Trib. Taranto, sentenza 11/02/2025, n. 385
TRIB Taranto
Sentenza
11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 4532/2024
r.g., decisa nell'udienza del 11.2.2025, promossa da
AU EN, con l'avv. Simona Scarpati;
ricorrente
contro
Inps, con l'avv. Oreste Manzi;
convenuto
avente ad oggetto: assegno unico e universale.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 3.5.2024, AU EN chiedeva condannarsi l'Inps a corrispondere l'assegno unico e universale ex d.l.vo 230/2021 in relazione al periodo 1.7.2022 – 28.2.2023 in misura del 50% quale genitore esercente responsabilità sui minori in affido condiviso AU
CO e AU MA, in regime di separazione dal coniuge IN
IE.
Costituendosi in giudizio, l'Inps chiedeva rigettarsi la domanda.
1
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata.
A norma dell'art. 1 co. 1 d.l.vo 29.12.2021n. 230, è istituito, a decorrere dall'1.3.2022, l'assegno unico e universale (più avanti, per brevità, a.u.u.)
per i figli a carico, attribuito su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell'anno successivo,
ai nuclei familiari in base all'indicatore della situazione economica equivalente (isee) di cui al d.p.c.m.
5.12.2013 n. 159 ed erogato dall'Inps a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale in presenza di figli.
Il beneficio spetta per ogni figlio minorenne a carico e per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento del ventunesimo anno di età;
per figli a carico si intendono, ai sensi dell'art. 1 co. 2 d.l.vo cit., quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini isee.
A norma dell'art. 6 d.l.vo cit., la domanda di a.u.u. è presentata a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno con riferimento al periodo compreso tra il mese di marzo dell'anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell'anno successivo (co. 1); per quanto attiene, poi, alla decorrenza della prestazione, per le domande presentate entro il 30
giugno dell'anno di riferimento, l'assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno;
qualora la presentazione della domanda avvenga dal 1° luglio
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 4532/2024
r.g., decisa nell'udienza del 11.2.2025, promossa da
AU EN, con l'avv. Simona Scarpati;
ricorrente
contro
Inps, con l'avv. Oreste Manzi;
convenuto
avente ad oggetto: assegno unico e universale.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 3.5.2024, AU EN chiedeva condannarsi l'Inps a corrispondere l'assegno unico e universale ex d.l.vo 230/2021 in relazione al periodo 1.7.2022 – 28.2.2023 in misura del 50% quale genitore esercente responsabilità sui minori in affido condiviso AU
CO e AU MA, in regime di separazione dal coniuge IN
IE.
Costituendosi in giudizio, l'Inps chiedeva rigettarsi la domanda.
1
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata.
A norma dell'art. 1 co. 1 d.l.vo 29.12.2021n. 230, è istituito, a decorrere dall'1.3.2022, l'assegno unico e universale (più avanti, per brevità, a.u.u.)
per i figli a carico, attribuito su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell'anno successivo,
ai nuclei familiari in base all'indicatore della situazione economica equivalente (isee) di cui al d.p.c.m.
5.12.2013 n. 159 ed erogato dall'Inps a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale in presenza di figli.
Il beneficio spetta per ogni figlio minorenne a carico e per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento del ventunesimo anno di età;
per figli a carico si intendono, ai sensi dell'art. 1 co. 2 d.l.vo cit., quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini isee.
A norma dell'art. 6 d.l.vo cit., la domanda di a.u.u. è presentata a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno con riferimento al periodo compreso tra il mese di marzo dell'anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell'anno successivo (co. 1); per quanto attiene, poi, alla decorrenza della prestazione, per le domande presentate entro il 30
giugno dell'anno di riferimento, l'assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno;
qualora la presentazione della domanda avvenga dal 1° luglio
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