Trib. Torino, sentenza 02/01/2025, n. 3

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torino, sentenza 02/01/2025, n. 3
Giurisdizione : Trib. Torino
Numero : 3
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 11607/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Chantal Dameglio Giudice
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 11607/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
CORSO RE UMBERTO 56 10128 TORINO presso lo studio dell'avv. PANERO ANDREA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Via Controparte_1 C.F._2
L.L. COLLI 20 10138 Torino presso lo studio dell'avv. MONTANARO ELENA MARIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: , nato a [...] il 28.07.2021. Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e Parte_1 CP_1
, non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
[...]
Con ricorso congiuntamente depositato il 08/05/2024 e Parte_1
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli Controparte_1
artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite.


P.Q.M

.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che il Signor rimarrà presso la casa attualmente adibita a residenza CP_1
familiare sita in Torino, Corso Racconigi n. 22;
la RA trasferirà, invece, la propria Pt_1
residenza anagrafica e quella di presso diverso immobile, recentemente acquistato, sito Per_1
in Torino, via Daubree n. 6, Torino a partire dal raggiungimento di un accordo sulla gestione del minore.
DISPONE che il minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza Per_1
anagrafica e collocazione prevalente presso la madre;
i genitori avranno esercizio della potestà disgiunto per l'ordinaria amministrazione mentre le decisioni di maggiore interesse (istruzione, educazione e salute) saranno prese congiuntamente da entrambi i genitori.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio secondo gli accordi tra i genitori, compatibilmente con gli impegni lavorativi, scolastici, sportivi e ricreativi del figlio e, in difetto di accordo, secondo le seguenti modalità: Dal deposito del ricorso fino al 31 agosto 2024: a. Due pomeriggi a settimana (salvo diverso accordo, il martedì e il mercoledì) in cui il sig. andrà a CP_1 prendere il minore all'uscita da scuola e lo riporterà presso la casa materna alle 21,00 Per_1
della medesima giornata dopo cena, nella settimana in cui il minore trascorrerà il fine settimana con la madre;
b. Un giorno alla settimana (salvo diverso accordo, il mercoledì) in cui il sig. andrà CP_1
a prendere il minore all'uscita da scuola lo riporterà presso la casa materna alle 21,00 Per_1
della medesima giornata dopo cena, nella settimana in cui il minore trascorrerà il fine settimana con il padre secondo le modalità di seguito indicate;
c. I fine settimana verranno trascorsi in modo alternati secondo le seguenti modalità: la RA porterà il sabato presso la casa paterna Pt_1 Per_1
alle ore 09,30 purché il padre risieda a Torino, il Signor lo riporterà presso la casa materna CP_1
dopo cena alle ore 22,00 della medesima giornata;
allo stesso modo la domenica la RA Pt_1
porterà presso la casa paterna alle ore 09,30 e il Signor lo riporterà dopo cena Per_1 CP_1
alle ore 21:00 della medesima giornata;
d. Nel corso delle vacanze estive 2024, trascorrerà Per_1
con la madre a Finale Ligure dal 07 al 26 agosto 2024 e, in tale periodo di tempo, il Signor CP_1
potrà andrà a trovare il minore quando vorrà, purché ne dia preavviso entro e non oltre 24 ore prima dell'orario di arrivo a Finale Ligure e comunque salvo che la RA non abbia programmato Pt_1
per quella giornata un impegno da comunicarsi al Signor entro le 24 ore precedenti;
il tutto CP_1 ad eccezione della giornata dell'08/08/2024, in cui la madre compie gli anni;
per il resto del mese di agosto si seguirà la calendarizzazione già concordata. e. Quanto alle festività: le prossime vacanze natalizie verranno così ripartite: dal 23/12/2023 al 30/12/2023 sarà con il padre per cui la Per_1
RA condurrà il minore presso la casa paterna alle 09:30 e il padre lo riporterà Pt_1 Per_1
dopo cena, alle ore 22:00 di ciascuno
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