Trib. Pordenone, sentenza 11/02/2025, n. 157

TRIB Pordenone
Sentenza
11 febbraio 2025
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TRIB Pordenone
Sentenza
11 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pordenone, sentenza 11/02/2025, n. 157
Giurisdizione : Trib. Pordenone
Numero : 157
Data del deposito : 11 febbraio 2025

Testo completo

Il Tribunale di Pordenone, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Angelo Riccio Cobucci pronuncia la seguente

SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 28/04/2023

DA
DI VALERIO
Con l'Avv. QUERIN FABRIZIO
RICORRENTE

CONTRO
COOPSERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI
Con gli Avv.ti GIULIA BEVILACQUA e NICOLA GHEZZI

RESISTENTE
Causa discussa e decisa all'udienza del 07/11/2024 sulle seguenti



CONCLUSIONI

PER IL RICORRENTE
*) NEL MERITO:
A) IN ORDINE ALL'INQUADRAMENTO E AL PAGAMENTO DEGLI EMOLUMENTI RETRIBUTIVI
Per le causali e i titoli tutti dedotti, accertata e pronunciata la corretta individuazione degli importi retributivi a titolo di straordinari e maggiorazioni tutte per il periodo dal 15/01/2018 al 31/03/2023 e pronunciato il diritto del ricorrente, in funzione delle mansioni effettive svolte di Capo Turno Notturno, ad essere inquadrato dal novembre 2018 nel V° livello del CCNL Multiservizi e, dopo il passaggio operato dalla resistente in data 01/04/2023 dal CCNL Multiservizi al CCNL Trasporto Merci e Logistica, nel livello 3° in via principale o, in via subordinata nel livello D.2 del CCNL Trasporto Merci e Logistica, e/o le altre date e/o livelli che emergeranno in corso di causa con riconoscimento, in via subordinata della indennità di funzione di euro 60,00 mensili, condannarsi l'odierna resistente a corrispondere al ricorrente, a titolo di differenze retributive tutte o in subordine a titolo di risarcimento del danno, per il periodo dal 15/01/2018 al
31/03/2023, la somma di Euro 6.031,10.- e/o l'altra che risulterà in corso di causa, oltre alle successive dall'aprile 2023 fino all'esecuzione del disposto giudiziale ragguagliate al livello che al ricorrente verrà giudizialmente attribuito, con incidenza sugli istituti tutti differiti;

B) IN ORDINE ALLA DEQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE:
Piaccia al Giudicante, accertati i fatti di causa, pronunciare la nullità e/o invalidità e/o illegittimità e/o antigiuridicità e/o persecutorietà e/o vessatorietà delle disposte dequalificazioni a partire dal gennaio 2022
e tuttora sussistenti, nonché della condotta datoriale tutta perpetuata a danno del ricorrente, condannare, per le causali tutte del presente procedimento, l'odierna resistente alla reintegrazione del Sig. ER
LE nelle mansioni di “Capo Turno” ARCS-Magazzino del Farmaco di Pordenone o in subordine in quelle di “autista con patente C e superiori”, oltre al risarcimento del danno come da successivo punto D;

C) IN ORDINE AL TRASFERIMENTO: Per le causali tutte di narrativa voglia l'Ill.mo Giudice dichiarare e pronunciare la nullità e/o illegittimità e/o invalidità e/o vessatorietà, e/o ritorsività e/o persecutorietà e/o inefficacia e/o inammissibilità e/o antigiuridicità del trasferimento del ricorrente intimato dall'odierna resistente, con nota formalmente datata 23/01/2023, ordinando al datore di lavoro la reintegra e/o la riammissione del ricorrente nel proprio posto di lavoro in ARCS-Magazzino del Farmaco di Pordenone, oltre
al risarcimento del danno come da successivo punto D e oltre all'attribuzione del livello contrattuale corretto come da precedente punto A;

D) IN ORDINE AL RISARCIMENTO DEL DANNO: Accertata e pronunciata l'illegittimità e/o invalidità della dequalificazione e del trasferimento effettuati a danno del ricorrente nonchè l'antigiuridicità e/o illegittimità e/o nullità e/o vessatorietà e/o persecutorietà delle condotte tutte attuate ed il mobbing perpetrato, dall'odierna resistente nei confronti dell'odierno ricorrente, nonchè per ogni ulteriore titolo e causale di cui al presente procedimento, condannarsi l'odierna resistente a risarcire a parte ricorrente i danni tutti, determinati nei seguenti titoli e importi:
-) Per il danno professionale, alla carriera alla dignità professionale e personale la somma mensile di Euro
1.412,00.
-) corrispondente al 80% della retribuzione, o quella somma diversa ritenuta di giustizia, da determinarsi anche in via equitativa, a far data dal gennaio 2022 o dall'altro termine ritenuto di giustizia, fino alla reintegra del lavoratore nelle mansioni e/o gli altri termini ritenuti di giustizia;

-) per il danno non patrimoniale la complessiva somma di € 23.900,00. - o l'altra maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, con liquidazione anche in via equitativa;

-)per il danno patrimoniale la complessiva somma di € 300,00.- dal novembre 2022 al marzo 2023 oltre a quelle successive dall'aprile 2023 in poi corrispondenti alla differenza retributiva fra il IV° livello applicato dalla resistente e il livello che al Sig. ER LE verrà giudizialmente attribuito, e così: al livello 3° in via principale o in via subordinata e salvo appello nel D.2 del CCNL Trasporto Merci e Logistica e/o le altre maggiori o minori che saranno ritenuta di giustizia, quanto meno pari all'indennità di funzione di euro 60,00 mensili;

E) Le somme tutte dovranno essere maggiorate da rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione delle singole mensilità alla domanda e interessi moratori ex art. 1284 CC dalla domanda al saldo.
F) Spese legali tutte rifuse.

PER IL RESISTENTE
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, in considerazione di quanto sopra esposto, respingere il ricorso e le domande tutte
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