Trib. Firenze, sentenza 03/12/2024, n. 3815
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Testo completo
R.G. 6264/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado ISCRITTO al n. 6264/2013 R.G. promossa da:
RT NO, nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giulio Caselli e dall'Avv. Emanuele Calabrese Ioppolo come da mandato in calce all'atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Firenze, Via Montebello, 76
ATTORE/I contro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del Presidente e legale rappresentante Dott. Alessandro Profumo, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Serra come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Daniele Taccetti in Firenze, Via Lamarmora, 39
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per parte attrice: «Piaccia all'Eccellentissimo Giudice adito contrariis reiectis, preliminarmente, accertare e dichiarare la nullità del contratto “Unit Linked” sottocritto tra le parti in data 07/06/06 per violazione del dettato dell'art. 1895 cc e per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento e/o rimborso del danno patito dall'attore e quantificabile nella somma versata al momento della sottoscrizione e pari ad €. 57.000,00= (o di quella diversa minore o maggiore che risulterà dall'istruttoria) oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della sottoscrizione, somma dalla quale andrà detratto quanto percepito dall'attore al momento della liquidazione;
in tesi, accertate e dichiarate le gravi responsabilità MP SP (già XA SIM SP) per i fatti esposti in premessa, per violazione del D. Lgsl. 58/98 e di tutti gli articoli richiamati nel corso dell'esposizione di diritto, nonché per violazione del Regolamento contrattuale della polizza di cui è causa sottoscritta tra le parti ed in particolare accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e pre-contrattuale di MP SP
(in qualità di incorporante Axa IM SP) per la mancata diligenza nella fase di collocamento e di gestione della polizza per i motivi dedotti nella perizia allegata in atti e, dunque, condannare la convenuta al risarcimento del danno patito dall'attore e quantificabile nella differenza tra il minor valore ricavato dalla ritardata liquidazione delle quote della polizza rispetto a quello che sarebbe stato ottenuto liquidando tempestivamente e comunque nei termini contrattualmente previsti, dette quote, e pari ad €. 26.242,00= (o di quella diversa minore o maggiore che risulterà dall'istruttoria) oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della mancata liquidazione di riscatto;
in ipotesi riconoscere i gravi inadempimenti di MP SP (già XA SIM SP) per i fatti esposti in premessa ed pagina 1 di 9 accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale (in qualità di incorporante Axa IM SP), per la mancata diligenza nella fase di collocamento e di gestione della polizza per i motivi dedotti nella perizia in atti e per tale motivo condannare la convenuta al risarcimento del danno patito dall'attore e quantificabile nella differenza tra il minor valore ricavato dalla ritardata liquidazione delle quote delle due polizze di cui è causa rispetto a quello che sarebbe stato ottenuto liquidando tempestivamente dette quote, e pari ad €. 26.242,00= (o di quella diversa minore o maggiore che risulterà dall'istruttoria) oltre interessi e rivalutazione monetaria;
in ulteriore ipotesi Voglia il Tribunale adito riconoscere e dichiarare il grave inadempimento contrattuale della convenuta, per tutti i comportamenti posti in essere all'atto della sottoscrizione e nella successiva gestione della polizza oggetto di causa e risolvere il relativo contratto di sottoscrizione, e per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento e/o rimborso del danno patito dall'attore e quantificabile nella somma versata al momento della sottoscrizione pari ad €. 26.242,00= (o di quella diversa minore o maggiore che risulterà dall'istruttoria) oltre interessi e rivalutazione monetaria, oltre naturalmente al risarcimento dei danni ex art. 1453 cc;
in ulteriore subordine, accertare e dichiarare che il comportamento della Banca ha integrato un illecito civile e, per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali consistenti nella restituzione e/o risarcimento della somma di €. 26.242,00= (o di quella maggiore o minore che risulterà a seguito dell'istruttoria), oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
in ogni caso, accertata e dichiarata la mancata gestione dei fondi componenti la polizza XA Innovation SIP intestata all'attore, condannare MP SP alla ripetizione delle somme da questa percepite quali commissioni di gestione ed ammontani ad €. 4.414,72= (o quella maggiore o minore che risulterà a seguito dell'istruttoria), oltre interessi legali dalla domanda al saldo. In ogni caso con vittoria di competenze spese ed onorari».
