Trib. Termini Imerese, sentenza 08/01/2025, n. 17

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Termini Imerese, sentenza 08/01/2025, n. 17
Giurisdizione : Trib. Termini Imerese
Numero : 17
Data del deposito : 8 gennaio 2025

Testo completo

n°2975/2020 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
Sezione Civile composto dai sigg.ri Magistrati dr.ssa Laura Petitti Presidente dr.ssa Rossana Musumeci Giudice rel. dr.ssa Claudia Musola Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2975 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. B. Cristina di C.F._1
Palermo come da procura allegata al ricorso
ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...], rappresentato e CP_1 difeso dall'Avv. Nicasio Fabio Trombetta, che la rappresenta e difende come da procura allegata alla memoria di costituzione resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
interveniente necessario
OGGETTO: divorzio contenzioso.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza cartolare del 25 novembre
2024, le parti concludevano come da note di trattazione scritta, atti e scritti difensivi ivi richiamati e scritti conclusionali.
1

MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierno giudizio origina dal ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio proposto da nei confronti del Parte_1 coniuge separato . La ricorrente chiedeva, in via principale, CP_1 la pronuncia di divorzio dal coniuge, risalendo l'omologa della separazione consensuale intervenuta tra le parti all'11.11.2019 (decreto n.
19344/2019, in atti).
Rappresentava che dopo la separazione pronunciata tra le parti con il decreto citato il coniuge era divenuto sempre più ossessivo e violento nei riguardi suoi e del suo nuovo compagno, , tanto da Persona_1 spingersi, in data 14.1.2020, ad aggredirli fisicamente, e che tali condotte erano state perpetrate dal marito anche nei riguardi delle due figlie minori nate dal matrimonio, (nata a [...] il [...]) e (nata Per_2 Per_3
a Palermo il 7.6.2012), che, allo stato, rifiutavano ogni contatto, anche telefonico, con il padre.
Precisava, altresì, che per tali fatti pendeva un procedimento penale nei confronti del marito, che era stato ristretto, in via cautelare, agli arresti domiciliari.
Sulla scorta delle circostanze così come rappresentate, chiedeva
l'affidamento esclusivo delle due figlie con facoltà per il padre di incontrarle solo in Spazio Neutro;
quanto alle richieste di natura economica, chiedeva che fosse onerato del versamento di CP_1 un assegno di mantenimento pari a € 200,00 per ciascuna figlia, oltre al
50% delle spese straordinarie.
Il tutto con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio , il quale contestava la CP_1 rappresentazione dei fatti siccome offerta dalla ricorrente, rilevando che la medesima, da quando aveva instaurato la relazione con altro uomo, aveva adottato comportamenti vessatori e ostruzionistici nei suoi riguardi, relativamente al rapporto con le figlie, utilizzando come pretesto l'omesso versamento dell'assegno di mantenimento previsto in loro favore in sede di separazione.
2
Per tali e tanti comportamenti assunti dalla ricorrente, volti a impedire
l'esercizio della responsabilità genitoriale del padre nei confronti delle due figlie, il resistente, che al momento della costituzione in giudizio si trovava sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, condannato in primo grado alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione per atti persecutori ai danni della moglie e del suo nuovo compagno, aveva già adito il
Tribunale per i minorenni di Palermo, che nel procedimento n. 210/2021
v.g. aveva iniziato l'istruttoria mediante l'audizione delle parti e delle minori, nonché conferendo incarico ai Servizi sociali territorialmente competenti, come da documentazione allegata alla comparsa di costituzione.
Chiedeva, pertanto, confermarsi l'affidamento condiviso delle due figlie minori e a entrambi i genitori, con obbligo della Per_2 Per_3 madre di consentire gli incontri padre-figlie;
quanto al contributo al mantenimento in favore delle figlie, stabilito in € 200,00 mensili per ciascuna in sede di separazione, esponendo di essere ristretto agli arresti domiciliari e, dunque, di non poter svolgere alcuna attività lavorativa, ne chiedeva
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