio . Per_1
A sostegno delle suddette richieste, ha dedotto che:
- (nato il 28/07/2018) era affetto, fin dalla nascita, da un grave ritardo Per_1
nello sviluppo (per cui aveva chiesto il riconoscimento dell'invalidità civile) e necessitava di costanti cure riabilitative ed assistenza continua, di cui si faceva carico in via esclusiva;
- la peculiare situazione del figlio minore le aveva impedito, in assenza di supporti familiari, di trovare una stabile un'occupazione lavorativa, almeno fino al recente ingresso del bambino all'asilo;
- il ricorrente, da tempo, non versava le somme concordate nell'accordo di separazione né la supportava nella gestione del figlio .
All'esito dell'udienza di comparizione in data 28/01/2022, il Presidente, dopo aver sentito le parti - le quali ribadivano di essere rimaste ininterrottamente separate e che non intendevano riconciliarsi – ha emesso i seguenti provvedimenti provvisori ai sensi dell'art. 4, comma 8, legge 1/12/1970 n. 898 e succ. modificazioni:
3
- Da atto che i rapporti economici tra i coniugi sono regolati dalle condizioni della separazione;
- Conferma l'affidamento e il mantenimento del figlio minore come concordati dai coniugi nella fase separativa..
Passato il procedimento alla fase conteziosa, concessi i termini ex art. 183 c.p.c., all'udienza del 25/01/2023, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., il Presidente formulava la seguente proposta conciliativa ex art.
185 bis c.p.c., invitando le parti a prendere posizione, motivando l'eventuale rifiuto:
- aumentare ad € 350,00 l'assegno mensile dovuto dal padre per il mantenimento per il figlio, tenuto conto delle aumentate esigenze di vita di quest'ultimo, con rinuncia alla domanda di assegno divorzile da parte della resistente, in considerazione della breve durata del matrimonio, della capacità lavorativa correlata alla giovane età della stessa e dell'assenza di prova di ulteriori elementi valutabili ai fini del riconoscimento del beneficio.
Fallito il tentativo di conciliazione ed espletata l'istruttoria all'udienza del
08/05/2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter
c.p.c., la causa è stata rimessa alla deliberazione del Collegio, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e pertanto va accolta.
Ricorrono infatti le condizioni previste dalla legge per l'invocata pronuncia, dato che - innanzitutto - è abbondantemente maturato il termine di ininterrotta separazione dei coniugi dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione (termine che la legge n. 55/2015, applicabile anche ai giudizi in corso, ha fissato in mesi dodici per le separazioni dichiarate con sentenza ed in mesi sei per quelle consensuali). Inoltre, è certa la
4
mancanza di volontà dei coniugi di ricostituire la convivenza matrimoniale, intesa come comunione materiale e spirituale, come confermato dalle dichiarazioni rese dai coniugi all'udienza di comparizione. Sussistendo dunque il requisito temporale ed essendo venuta meno l'affectio coniugalis, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio, ricorrendo tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e
3 n. 2 lett. b della legge n. 898/1970 e successive modificazioni.
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. A D G Presidente rel.
2) Dr. M M Giudice
3) Dr. L B Gdice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di prima istanza iscritta al n° 2662/2021 R.G., promossa
DA
rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla comparsa Parte_1
di costituzione di nuovo procuratore del 27/11/2022, dall'avv. A
C.
Ricorrente
CONTRO
1
, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla CP_1
comparsa di costituzione, dall'avv. G D C.
Resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: divorzio - scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dai Procuratori delle parti in sostituzione dell'udienza del 08/05/2024, ex art. 127 ter c.p.c..
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14/09/2021, - premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio civile con in data 16/06/2014 a Van Dejes CP_1
(Abania), da cui era nato il figlio (il 28/07/2018) e che, con decreto di Per_1
questo Tribunale in data 13/02/2020, era stata omologata la separazione dei coniugi - ha chiesto: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
(rectius scioglimento);
confermare l'affidamento condiviso del figlio con Per_1
collocazione prevalente presso la madre;
dichiarare non dovuto l' assegno divorzile in favore della moglie, revocando ovvero riducendo le altre condizioni economiche della separazione;
confermare l'assegno mensile di € 150,00 titolo di mantenimento del figlio nonché la paritaria ripartizione delle spese Per_1
straordinarie.