Per parte convenuta: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, e previa ogni opportuna pronuncia e declaratoria: - respingere tutte le domande formulate dall'attore, sig. TI;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. BE TI ha convenuto in giudizio la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. rassegnando le seguenti conclusioni: «Piaccia all'Eccellentissimo Giudice adito contrariis reiectis, preliminarmente, accertare e dichiarare la nullità del contratto “Unit Linked” sottocritto tra le parti in data 07/06/06 per violazione del dettato dell'art. 1895 cc e per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento e/o rimborso del danno patito dall'attore e quantificabile nella somma versata al momento della sottoscrizione e pari ad €. 57.000,00= (o di quella diversa minore o maggiore che risulterà dall'istruttoria) oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della sottoscrizione, somma dalla quale andrà detratto quanto percepito dall'attore al momento della liquidazione;
in tesi, accertate e dichiarate le gravi responsabilità MP SP (già XA SIM SP) per i fatti esposti in premessa, per violazione del D. Lgsl. 58/98 e di tutti gli articoli richiamati nel corso dell'esposizione di diritto, nonché per violazione del Regolamento contrattuale della polizza di cui è causa sottoscritta tra le parti ed in particolare accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e pre-contrattuale di
MP SP (in qualità di incorporante Axa IM SP) per la mancata diligenza nella fase di collocamento
e di gestione della polizza per i motivi dedotti nella perizia allegata in atti e, dunque, condannare la convenuta al risarcimento del danno patito dall'attore e quantificabile nella differenza tra il minor valore ricavato dalla ritardata liquidazione delle quote della polizza rispetto a quello che sarebbe stato ottenuto liquidando tempestivamente e comunque nei termini contrattualmente previsti, dette quote, e pari ad €. 26.242,00= (o di quella diversa minore o maggiore che risulterà dall'istruttoria) oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della mancata liquidazione di riscatto;
in ipotesi riconoscere i gravi inadempimenti di MP SP (già XA SIM SP) per i fatti esposti in premessa ed accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale (in qualità di incorporante Axa IM SP), per la mancata diligenza nella fase di collocamento e di gestione della polizza per i motivi dedotti nella pagina 2 di 9 perizia in atti e per tale motivo condannare la convenuta al risarcimento del danno patito dall'attore e quantificabile nella differenza tra il minor valore ricavato dalla ritardata liquidazione delle quote delle due polizze di cui è causa rispetto a quello che sarebbe stato ottenuto liquidando tempestivamente dette quote, e pari ad €. 26.242,00= (o di quella diversa minore o maggiore che risulterà dall'istruttoria) oltre interessi e rivalutazione monetaria;
in ulteriore ipotesi Voglia il Tribunale adito riconoscere e dichiarare il grave inadempimento contrattuale della convenuta, per tutti i comportamenti posti in essere all'atto della sottoscrizione e nella successiva gestione della polizza oggetto di causa e risolvere il relativo contratto di sottoscrizione, e per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento e/o rimborso del danno patito dall'attore e quantificabile nella somma versata al momento della sottoscrizione pari ad €. 26.242,00= (o di quella diversa minore o maggiore che risulterà dall'istruttoria) oltre interessi e rivalutazione monetaria, oltre naturalmente al risarcimento dei danni ex art. 1453 cc;
in ulteriore subordine, accertare e dichiarare che il comportamento della Banca ha integrato un illecito civile e, per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali consistenti nella restituzione e/o risarcimento della somma di €. 26.242,00= (o di quella maggiore o minore che risulterà a seguito dell'istruttoria), oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
in ogni caso, accertata e dichiarata la mancata gestione dei fondi componenti la polizza XA Innovation SIP intestata all'attore, condannare MP SP alla ripetizione delle somme da questa percepite quali commissioni di gestione ed ammontanti ad €. 4.414,72= (o quella maggiore o minore che risulterà a seguito dell'istruttoria), oltre interessi legali dalla domanda al saldo. In ogni caso con vittoria di competenze spese ed onorari».
