Trib. Latina, sentenza 22/07/2024, n. 1592

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Latina, sentenza 22/07/2024, n. 1592
Giurisdizione : Trib. Latina
Numero : 1592
Data del deposito : 22 luglio 2024

Testo completo

R.G. 1114 del 2021

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. P L D C Presidente
Dott.ssa C M Giudice Relatore est.
Dott.ssa T M Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1114/2021 promossa da:
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. M Parte_1 C.F._1
V ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Terracina (LT), via Due
Pini, 23, giusta procura speciale in atti;

RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. C M e CP_1 C.F._2 dell'Avv. A C ed elettivamente domiciliato in Roma, via Del Mascherino, 72, giusta procura speciale in atti;

RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni rassegnate dalle parti in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, per parte ricorrente :“precisa le conclusioni insistendo per l'accoglimento di tutte le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo”;
conclusioni di cui al ricorso introduttivo: “Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza: / 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, sig. in considerazione della sua condotta non conforme ai doveri CP_1
derivanti dal matrimonio;
/ 2) affidare il figlio minore Luigi in via esclusiva alla madre, odierna ricorrente, con collocazione presso la stessa e con diritto-dovere della madre di tenerlo con sè, con

Pagina 1 le modalità più opportune in relazione all'interesse e alle esigenze del minore;
/ 3) assegnare alla sig.ra la casa coniugale in Pontina (LT), via Petrarca n. 16, che ivi abiterà insieme al figlio Pt_1

Luigi;
/ 4) stabilire che il sig. corrisponda alla sig.ra , a titolo di concorso nel CP_1 Pt_1

mantenimento del figlio minore, la somma mensile di euro 500,00rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat come per legge, oltre il 50% delle spese straordinarie necessarie per la prole;
/ 5) stabilire a carico del marito un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento della moglie di €. 500,00 rivalutabile annualmente, da pagarsi con bonifico bancario entro il giorno cinque di ogni mese;
somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
/ 6) disporre che il sig. restituisca al figlio Luigi l'orologio d'oro attualmente in possesso di e tutti i CP_1 CP_2 gioielli presenti nell'abitazione familiare, nonché la somma pari ad euro 550,00 donata al figlio

Luigi in occasione della sua prima Comunione e dal sig. trattenuta con l'intento di CP_1
investirla senza tuttavia mai provvedervi. / 7) con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre I.V.A. Al 22% e C.P.A. Al 4% come per legge.”;
per parte resistente “si riporta alle conclusioni rassegnate nell'atto di costituzione di cui chiede
l'integrale accoglimento”;
conclusioni di cui all'atto di costituzione: “Che Il Tribunale adito
Voglia, disattesa ogni contraria istanza: / 1. dichiarare la separazione personale dei coniugi;
/ 2. affidare il figlio minore ad entrambi i coniugi, stabilendo le modalità ed i tempi di visita, temporaneamente, durante il periodo detentivo del padre, nella forma di incontri protetti e, successivamente alla fine dello stato detentivo, secondo le modalità che i genitori, riterranno opportune nell'interesse del minore e compatibilmente con i suoi impegni scolastici, sportivi e ricreativi, con alternanza delle festività Natalizie e Pasquali e per un periodo ininterrotto di 15 giorni nei mesi estivi da determinarsi, di comune accordo nel mese di maggio;
/ 3. che il padre è tenuto a corrispondere per il mantenimento del figlio Luigi la somma di € 150,00 mensile omnia comprensiva di tutte le spese fintanto che sarà nell'impossibilità oggettiva di attendere ad una attività lavorativa, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT poi, cessata la condizione

Contr detentiva, sarà tenuto al rimborso delle spese straordinarie secondo le linee guida del / 4. dichiarare che la moglie è economicamente indipendente anche in virtù, delle sue Parte_1
capacità lavorative ed in considerazione della giovane età, della buona salute. / Con espressa riserva di agire per il risarcimento dei danni in danno della sig.ra all'esito dei giudizi Pt_1
penali che dovessero essere instaurati a seguito delle denunzie depositate in questo giudizio. Con vittoria di spese del presente giudizio.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Pagina 2
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati trasmessi al P.M. che non ha formulato osservazioni.
Va rilevato che parte ricorrente, nella pendenza del presente giudizio, ha depositato un autonomo ricorso ex art. 473-bis. 69 iscritto a ruolo al n. v.g. 1367 del 2023, con cui ha chiesto un provvedimento di divieto di avvicinamento alla casa familiare da lei abitata con il figlio e ai luoghi abitualmente frequentati da lei e dal figlio, e che il G.I. “Rilevato che il ricorso è stato motivato in quanto il non avrebbe intrapreso alcun percorso psicoterapeutico, ma avrebbe tentato sia CP_1
direttamente con contatti telefonici e missive, sia per il tramite di parenti e di conoscenti, di prendere contatti con la ricorrente e con il figlio arrecando loro un grave turbamento psicologico, inoltre la ricorrente sarebbe stata notiziata dalle forze dell'ordine dell'imminente scarcerazione di parte resistente;
/ Vista la memoria difensiva depositata dal che ha contestato in fatto e in CP_1

