Trib. Padova, sentenza 26/11/2024, n. 1835

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Padova, sentenza 26/11/2024, n. 1835
Giurisdizione : Trib. Padova
Numero : 1835
Data del deposito : 26 novembre 2024

Testo completo


Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone
dei seguenti magistrati:
dott. ssa Chiara Ilaria Bitozzi Presidente dott. ssa Alina Rossato Giudice dott. ssa Luisa Bettio Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 5919/2020 R.G.
da
con l'avv. PADULA PARIDE, come da procura in atti;
Parte_1
ricorrente
contro
con l'avv. SUPPIEJ FRANCESCA, come da procura in atti;
CP_1
resistente
e con l'intervento del P.M.
oggetto: Divorzio Contenzioso – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni parte ricorrente:
“L'avv. Paride Padula dichiara che il ricorrente è deceduto in data 22.11.2022 Parte_1
come da certificato di morte allegato e chiede sia dichiarata la cessazione della materia del
contendere.”
Conclusioni parte resistente:
pagina 1 di 6 “Rispetto ad entrambe le domande risulta cessata la materia del contendere, che si chiede venga
dichiarata dall'intestato Tribunale.
In subordine, si precisano le conclusioni come segue:
1) Confermare l'assegnazione alla IG.ra della casa coniugale, di proprietà del CP_1
IG. , padre del IG. , sita in Caselle di Selvazzano (PD) in Via Persona_1 Parte_1
S. Elena 7 e così censita al Catasto Fabbricati del Comune di Selvazzano Dentro Foglio 4,
Mapp. 774 sub 1 Cat. A/2 Cl.1 Vani 5 – Piano I.
2) Disporre a carico del IG. e per esso degli eredi di quest'ultimo il versamento Parte_1
di € 250,00 o della somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia a titolo di
contributo al mantenimento di , maggiorenne non autosufficiente con rivalutazione Persona_2
ISTAT annuale da versare entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche non
mutuabili, scolastiche e straordinarie.
3) Spese e compensi di causa interamente rifusi.”
Conclusioni P.M. “Visti gli atti, si interviene, riservandosi l'esercizio delle facoltà previste
dalla legge”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
- con ricorso depositato il 19.10.2020 chiedeva che venisse pronunciata la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il CP_1
giorno 30.09.1988, in Selvazzano Dentro (PD) e trascritto nei registri di stato civile del suddetto
comune al n. 35, Parte II, serie A, anno 1988;

Per_
- rappresentava che dall'unione era nata la figlia in data 05.01.1997;

- allegava che in data 06.02.2017 il Tribunale di Padova aveva dichiarato la separazione
personale dei coniugi, assegnando alla resistente la casa coniugale, e ponendo il capo al
Per_ ricorrente l'onere di contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne ma
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economicamente non autosufficiente, corrispondendo la somma mensile di € 100,00, oltre
rivalutazione annuale ISTAT;

- riferiva che rispetto all'epoca della separazione le condizioni fisiche e psichiche dello stesso
erano sensibilmente peggiorate (cfr. doc.ti 4-6 del ricorso introduttivo) e che lo stesso era
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