A fondamento della domanda ha allegato: di aver sottoscritto, in data 7.6.2006 con XA IM (società del gruppo MP s.p.a. ed oggi dalla stessa integralmente assorbita) la polizza assicurativa sulla vita XA Innovation Sip High Volality n. 2066, versando l'importo di Euro 57.000,00;
che tale polizza era, in realtà un investimento finanziario con unico versamento in vari hedge funds, tra cui il fondo Herald
US (EUR CLASS), di proprietà della NA L. MA NT TI LLC, emesso da
IA EB
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado ISCRITTO al n. 6264/2013 R.G. promossa da:
RT NO, nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giulio Caselli e dall'Avv. Emanuele Calabrese Ioppolo come da mandato in calce all'atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Firenze, Via Montebello, 76
ATTORE/I contro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del Presidente e legale rappresentante Dott. Alessandro Profumo, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Serra come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Daniele Taccetti in Firenze, Via Lamarmora, 39
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per parte attrice: «Piaccia all'Eccellentissimo Giudice adito contrariis reiectis, preliminarmente, accertare e dichiarare la nullità del contratto “Unit Linked” sottocritto tra le parti in data 07/06/06 per violazione del dettato dell'art. 1895 cc e per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento e/o rimborso del danno patito dall'attore e quantificabile nella somma versata al momento della sottoscrizione e pari ad €. 57.000,00= (o di quella diversa minore o maggiore che risulterà dall'istruttoria) oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della sottoscrizione, somma dalla quale andrà detratto quanto percepito dall'attore al momento della liquidazione;
in tesi, accertate e dichiarate le gravi responsabilità MP SP (già XA SIM SP) per i fatti esposti in premessa, per violazione del D. Lgsl. 58/98 e di tutti gli articoli richiamati nel corso dell'esposizione di diritto, nonché per violazione del Regolamento contrattuale della polizza di cui è causa sottoscritta tra le parti ed in particolare accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e pre-contrattuale di MP SP
(in qualità di incorporante Axa IM SP) per la mancata diligenza nella fase di collocamento e di gestione della polizza per i motivi dedotti nella perizia allegata in atti e, dunque, condannare la convenuta al risarcimento del danno patito dall'attore e quantificabile nella differenza tra il minor valore ricavato dalla ritardata liquidazione delle quote della polizza rispetto a quello che sarebbe stato ottenuto liquidando tempestivamente e comunque nei termini contrattualmente previsti, dette quote, e pari ad €. 26.242,00= (o di quella diversa minore o maggiore che risulterà dall'istruttoria) oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della mancata liquidazione di riscatto;
in ipotesi riconoscere i gravi inadempimenti di MP SP (già XA SIM SP) per i fatti esposti in premessa ed pagina 1 di 9 accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale (in qualità di incorporante Axa IM SP), per la mancata diligenza nella fase di collocamento e di gestione della polizza per i motivi dedotti nella perizia in atti e per tale motivo condannare la convenuta al risarcimento del danno patito dall'attore e quantificabile nella differenza tra il minor valore ricavato dalla ritardata liquidazione delle quote delle due polizze di cui è causa rispetto a quello che sarebbe stato ottenuto liquidando tempestivamente dette quote, e pari ad €. 26.242,00= (o di quella diversa minore o maggiore che risulterà dall'istruttoria) oltre interessi e rivalutazione monetaria;
in ulteriore ipotesi Voglia il Tribunale adito riconoscere e dichiarare il grave inadempimento contrattuale della convenuta, per tutti i comportamenti posti in essere all'atto della sottoscrizione e nella successiva gestione della polizza oggetto di causa e risolvere il relativo contratto di sottoscrizione, e per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento e/o rimborso del danno patito dall'attore e quantificabile nella somma versata al momento della sottoscrizione pari ad €. 26.242,00= (o di quella diversa minore o maggiore che risulterà dall'istruttoria) oltre interessi e rivalutazione monetaria, oltre naturalmente al risarcimento dei danni ex art. 1453 cc;
in ulteriore subordine, accertare e dichiarare che il comportamento della Banca ha integrato un illecito civile e, per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali consistenti nella restituzione e/o risarcimento della somma di €. 26.242,00= (o di quella maggiore o minore che risulterà a seguito dell'istruttoria), oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
in ogni caso, accertata e dichiarata la mancata gestione dei fondi componenti la polizza XA Innovation SIP intestata all'attore, condannare MP SP alla ripetizione delle somme da questa percepite quali commissioni di gestione ed ammontani ad €. 4.414,72= (o quella maggiore o minore che risulterà a seguito dell'istruttoria), oltre interessi legali dalla domanda al saldo. In ogni caso con vittoria di competenze spese ed onorari».
