Trib. Frosinone, sentenza 08/01/2025, n. 28

TRIB Frosinone
Sentenza
8 gennaio 2025
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TRIB Frosinone
Sentenza
8 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Frosinone, sentenza 08/01/2025, n. 28
Giurisdizione : Trib. Frosinone
Numero : 28
Data del deposito : 8 gennaio 2025

Testo completo

RGAC 3366/2022
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione controversie di lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 08/01/2025 la seguente

Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n.3366/2022 posta in deliberazione tra:
ST EM, n.q. di erede di OS FR (deceduto in data 21.10.2020) rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Drago e avv. Elisa Santopadre ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Arce (FR) via Magni 8, giusta procura in atti;

-ricorrente
E
ISTITUTO NAZIONALE PER l'ASSICURAZIONE

CONTRO

GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), in persona del legale rappresentante p.t.
elettivamente domiciliato in Frosinone, Via G. Marconi 31 (sede Inail) rappresentato e difeso dagli avv. Caputo Luciano Giuseppe, giusta procura generale alle liti depositata in atti;

-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, ST EM, nella qualità di erede del de cuius SS RE, ha convenuto in giudizio l'INAIL, Istituto Nazionale per l'Assicurazione degli Infortuni sul Lavoro e delle Malattie Professionali, in persona del suo legale rappresentante, e ha chiesto al giudice di “Accertare e

dichiarare che la morte per infarto, del sig. SS RE, avvenuta sul posto di lavoro, è ontologicamente da ritenersi causa ( o concausa ) di infortunio connesso allo svolgimento dell'attività lavorativa e, perciò, qualificabile come infortunio sul lavoro;
per l'effetto, b) Condannare l'INAIL convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla ricorrente, sig.ra MM NI, la rendita prevista dall'art. 85 T.U. L. 1124/65, a decorrere dal primo giorno successivo a quello della morte del coniuge come stabilito dall'art. 105 T.U. 1124/65 , oltre interessi e rivalutazione come per legge nella misura dovuta e, comunque, in quella che risulterà dovuta a seguito di C.T.U. o in quell'altra ritenuta e stabilita dal giudice previo il calcolo secondo i criteri di legge
”.
A fondamento della sua domanda, parte ricorrente ha esposto:
- che il defunto marito, SS RE, lavorava come manutentore edile alle dipendenze di “C.M. Costruzioni Generali S.p.A” con sede a Modugno di Bari dal 05.03.2018 con contratto a tempo indeterminato;

- che in data 21/10/2020 il sig. SS RE, stava lavorando all'interno della filiale della banca Unicredit di Via Pietro Metastasio n°13 in Pomezia (RM), e in particolare si trovava nel seminterrato che collega i diversi locali tecnici, compreso i servizi del personale della banca e il caveau, occupandosi alla messa in posa dello zoccolino insieme ad un altro collega, PA NZ;

- che nella prima parte della mattinata del 21.10.2020 il SS
RE e PA NZ erano stati impegnati nella rimozione del vecchio impianto di riscaldamento e raffreddamento dei locali della banca, che doveva essere sostituito, ubicato all'interno di uno dei locali del seminterrato, del peso di circa 40 kg;

- che la rimozione di tale impianto, ubicato all'interno di uno dei locali del seminterrato della banca, per il suo notevole peso, ha comportato un notevole sforzo fisico e stress da parte del SS e del PA;

- che dopo aver ultimato il lavoro e spostato l'impianto caldaia il SS e il PA riprendevano l'attività di messa in posa dello zoccolino nel corridoio dello scantinato;

- che intorno alle ore 14,00 il SS RE veniva colto da malore e nell'immediatezza soccorso dal PA che allertava i soccorsi;

- che interveniva l'ambulanza del 118 che nonostante le manovre di rianimazione poste in essere doveva accertarne il decesso;

- che il medico legale intervenuto, dott.ssa Cervelli Maria Rita, accertava quale causa di morte “cardiopatia ischemica in pregresso IMA”;

- che con lettera pec del 17.02.2021 e successiva del
16.03.2021 la sig. MM NI, nella qualità di erede del defunto marito, chiedeva all'INAIL il riconoscimento della rendita vitalizia e dell'assegno vitalizio;

- che con provvedimento del 23.06.2021 l'INAILM comunicava il proprio diniego ritenendo che “Per il decesso dell'assicurato non può essere riconosciuto il diritto alla rendita ai superstiti in quanto la morte non è riconducibile all'evento”;
- di aver proposto opposizione avverso il provvedimento di dinego dell'INAIL, senza esito.
Parte ricorrente, nella propria qualità di erede del defunto SS RE, ha dunque concluso chiedendo il riconoscimento dell'evento lesivo occorso al SS RE durante l'orario di lavoro in data 21.10.2020, che ha portato alla morte dello stesso per cardiopatia ischemica, quale infortunio sul lavoro, con condanna dell'INAIL al riconoscimento della rendita ai superstiti prevista dall'art. 85 TU L. 1124/65.
L'Inail si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
In particolare, l'Inail ha dedotto che l'evento lesivo subito dal de cuius RE SS (infarto acuto del miocardio) non è eziologicamente riconducibile all'attività lavorativa neppure sotto il profilo della occasionalità necessaria, trattandosi di patologia comune.
Escussi i testimoni, esperita CTU medico-legale sulla persona del ricorrente, autorizzate le note difensive, richiamati i testimoni già escussi per alcuni chiarimenti, la cui necessità è emersa all'esito della prima perizia depositata dal CTU, la causa è stata discussa all'udienza odierna, e decisa, con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per quanto di seguito indicato.
Parte ricorrente, nella propria qualità di erede del defunto SS
RE, ha chiesto il riconoscimento dell'evento lesivo occorso al SS RE durante l'orario di lavoro in data 22.10.2020, che ha portato alla morte dello stesso per cardiopatia ischemica, quale infortunio sul lavoro, con condanna dell'INAIL al riconoscimento della rendita ai superstiti prevista dall'art. 85 TU L. 1124/65.
Va premesso che l'Art. 2 T.U. 1124/65 prevede che
L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.”
Ai sensi dell'art.2 del T.U. cit., affinché un evento lesivo possa ritenersi avvenuto per causa violenta ed in occasione di lavoro è necessario che le prestazioni lavorative ed il sinistro siano legati da un nesso di derivazione eziologica, nel senso che l'evento dipenda dal rischio comunque inerente ad un atto intrinseco a quelle prestazioni o comunque, strettamente connesso al compimento delle medesime ed al perseguimento delle relative finalità.
In particolare, la giurisprudenza è orientata nel ritenere che la morte da infarto costituisce infortunio e non deve considerare necessariamente una malattia non indennizzabile anche in soggetto già sofferente di cuore e iperteso, purché sia provato che tale evento sia stato causato o concausato da uno sforzo, ovvero dalla necessità di vincere una resistenza
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