diritto quanto ex adverso dedotto e rilevato che il in virtù di ulteriore condanna, è tuttora CP_1
detenuto in carcere;
/ Rilevato che parte ricorrente ha infine rinunciato agli atti del giudizio, rinuncia non accettata da parte resistente che ha insistito per la rifusione delle spese di lite, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. / Rilevato che il ricorso è destituito di fondamento: la ricorrente non ha provato alcuna condotta del resistente attuale che possa essere causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale o alla libertà sua o del figlio;
d'altronde il resistente è attualmente detenuto presso il carcere di Frosinone e vi rimarrà ancora per diverso tempo, considerata la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 4784 del 2023 con condanna ad anni quattro e mesi dieci di reclusione ed € 1.200,00 di multa per il e dal suddetto prodotta;
/ Ritenuto, inoltre, CP_1 che il ricorso andava depositato nell'ambito del procedimento di separazione, con apertura di un subprocedimento, ragione per cui appare che il presente procedimento, inizialmente assegnato ad altro Giudice, è stato assegnato a questo Giudice quale titolare del procedimento n. 1114 del 2021;
procedimento a cui va riunito il seguente procedimento per ragioni di connessione soggettiva e oggettiva, coinvolgendo ad ogni modo la frequentazione padre – figlio e la regolamentazione del diritto di visita del figlio da parte del padre;
/ Ritenuto, pertanto, che dovendo considerarsi tale procedimento, alla stregua di un subprocedimento del procedimento n. 1114, del 2021, dovrà tenersi conto dell'esito dello stesso, ai fini della liquidazione complessiva delle spese del procedimento n. rg. 1114 del 2021
”, ha riunito il procedimento v.g. 1367 del 2023 al presente procedimento, quale subprocedimento dello stesso, e lo ha definito rigettando il ricorso, riservando la liquidazione delle spese del sub-procedimento alla sentenza.
Pagina 3
In sede di udienza di precisazione delle conclusioni, le parti precisavano le conclusioni come indicato in epigrafe e il G.I. tratteneva la causa in decisione con la concessione dei termini ex art.
190 c.p.c.

***


1. SULLO STATUS.

Il matrimonio trova conferma nell'estratto di matrimonio, agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio civile in Sabaudia (LT), in data 29.03.2000, matrimonio iscritto al Reg. Atti di
Matrimonio del suddetto comune al n. 4, parte I, anno 2000, in regime di separazione dei beni.
Il fallito tentativo di conciliazione in sede presidenziale, le allegazioni di entrambe le parti, la circostanza per cui già prima del deposito del ricorso era venuta meno la coabitazione delle parti, inducono il Tribunale a ritenere che sussistano con evidenza i presupposti di legge per dichiarare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.p.c.
Va, pertanto, pronunciata la separazione personale delle parti.


2. SULLA DOMANDA DI ADDEBITO FORMULATA DA PARTE RICORRENTE.

Il coniuge che intende chiedere l'addebito all'altro della separazione, ai sensi dell'art. 151 c.c., in base a orientamento ormai pacifico della Suprema Corte, del tutto condiviso da questo Collegio, ha
l'onere di provare non solo l'esistenza di una violazione degli obblighi tra coniugi sorti dal matrimonio, ai sensi dell'art. 143 c.c., ma anche quella di uno stretto nesso di causalità tra tale violazione e l'elemento dell'intollerabilità della convivenza.
Ciò in generale per qualsiasi violazione degli obblighi, ivi compreso quello relativo all'assistenza morale e materiale al coniuge e ai figli (cfr., tra le molte, Cass. ord. n. 25966 del 2016, Cass. sent.
2059 del 2012, Cass. sent. 9074 del 2011, da ultimo Cass. ord. 3923 del 2018).
In caso di allegate condotte di violenza domestica, poi va rilevato che, per usare le condivise parole della Suprema Corte, “le violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, e da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia
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