Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 239

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 239
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 239
Data del deposito : 7 gennaio 2025

Testo completo

R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In nome del Popolo italiano
Tribunale ordinario di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Giudice, Dr.ssa IA Carmela Magarò, ha emesso ex art. 281 sexies cpc la
seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 7599 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2024, vertente
TRA
IO AR LL (C.F. [...]) e RI
AR LL (C.F. [...]), elettivamente domiciliati in
Via Fabio Massimo 107, ROMA, presso lo studio dell'Avv.to REMINI
ALESSANDRO che li rappresenta e difende in virtù di deleghe in atti
PARTE ATTRICE
E
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t.
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
E con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Gli attori premesso di essere residenti nel Comune di Roma, in virtù di regolare permesso di soggiorno, convenivano in giudizio il Ministero dell'Interno chiedendo il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per effetto della discendenza dal sig. EU IN ND, nato in Italia, a [...], frazione del comune di Canal San Bovo (TN), il 15 gennaio 1897, cittadino italiano per nascita. Esponevano che il proprio avo emigrava in Brasile ove contraeva


matrimonio in data la sig.ra RA IA RS, da cui già aveva avuto la figlia MA
ND, 23 febbraio 1921, la quale aveva la cittadinanza italiana iure sanguinis ai sensi dell'allora vigente art. 1, lett. a), l. 13 giugno 1912 n. 555. Quest'ultima in data 18 settembre 1937, sposava il sig. JO IL LI e, dal loro matrimonio, nasceva in Brasile, il 18 luglio 1939, il sig. OS ON LL.
Quest'ultimo, tuttavia, non acquisiva la cittadinanza italiana per effetto della legge sulla cittadinanza italiana, che impediva la trasmissione per via materna. Il medesimo, cittadino brasiliano, contrasse matrimonio con la sig. LÉ GO De
Biagi, in data 21 luglio 1960, da cui ebbe il figlio OS LF DE GI
LL, nato in [...] il [...]. Questi si sposava con la sig. DÉ
IC il 19 settembre 1986, dando alla luce gli odierni ricorrenti.
Gli attori, quindi, deducevano il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana in quanto figli nati da padre o madre italiani (cfr. art.1 Legge n.91 del 05.02.1992).
Evidenziavano che, quanto alle discendenze in linea materna, era stata dichiarata
l'illegittimità costituzionale della normativa sulla cittadinanza, che prevedeva
l'automatica perdita della cittadinanza italiana per la donna che contraeva matrimonio con cittadino straniero, poiché in contrasto con gli artt. 3 e 29 della Costituzione. Ne discende il diritto di riacquistare la cittadinanza italiana dall'1 gennaio 1948 anche per il figlio di donna avente la cittadinanza italiana, in quanto nato prima di tale data
e nel vigore della l. n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli. Pertanto
OS ON LL deve essere considerato cittadino italiano dal 1° gennaio
1948, con conseguente trasmissione dello status di cittadino anche al figlio, sig. OS
LF DE GI LL, e ai nipoti, odierni ricorrenti, sig.ri IO AR
LL e RI AR LL.
Formulavano le seguenti conclusioni:
1) accertare che il sig. OS ON LL era
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