Trib. Civitavecchia, sentenza 10/07/2024, n. 1033
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Testo completo
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1303/2020
Il giorno 08/07/2024, nella causa iscritta al n RG 1303 /2020
Il Giudice, dott.ssa Giulia Sorrentino, dato atto che la presenza delle parti all'udienza del 4.7.2024 è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;
viste le deduzioni, conclusioni ed eccezioni sollevate dalle parti;
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Giulia Sorrentino
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Sorrentino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1303/2020 promossa da:
IT SOCIETÀ AEREA ITALIANA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE
STRAORDINARIA (13029381004), in persona del Commissario Straordinario, elettivamente domiciliato in Fiumicino, via A. Nassetti, Pal. Alfa s.n.c., con l'avv. DI PEDE MATTEO
([...]) e l'avv. TROILO GREGORIO, dai quali rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE contro
GIORICO HOTELS S.R.L. (02037380900), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Sassari, via Roma n. 56, con l'avv. MARRAS AGOSTINANGELO
([...]) dal quale rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 di 10 1. AL Società Aerea Italiana s.p.a. in Amministrazione Straordinaria ha proposto azione revocatoria ai sensi dell'art. 67 comma II legge fall. avverso i pagamenti eseguiti in favore della
Giorico Hotels s.r.l. per complessivi € 330.129,12 - nelle date 18.11.2016, 12.12.2016, 19.1.2017,
13.3.2017, 13.4.2017 - in quanto effettuati in violazione dei termini e/o delle modalità di pagamento entro e/o con i quali gli stessi sarebbero dovuti avvenire e, quindi, “non in termini d'uso”, nonché in presenza del requisito soggettivo della scientia dectionis in capo all'accipiens, da desumersi in via presuntiva sulla scorta del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 e alle notizie di stampa, sul piano nazionale e internazionale, riguardanti la situazione economico-finanziaria di AL all'epoca dei pagamenti.
Si è costituita la Giorico Hotels s.r.l., sostenendo l'infondatezza della domanda trattandosi di pagamenti eseguiti “in termini d'uso”, nonché per difetto dell'elemento soggettivo della scientia decotionis.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'escussione di testi;
all'esito, è stata rinviata all'udienza del 4.7.2024 a trattazione scritta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. La domanda attorea è infondata per i motivi che seguono.
L'azione revocatoria proposta da parte attrice è disciplinata dall'art. 67 RD 267/1942 (di seguito l.fall.), applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame.
Il secondo comma della suddetta norma prevede che: “Sono altresì revocati, se il curatore prova che
l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso
e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”.
Tale azione è esperibile anche dal Commissario di un'impresa in Amministrazione
Straordinaria in forza del combinato disposto degli artt. 49 del D.Lgs. 8 luglio 1999 n. 270 e dell'art.6
Dl 347/2003, con la particolarità che il “periodo sospetto” in forza del suddetto art 6 co.
1-ter decorre dalla data di emanazione del decreto di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, che nel caso di specie è datato 2.5.2017.
Ciò posto, spetta, invece, all'attore provare i fatti costitutivi della domanda, ovvero
l'effettuazione e la data dei pagamenti, nonché la c.d. scientia decotionis, ovvero la conoscenza da parte del debitore dello stato di insolvenza del creditore, al momento del pagamento.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la conoscenza da parte del terzo contraente dello stato d'insolvenza dell'imprenditore deve essere effettiva e non meramente
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potenziale, assumendo rilievo la concreta situazione psicologica della parte nel momento dell'atto impugnato e non pure la semplice conoscibilità oggettiva ed astratta delle condizioni economiche della controparte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10209 del 04/05/2009).
La Cassazione ha altresì precisato che a tal fine deve tenersi conto della qualità del creditore e delle specifiche conoscenze tecniche a sua disposizione (Cassazione civile, sez. I, 02 luglio 2007, n.
14978).
La prova dell'elemento soggettivo dell'azione revocatoria può essere raggiunta anche in via presuntiva, in quanto la legge non pone limiti in ordine ai mezzi a cui può essere affidato
l'assolvimento dell'onere della prova da parte del creditore che agisce per la dichiarazione di inefficacia del pagamento.
La presunzione che viene in rilievo non è quella legale "iuris tantum", ma una presunzione semplice e, in quanto tale, deve formare oggetto di valutazione concreta da parte del giudice di merito, da compiersi in applicazione del disposto degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., con attenta valutazione di tutti gli elementi della fattispecie e con la possibilità di riconoscerla solo in presenza di elementi gravi precisi e concordanti.
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, precisato che in tema di revocatoria fallimentare la conoscenza dello stato d'insolvenza, pur potendo essere desunta anche da elementi indiziari, purché caratterizzati dagli ordinari requisiti di gravità, precisione e concordanza, dev'essere effettiva, e non meramente potenziale, non risultando pertanto sufficiente la mera conoscibilità dei sintomi rivelatori dello stato di decozione, ma occorrendo la prova di concreti elementi di collegamento con i predetti sintomi, dai quali possa desumersi che il terzo, “facendo uso della sua normale prudenza ed avvedutezza, rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui si è trovato concretamente ad operare, non possa non aver percepito i segnali della situazione di dissesto in cui versava il debitore” (cfr. ex plurimis,
Cass., Sez. 1, 19 febbraio 2015, n. 3336;
30 luglio 2014, n. 17286;
Cass., Sez. 6,3 maggio2012, n.
6686).
E' stata, in particolare, riconosciuta portata indiziaria alla pendenza di procedure
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