A fondamento della domanda, il ricorrente ha dedotto che:
- erano eccessivamente gravose, rispetto alla sua retribuzione mensile
(inferiore ad € 1.000, 00), le condizioni della separazione in base alle quali era obbligato a versare l'assegno mensile di € 200 a titolo di mantenimento della moglie nonché gli ulteriori importi di € 350, a
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titolo di contributo delle spese di locazione e di € 100 per le utenze domestiche
- la resistente aveva piena capacità lavorativa, in relazione alla giovane età di 32 anni, sicchè era in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento;
Nel costituirsi in giudizio, pur non opponendosi alla domanda di CP_1
divorzio ed alle modalità di affidamento condiviso del figlio minore, ha contestato la richieste economiche del ricorrente, insistendo per la conferma delle condizioni della separazione ( assegno mensile di € 200,00 per il proprio mantenimento, assegno mensile di € 450,00 a titolo contributo per spese abitative dell'immobile adibito a casa coniugale ed assegno mensile di €
150,00 a titolo di mantenimento del figlio . Per_1
A sostegno delle suddette richieste, ha dedotto che:
- (nato il 28/07/2018) era affetto, fin dalla nascita, da un grave ritardo Per_1
nello sviluppo (per cui aveva chiesto il riconoscimento dell'invalidità civile) e necessitava di costanti cure riabilitative ed assistenza continua, di cui si faceva carico in via esclusiva;
- la peculiare situazione del figlio minore le aveva impedito, in assenza di supporti familiari, di trovare una stabile un'occupazione lavorativa, almeno fino al recente ingresso del bambino all'asilo;
- il ricorrente, da tempo, non versava le somme concordate nell'accordo di separazione né la supportava nella gestione del figlio .
All'esito dell'udienza di comparizione in data 28/01/2022, il Presidente, dopo aver sentito le parti - le quali ribadivano di essere rimaste ininterrottamente separate e che non intendevano riconciliarsi – ha emesso i seguenti provvedimenti provvisori ai sensi dell'art. 4, comma 8, legge 1/12/1970 n. 898 e succ. modificazioni:
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- Da atto che i rapporti economici tra i coniugi sono regolati dalle condizioni della separazione;
- Conferma l'affidamento e il mantenimento del figlio minore come concordati dai coniugi nella fase separativa..
Passato il procedimento alla fase conteziosa, concessi i termini ex art. 183 c.p.c., all'udienza del 25/01/2023, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., il Presidente formulava la seguente proposta conciliativa ex art.
185 bis c.p.c., invitando le parti a prendere posizione, motivando l'eventuale rifiuto:
- aumentare ad € 350,00 l'assegno mensile dovuto dal padre per il mantenimento per il figlio, tenuto conto delle aumentate esigenze di vita di quest'ultimo, con rinuncia alla domanda di assegno divorzile da parte della resistente, in considerazione della breve durata del matrimonio, della capacità lavorativa correlata alla giovane età della stessa e dell'assenza di prova di ulteriori elementi valutabili ai fini del riconoscimento del beneficio.
Fallito il tentativo di conciliazione ed espletata l'istruttoria all'udienza del
08/05/2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter
c.p.c., la causa è stata rimessa alla deliberazione del Collegio, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e pertanto va accolta.
Ricorrono infatti le condizioni previste dalla legge per l'invocata pronuncia, dato che - innanzitutto - è abbondantemente maturato il termine di ininterrotta separazione dei coniugi dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione (termine che la legge n. 55/2015, applicabile anche ai giudizi in corso, ha fissato in mesi dodici per le separazioni dichiarate con sentenza ed in mesi sei per quelle consensuali). Inoltre, è certa la
4
mancanza di volontà dei coniugi di ricostituire la convivenza matrimoniale, intesa come comunione materiale e spirituale, come confermato dalle dichiarazioni rese dai coniugi all'udienza di comparizione. Sussistendo dunque il requisito temporale ed essendo venuta meno l'affectio coniugalis, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio, ricorrendo tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e
3 n. 2 lett. b della legge n. 898/1970 e successive modificazioni.
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della
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