Trib. Lagonegro, sentenza 02/09/2024, n. 290

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lagonegro, sentenza 02/09/2024, n. 290
Giurisdizione : Trib. Lagonegro
Numero : 290
Data del deposito : 2 settembre 2024

Testo completo

R.G. 1166/2018
TRIBUNALE ORDINARIO di LAGONEGRO
SETTORE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di L, in funzione di giudice del lavoro dott.ssa G G alla udienza del 25.06.2024 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della trattazione scritta, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1166/2018 R.G.L. TRA
in persona del legale rapp.te p.t., con sede Parte_1
P.Iva: , rapp.to e difeso, giusta P.IVA_1 mandato in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. G on cui elett.te domicilia in Via Trinità 232, Sala Consilina;
OPPONENTE E nato a Barletta il 20.06.1958, C.F.: rapp.to e Controparte_1 C.F._1 ce all'atto di costituzione di nuovo rto Botta, con cui elett.te domicilia in Via Bovio n. 193, Trani;

OPPOSTO Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 65/2018.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Appare necessario riepilogare l'antefatto storico che sta all'origine della lite. Con ricorso depositato in data 06/06/2018, la società “ , in persona Parte_2 del legale rappresentante pro tempore, adiva il Tribunal opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 65/2018 del 21/04/2018, notificatole il 27/04/2018, per il pagamento della somma di “€ 4.886,72 oltre rivalutazione monetaria ed interessi, nonché le spese legali liquidate in complessivi € 280,00 oltre rimborso spese generali ed IVA e CAP come per legge” in favore di per l'attività di lavoro subordinato da lui espletata. In particolare, Controparte_1 CP_1 ale di L (procedimento n. R.G. 258/2018) ritenendosi credi Società odierna opponente per la somma lorda pari ad € 4.886,72, di cui: € 1.246,93 a titolo di TFR;

€ 3.639,79 a titolo di retribuzioni non percepite da giugno a settembre 2015. La società, mediante la presente opposizione, esponeva quanto segue:
- di aver già corrisposto in favore di le mensilità di giugno e luglio 2015, a Controparte_1 mezzo bonifici bancari: del 27.08 511,50) e del 13.04.2017 (saldo di ulteriori € 511,50) per giugno 2015;
del 01.10.2015 (saldo di € 1.024,00) per luglio 2015;

- di aver versato, per l'intera durata del rapporto di lavoro, i contributi previdenziali;
pertanto il risulterebbe creditore soltanto della somma netta pari ad € 3.066,92, di cui: € CP_1 9 TFR;
€ 1.139,00 per la mensilità di agosto 2015;
€ 965,29 per la mensilità di settembre 2015;

- che la ditta “ ha operato presso la casa di riposo “Regina Margherita” in virtù di Pt_1 contratto di el 15.11.2013 e sino al 30.09.2015, data in cui è stato interrotto dalla Committente per consentire dei lavori di ristrutturazione;

- che è stata la stazione appaltante “Casa di riposto Regina Margherita” a rendersi inadempiente degli obblighi assunti, interrompendo la corresponsione mensile del corrispettivo dovuto sino a rendersi debitrice della Società “ della somma di € Pt_1 99.270,88. Perciò la “Insieme” ha attuato il regolamento intern to ai sensi dell'art. 6
della Legge 3 Aprile 2001 n. 142
, procedendo al “congelamento”, ex artt. 8 e 14, delle spettanze dovute ai lavoratori per il tempo necessario al recupero del credito vantato. Alla luce di ciò, concludeva chiedendo al Giudice adito di “I. revocare e dichiarare privo di effetti il decreto ingiuntivo n. 65/2018 con R.G. 258/2018 emesso dal Tribunale di L, sez. Lavoro, in data 21.04.2018 in favore del sig. (…);
II: con vittoria di spese e competenze e onorari di giudizio.” Controparte_1
In data 11.09 a in giudizio il quale contestava tutto quanto Controparte_1 dedotto dall'opponente, sulla scorta delle seguenti motivazioni:
- gli acconti disposti, comunque, non liberano la Società dal corrispondergli tutto quanto dovuto, né privano di effetto il decreto ingiuntivo;

- gli artt. 8 e 14 del regolamento interno, in materia di disciplina del socio lavoratore nella società cooperativa, non trovano applicazione nel caso di specie, non estendendosi al ricorrente lo status di socio;

- l'opposizione ha scopo meramente dilatorio, al fine di ritardare l'azione esecutiva del creditore. Pertanto chiedeva, in via preliminare, di concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 65/2018, ovvero, in subordine, concedersi la provvisoria esecutorietà nel limite della somma non contestata e riconosciuta ex avverso di € 3.666,92, oltre interessi e spese legali maturati. Nel merito: “rigettare l'avverso ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto ovvero di condannare parte opponente al pagamento dell'importo di euro 2.839,72 oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali.” A seguito della udienza del 09.10.2018, a scioglimento della riserva, con provvedimento del 19.10.2018, il Giudice, ritenuta l'opposizione di pronta soluzione e matura per la decisione, rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto richiesta ai sensi dell'art. 648 c.p.c., invitando, altresì, le parti ad addivenire ad una conciliazione. Preso, poi, atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, la causa veniva decisa come da sentenza depositata dopo la scadenza di quello assegnato per il deposito delle note ex art. 127 c.p.c. Il ricorso è parzialmente fondato e merita l'accoglimento nei limiti di seguito esposti. E' noto che in tema di inadempimento di obbligazioni e relativa ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., nel caso in cui sia dedotto l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante è sufficiente dimostrare l'esistenza
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