Trib. Trani, sentenza 02/04/2024, n. 689

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Trani, sentenza 02/04/2024, n. 689
Giurisdizione : Trib. Trani
Numero : 689
Data del deposito : 2 aprile 2024

Testo completo

N. 7426/2022
EPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
In persona del Giudice Dott.ssa Angela Arbore, all'udienza odierna, udita la discussione, ha emesso la seguente
SENTENZA
NELLA CONTROVERSIA DI LAVORO ISCRITTA IN R.G. CON IL NUMERO SOPRA INDICATO
TRA
HE MP rappresentato e difeso dall'avv.to CURIELLO VINCENZO, come da procura in atti e
da
RICORRENTE
E
ASL BAT (c.f. 06391740725) assistito e difeso dall'avv. SCARPELLINI CAMILLI ANDREA
(c.f. [...]) e da avv.
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.11.2022, MP MI adiva il Tribunale del Lavoro di Trani
convenendo la ASL BAT al fine di accertare e dichiarare che il ricorrente stesso fosse un "U.P.G. Ufficiale di
Polizia Giudiziaria" e, come tale, avesse il pieno diritto all'ottenimento della relativa indennità di cui all'art.
111 CCNL di categoria. Dunque, il ricorrente chiedeva di condannare la ASL BAT a riconoscergli la predetta
indennità e, quindi, a corrispondergli il pagamento delle conseguenti differenze retributive quantificate in


euro 800,00 ovvero in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione
monetaria nonché vittoria di compenso e spese di giudizio, da distrarre in favore del procuratore
dichiaratosi antistatario.
La ASL BAT si costituiva in giudizio, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto poiché ritenuto infondato
in fatto ed in diritto, con conseguente condanna al pagamento delle spese legali.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e udita la loro discussione, veniva espletata l'attività istruttoria
mediante l'audizione di due testi di parte ricorrente.
All'udienza odierna la presente causa veniva decisa ex art. 127ter c.p.c. mediante deposito telematico della
sentenza, all'esito della trattazione scritta.
Si precisa che non veniva redatto verbale d'udienza e che le parti depositavano note di trattazione scritta.
Il ricorso è fondato nei termini qui di seguito enunciati e, pertanto, va accolto.
Il ricorrente riferiva di essere dipendente full-time della ASL BAT con la qualifica di Tecnico della
Prevenzione - cat. "D" e assegnazione al Dipartimento di Prevenzione presso l'ufficio SIAN di Trani, a tempo
indeterminato e a far data dall' 01.02.2022.
Riferiva altresì di essere stato impiegato nello svolgimento delle sue mansioni ordinarie, rientranti nel CCNL
di categoria "Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Area Dirigenza Medico-Veterinaria Del Servizio
Sanitario Nazionale Parte Normativa Quadriennio 2006 - 2009 e Parte Economica Biennio 2006-2007"
(come previsto dall'art. 52 CCNL) così come riformato dal CCNL relativo al Personale del Comparto Sanità
relativo al triennio 2019 - 2021, ossia dall'art. 111.
Ebbene, a mente di tale
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