Per parte convenuta: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, e previa ogni opportuna pronuncia e declaratoria: - respingere tutte le domande formulate dall'attore, sig. TI;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. BE TI ha convenuto in giudizio la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. rassegnando le seguenti conclusioni: «Piaccia all'Eccellentissimo Giudice adito contrariis reiectis, preliminarmente, accertare e dichiarare la nullità del contratto “Unit Linked” sottocritto tra le parti in data 07/06/06 per violazione del dettato dell'art. 1895 cc e per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento e/o rimborso del danno patito dall'attore e quantificabile nella somma versata al momento della sottoscrizione e pari ad €. 57.000,00= (o di quella diversa minore o maggiore che risulterà dall'istruttoria) oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della sottoscrizione, somma dalla quale andrà detratto quanto percepito dall'attore al momento della liquidazione;
in tesi, accertate e dichiarate le gravi responsabilità MP SP (già XA SIM SP) per i fatti esposti in premessa, per violazione del D. Lgsl. 58/98 e di tutti gli articoli richiamati nel corso dell'esposizione di diritto, nonché per violazione del Regolamento contrattuale della polizza di cui è causa sottoscritta tra le parti ed in particolare accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e pre-contrattuale di
MP SP (in qualità di incorporante Axa IM SP) per la mancata diligenza nella fase di collocamento
e di gestione della polizza per i motivi dedotti nella perizia allegata in atti e, dunque, condannare la convenuta al risarcimento del danno patito dall'attore e quantificabile nella differenza tra il minor valore ricavato dalla ritardata liquidazione delle quote della polizza rispetto a quello che sarebbe stato ottenuto liquidando tempestivamente e comunque nei termini contrattualmente previsti, dette quote, e pari ad €. 26.242,00= (o di quella diversa minore o maggiore che risulterà dall'istruttoria) oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della mancata liquidazione di riscatto;
in ipotesi riconoscere i gravi inadempimenti di MP SP (già XA SIM SP) per i fatti esposti in premessa ed accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale (in qualità di incorporante Axa IM SP), per la mancata diligenza nella fase di collocamento e di gestione della polizza per i motivi dedotti nella pagina 2 di 9 perizia in atti e per tale motivo condannare la convenuta al risarcimento del danno patito dall'attore e quantificabile nella differenza tra il minor valore ricavato dalla ritardata liquidazione delle quote delle due polizze di cui è causa rispetto a quello che sarebbe stato ottenuto liquidando tempestivamente dette quote, e pari ad €. 26.242,00= (o di quella diversa minore o maggiore che risulterà dall'istruttoria) oltre interessi e rivalutazione monetaria;
in ulteriore ipotesi Voglia il Tribunale adito riconoscere e dichiarare il grave inadempimento contrattuale della convenuta, per tutti i comportamenti posti in essere all'atto della sottoscrizione e nella successiva gestione della polizza oggetto di causa e risolvere il relativo contratto di sottoscrizione, e per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento e/o rimborso del danno patito dall'attore e quantificabile nella somma versata al momento della sottoscrizione pari ad €. 26.242,00= (o di quella diversa minore o maggiore che risulterà dall'istruttoria) oltre interessi e rivalutazione monetaria, oltre naturalmente al risarcimento dei danni ex art. 1453 cc;
in ulteriore subordine, accertare e dichiarare che il comportamento della Banca ha integrato un illecito civile e, per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali consistenti nella restituzione e/o risarcimento della somma di €. 26.242,00= (o di quella maggiore o minore che risulterà a seguito dell'istruttoria), oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
in ogni caso, accertata e dichiarata la mancata gestione dei fondi componenti la polizza XA Innovation SIP intestata all'attore, condannare MP SP alla ripetizione delle somme da questa percepite quali commissioni di gestione ed ammontanti ad €. 4.414,72= (o quella maggiore o minore che risulterà a seguito dell'istruttoria), oltre interessi legali dalla domanda al saldo. In ogni caso con vittoria di competenze spese ed onorari».
A fondamento della domanda ha allegato: di aver sottoscritto, in data 7.6.2006 con XA IM (società del gruppo MP s.p.a. ed oggi dalla stessa integralmente assorbita) la polizza assicurativa sulla vita XA Innovation Sip High Volality n. 2066, versando l'importo di Euro 57.000,00;
che tale polizza era, in realtà un investimento finanziario con unico versamento in vari hedge funds, tra cui il fondo Herald
US (EUR CLASS), di proprietà della NA L. MA NT TI LLC, emesso da
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