Trib. Castrovillari, sentenza 16/05/2024, n. 913
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Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
CAUSA R.G. N.° 2564/2014
Giudice dott. Eduardo Bucciarelli Verbale di Udienza del giorno 16 maggio 2024
È presente l'avv. BAULEO per delega dell'avv. ZAGARESE ETTORE per parte ricorrente
PP RS,
Nessuno compare alle ore 10:20 per parte resistente.
A questo punto, il Giudice invita la parte alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale ai sensi dell'art. 429 c.p.c.. Il difensore presente si riporta a tutte le domande, difese e conclusioni già formulate negli atti introduttivi, nei verbali di causa e negli scritti difensivi
e conclusionali depositati in Cancelleria.
Pertanto, dopo che ciascuno dei difensori ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo Giudice, alle ore 14:30 in assenza dei difensori suddetti (nel frattempo allontanatisi tutti dall'aula di udienza), decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, dando lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.., del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, nella persona del Giudice, Dott. Eduardo Bucciarelli, al termine dell'udienza del giorno 16 maggio 2024, ha, mediante lettura del relativo dispositivo e contestuale deposito delle motivazioni, pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2564/2014, avente a oggetto “Altri istituti e leggi speciali” e promossa da: RS PP, nato a [...] il [...] (C.F.: [...]), rappresentato e difeso dall'Avv. Ettore Zagarese in virtù di mandato a margine dell'atto introduttivo RICORRENTE
contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (C.F.: 80415740580) - RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI COSENZA (C.F.: 80008640783), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal funzionario Dott. Andrea Gagliardi
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso iscritto a ruolo il 07.08.2014, RS PP ha proposto opposizione avverso il decreto di ingiunzione n. 28451/A/CS emesso dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Cosenza il 10.07.2014 deducendo che:
- in data 28.08.2012 è stata notificata la nota n. pos. 28451/CS per il tramite della Guardia di
Finanza, Compagnia di Rossano, Sezione operativa Volante e Servizi di P.G., con la quale veniva contestata al CE l'infrazione al d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231, e successive modifiche e integrazioni, perché responsabile della violazione dell'art. 49, comma 12 - 13 del suddetto decreto legislativo, per essere in possesso di un libretto al portatore oltre la soglia consentita di €.4.932,72 euro e averlo ridotto al di sotto di €.1.000,00 oltre i termini stabiliti dalla legge;
- entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della suddetta contestazione, CE ha presentato deduzioni difensive alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Cosenza, ai sensi dell'art. 18 della legge 24.11.1981 n. 689 corredata da relativa documentazione;
- in data 29.07.2014, al termine del procedimento amministrativo, la Ragioneria Territoriale dello Stato di Cosenza notificava al CE il suddetto decreto che ingiungeva il pagamento della sanzione amministrativa di €.1.479,00, oltre spese per €.20,00;
- l'ingiunzione è inammissibile per l'omessa valutazione delle argomentazioni difensive ex art. 18 legge 24.11.1981 n. 689;
in particolare, il CE, contrariamente a quanto emerge il decreto di ingiunzione, nei termini di legge, ai sensi dell'art. 18 legge 24.11.1981, presentava apposite deduzioni difensive chiedendo l'annullamento della contestazione dell'infrazione n. pos. 28451/CS e l'archiviazione per motivi procedurali;
il procedimento amministrativo sanzionatorio, della durata di quasi due anni, si è concluso senza la valutazione delle deduzioni difensive e lo stesso decreto di ingiunzione è carente di motivazione sulle memorie difensive;
- il decreto di ingiunzione è inammissibile perché non la sanzione non è stata contestata nel
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termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 della l. 689/1981;
nella specie, ai sensi dell'art. 51 d.lgs. n. 231/2007, il termine per la comunicazione scadeva il 17 maggio 2012 (30 giorni decorrenti dall'operazione di prelievo), dunque, il termine ultimo per procedere alla notifica della contestazione dell'infrazione era il 15 agosto 2012, non già il 28 agosto;
dal verbale di contestazione non emergevano gli estremi dell'accertamento né la adeguata motivazione sulla necessità di un tempo maggiore;
- l'ingiunzione è infondata dal momento che la fattispecie in oggetto non integra gli estremi della violazione di cui all'art. 49, comma 12 - 13, del d.lgs. n. 231/2007, per carenza dell'elemento soggettivo ex art. 3 l. 24 novembre 1981 n. 689, in quanto la condotta non era sorretta né da dolo né da colpa. Il CE si recava presso gli uffici dell'istituto bancario per compiere un prelievo di somme a disposizione del medesimo soggetto e non anche un trasferimento a terzi di tali somme, quindi, un'operazione scevra dai caratteri della non rintracciabilità ex art. 49 d.lgs. n. 231/2007;
- non sussiste il dolo o colpa perché l'evento è attribuibile ad uno stato di necessità, dal momento che il CE aveva smarrito il libretto al portatore non potendo adempiere, per tale ragione, al relativo obbligo entro il 31.03.2012;
il CE, appena rinvenuto il libretto, si era attivato ad ottemperare a quanto previsto dal d. lgs. n. 231/2007;
- il CE non aveva ricevuto alcuna comunicazione da parte della banca sul termine da osservare, in violazione degli artt. 116 e 119 T.U.B. e dei doveri di correttezza, buona fede e diligenza nonché della circolare MEF del 16.01.2012.
Tanto precisato, il CE, previa istanza di sospensione del provvedimento impugnato, ha chiesto a questo Tribunale di: «in via preliminare - alla luce delle eccezioni di cui sopra, sospendere gli effetti dell'ordinanza impugnata almeno sino all'udienza di discussione;
nel merito ed in via principale – previo assolvimento della procedura
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