Trib. Trento, sentenza 08/03/2024, n. 298
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Giuliana Segna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2105/2021 R.G. promossa da:
CHEF EXPRESS S.P.A. (c.f. 00876120213), con il patrocinio degli avv. VITO MASSIMILIANO e
SCARINZI MARIO ([...]) Indirizzo Telematico;
AN CA
([...]) VIA DEI COLLI 1 00198 ROMA;
, elettivamente domiciliato in VIA
CHELINI D. N.10 00197 ROMA, presso il difensore avv. VITO MASSIMILIANO
ATTORE
contro
:
AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A. (C.F. 00210880225), con il patrocinio dell'avv. ZANI
EZIO e FLORENZANO DAMIANO ([...]) PIAZZA MOSTRA 15 38100
TRENTO;
elettivamente domiciliato in VIA G. MAZZINI, 32 46100 MANTOVA presso lo studio dell'avv. ZANI EZIO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
ATTRICE: accertare e dichiarare in ragione dei fatti dedotti che per causa non imputabile a Chef
PR S.p.A. si è venuto a determinare un significativo squilibrio contrattuale e, per l'effetto, determinare nel merito che il corrispettivo del contratto di gestione in subconcessione sia pari al 15% del fatturato prodotto dalla Chef PR S.p.A. - ovvero nella diversa misura che riterrà di giustizia e
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secondo equità - a decorrere dal mese di marzo 2020 e fino al 31.7.2021 ovvero fino alla data di emissione della sentenza ovvero sino al 31.12.2021 ovvero a decorrere dalla data ritenuta di giustizia;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio oltre rimborso forfettario (15%) iva
(22%) e c.p.a. (4%) come per legge.
CONVENUTA: In principalità: rigettarsi, per le motivazioni dispiegate in narrativa, anche in grado di subordine, le istanze tutte avanzate dalla società attrice, con ogni effetto da ciò discendente. In ogni caso: con vittoria delle spese
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA