Trib. Latina, sentenza 12/02/2025

TRIB Latina
Sentenza
12 febbraio 2025
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TRIB Latina
Sentenza
12 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Latina, sentenza 12/02/2025
Giurisdizione : Trib. Latina
Numero :
Data del deposito : 12 febbraio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5168/2020 del R.G.A.C., decisa nell'udienza cartolare dell'11 febbraio 2025 nei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. e vertente
TRA
- LL MA ([...]) rappresentato e difeso all'avv. Giulio Mazzaglia per delega in calce all'atto di citazione in opposizione;

PARTE ATTRICE - opponente
E
- ITACAPITAL S.r.l. (09270240964), P.Iva Gruppo Kruk Italia 09270260962, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea ORNATI e dall'avv. Raffaele ZURLO per delega su foglio separato al ricorso per decreto ingiuntivo;

PARTE CONVENUTA - opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.


CONCLUSIONI
Per l'udienza di discussione dell'11 febbraio 2025 parte opponente depositava note scritte in data 9 gennaio 2025 e parte opposta in 31 gennaio 2025 atti da intendersi in questa sede trascritti e comunque in prosieguo riassunti.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione del 02 novembre 2020 OL AR proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 107/2020 emesso dal Tribunale di Latina in data
16/01/2020 e notificato il 09/06/2020, con il quale veniva ingiunto il pagamento di €
19.915,89 in favore di ITALCAPITAL s.r.l. deducendo:
a) inefficacia del decreto ingiuntivo per mancato rispetto dei termini di cui all'art. 644
c.p.c.
per essere stato notificato oltre il termine di gg 60 in quanto emesso in data
16/01/2020 e notificato all'opponente in data 09/06/2020;
b) infondatezza della richiesta di pagamento avanzata dalla Italcapital s.r.l. dal momento che la dedotta cessione del presunto credito in favore della Italcapital
s.r.l. non era mai stata notificata all'opponente;
c) che l'opponente aveva regolarmente provveduto al pagamento a favore del cedente di ogni somma dovuta in relazione al rapporto contrattuale per cui è causa;

d) erroneità delle risultanze dell'estratto conto prodotto in atti in quanto non costituente prova del credito.
Concludeva pertanto chiedendo dichiararsi l'inefficacia del decreto ingiunto opposto e nel merito accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, che nulla è dovuto alla
ITACAPITAL s.r.l. e, per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio. Con riserva di precisare e/o articolare i mezzi istruttori nei termini di cui all'art.183 comma VI c.p.c.
Si costituiva l'opposta con comparsa in data 19 luglio 2021 sostenendo la propria legittimazione ad agire, che anche in caso di tardiva notifica del decreto ingiuntivo il giudice deve pronunciarsi nel merito della controversia, l'infondatezza delle eccezioni di prescrizione e decadenza, l'infondatezza della presunta carenza di prova del credito e la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'emissione del decreto ingiuntivo. Con ordinanza dell'8 agosto 2022 il giudice lette la memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. depositata da parte opposta, rilevato che parte opponente non aveva depositato memorie istruttorie e non aveva formulato richieste di prova, ritenuta la causa matura per la decisione rinviava la causa alla udienza del 15 febbraio 2024 ore 9.15 per la precisazione delle conclusioni. Disponeva che la predetta udienza fosse svolta in trattazione scritta.
Parte opponente depositava note conclusive in data 9 gennaio 2025 così concludendo
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione
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