Trib. Locri, sentenza 06/12/2024, n. 1422
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. Salvatore La Valle, all'esito dell'udienza del 6 novembre 2024, celebrata secondo le forme di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 1928/2020 R.G. pendente
T R A
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Riace, alla Via Parte_1 C.F._1
Pipedo s.n.c., presso lo studio dell'avv. Vittoria CARÈ, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti, pec: Email_1
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona Controparte_1
del suo Presidente legale rappresentante p.t., con sede in Riace alla c.da Pipedo snc.
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: pagamento retribuzione e TFR
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato in data 30 luglio 2020, ha esposto che ha prestato Parte_1
la propria attività lavorativa in favore del Controparte_1
in forza di un contratto part-time a tempo indeterminato stipulato in data 14.05.2015, con le mansioni di operatore socioassistenziale, regolato dal CCNL per i dipendenti di aziende
“Servizi Assistenziali-ANPAS”;
che ha osservato il seguente orario di lavoro da lunedì a venerdì, dalle ore 15:00 alle ore 18:00;
che per lo svolgimento delle mansioni assegnate, il
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datore di lavoro aveva stabilito il compenso di € 8,31 all'ora;
che in data 31.10.2018 è stata licenziata per giustificato motivo oggettivo;
che a tutt'oggi la signora non ha percepito Pt_1
il pagamento degli stipendi e del Tfr per il periodo dal 01.01.2017 al 31.10.2018, per un importo complessivo di € 27.695,79;
che in data 09.10.2019, ha inviato richiesta stragiudiziale di diffida e messa in mora, che è rimasta priva di riscontro;
che il rapporto di lavoro si è sempre svolto con le medesime modalità, tutte espressioni della subordinazione ai sensi dell'art. 2094 c.c., in quanto vi è stata una messa a disposizione delle energie lavorative della ricorrente in favore dell'associazione, individuabile come datore di lavoro;
che ella ha costantemente svolto le mansioni di operatore socioassistenziale, per il periodo da maggio
2015 ad ottobre 2018;
che infatti nell'espletamento della sua mansione, ha sempre eseguito le direttive impartite dal datore di lavoro, in particolare la stessa si occupava: dell'acquisto e consegna dei medicinali, dell'accompagnamento dei minori presso le strutture sanitarie, nonché dell'acquisto e consegna dei beni necessità, ed ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni: “Accertato che la ricorrente ha prestato la propria attività di lavoro subordinato alle dipendenze dell'associazione Centro Italiano di Protezione Civile S.S. Medici di Riace, per il periodo dal 14.05.2015 al 31.10.2018 per come evidenziato in narrativa con le mansioni anzi dette. Voglia condannare, l'associazione Centro Italiano di Protezione Civile S.S. Medici di Riace, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore della ricorrente, a titolo di pagamento retribuzione dall'01.01.2017 al 31.10.2018 e del TFR maturato, o quella che verrà accertata in corso di causa anche a seguito di CTU contabile che fin d'ora si chiede, oltre interessi e rivalutazione come per legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio con notifiche perfezionatesi in data 12 novembre 2020, con ordinanza dell'11 dicembre 2023 l'odierno convenuto è stato dichiarato contumace.
La causa è stata istruita documentalmente, è stato ammesso l'interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore della convenuta ed è stata espletata la prova per testi.
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa.
Pag. 2 a 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente agisce per ottenere il riconoscimento di spettanze retributive e del
TFR derivanti dal rapporto di lavoro intercorso, con mansioni di operatore socioassistenziale, con il , resistente contumace. Controparte_1
La ricorrente allega di aver prestato attività lavorativa a carattere subordinato nei confronti del convenuto dal 14.05.2015 al 31.10.2018 e di non aver ricevuto quanto di sua spettanza dal 1.1.2017 sino alla data di cessazione del rapporto. Chiede, pertanto, di ottenere soddisfazione dei propri crediti di lavoro,
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