Trib. Siracusa, sentenza 26/07/2024, n. 1757

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Siracusa, sentenza 26/07/2024, n. 1757
Giurisdizione : Trib. Siracusa
Numero : 1757
Data del deposito : 26 luglio 2024

Testo completo

R.G. n. 3973/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rota, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado promossa
DA
Banca AF s.p.a. (C.F. 07960110158), con il patrocinio degli avvocati
Monica Fazio e Ivano Fazio, elettivamente domiciliata a Milano in Via San Barnaba n.
30
ATTRICE
CONTRO
Comune di Buccheri (C.F. 80001590894), con il patrocinio dell'avv. Antonio Davì, elettivamente domiciliato a Siracusa in Via Adige n. 3
CONVENUTO

Oggetto: condanna al pagamento di somme di denaro
Conclusioni: come da atti di causa
pagina 1 di 9 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La Banca AF s.p.a. ha convenuto in giudizio il Comune di Buccheri e, dedotto di essere creditrice di quest'ultimo in quanto cessionaria di svariate partite di credito spettanti ai fornitori cedenti Enel Energia s.p.a. ed Enel Sole s.r.l. e dovute dal
Comune di Buccheri a titolo di corrispettivo di energia elettrica, ha chiesto la condanna del Comune di Buccheri al pagamento delle fatture oggetto di cessione per il complessivo importo di Euro 39.211,31, oltre spese del giudizio.
A tal fine la Banca AF s.p.a. ha esposto che era divenuta creditrice del
Comune di Buccheri in forza delle cessioni di credito intervenute con le società Enel
Energia s.p.a. ed Enel Sole s.r.l.;
che dette cessioni, redatte in forma di scrittura
privata autenticata da Notaio, erano state notificate al Comune di Buccheri;
che il credito oggetto di cessione ammontava a Euro 29.491,22 a titolo di sorte capitale da
maggiorarsi di interessi moratori, nonché degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art.
1283 c.c.
, a Euro 884,18 per mancato pagamento delle note di debito ed infine a Euro
4.040,00 a titolo di risarcimento del danno dovuto ai sensi dell'art. 6, secondo comma, D.lgs. n. 231/2002, novellato dal D.lgs. 192/2012;
che le fatture cedute erano state emesse da Enel Energia s.p.a. ed Enel Sole s.r.l., a titolo di corrispettivo, per le forniture di energia erogate in favore del Comune di Buccheri;
che il Comune di
Buccheri, ricevute le fatture e l'intimazione di pagamento, non aveva contestato né
l'ammontare dei crediti né, a monte, l'erogazione delle forniture.
Si è costituito il Comune di Buccheri eccependo preliminarmente la nullità delle domande attoree atteso il frazionamento delle richieste di pagamento fatture, per il periodo tra l'anno 2015 e il 2019, in plurime e distinte domande giudiziali nonché la carenza di legittimazione attiva della Banca AF s.p.a. non essendo quest'ultima in possesso di alcuna valida cessione in virtù della quale potesse individuarsi quale soggetto debitore e ciò in quanto l'articolo 9 allegato E della
Legge 20 marzo 1865 n. 2248, così come richiamato dall'art. 70 del R.D. n. 2440 del
pagina 2 di 9
18.11.1923, stabilisce, in materia di contratti pubblici, che “Sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata”, e nel caso di specie non vi era stata espressa accettazione delle cessioni dei crediti da parte del Comune ceduto.
Il Comune di Buccheri, sempre in via preliminare, ha eccepito altresì la nullità e non configurabilità tra le parti di un valido rapporto contrattuale per mancanza della forma scritta del contratto, necessaria ad substantiam;
la nullità del contratto per mancanza di una procedura di evidenza pubblica nella scelta del contraente e la prescrizione biennale, ai sensi dell'art. 4 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, di tutte le somme richieste in quanto nessuna richiesta formale era giunta all'amministrazione opponente prima della notifica dell'atto di citazione.
Nel merito il Comune di Buccheri ha disconosciuto sia di essere debitore della Banca
AF s.p.a. sia di essere debitore delle società che avrebbero ceduto il credito sia di avere avuto con le cedenti alcun rapporto di fornitura e ha contestato il contenuto degli estratti conto, delle bollette, delle fatture citate negli estratti conto nonché il buon funzionamento del sistema di rilevazione e di registrazione dei consumi.
Il Comune di Buccheri ha infine rilevato che l'importo richiesto, a titolo di sorte capitale, non era dovuto in quanto nel corso degli anni aveva sempre integralmente pagato tutte le fatture della Enel Energia s.p.a. e della Enel Sole s.r.l. società cedenti il credito a Banca AF s.p.a.;
che gli interessi moratori richiesti erano illegittimi in quanto non poteva applicarsi al caso di specie il d.lgs. n. 192 del 2012 richiamato dalla Banca AF s.p.a.;
che del pari illegittima era la richiesta di interessi sotto la voce “NDI” in quanto mai richiesti prima e in ogni caso duplicazione degli interessi moratori.
pagina 3 di 9
Radicatosi il contraddittorio, la causa è giunta al naturale epilogo a seguito dell'udienza di precisazione
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