Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/11/2024, n. 2850

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/11/2024, n. 2850
Giurisdizione : Trib. Torre Annunziata
Numero : 2850
Data del deposito : 4 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA Il Tribunale di Torre Annunziata – I sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati:
Dott. ssa Maria Rosaria Barbato Presidente relatore
Dott. ssa Raffaella Cappiello Giudice
Dott.ssa Anna Coletti Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 337 bis c.c.., 473- bis 51 c.p.c., iscritto al n. 5399/2023 del Ruolo degli Affari da trattarsi in camera di consiglio, riservato per la decisione all'udienza del 22 ottobre 2024 e vertente
TRA

, nata a [...], il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Agostino Mercurio, giusta procura alle liti allegata al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio di questi in Gragnano (NA), alla Via Roma, n. 109
E
nato a [...], il [...], residente in Parte_2
Gragnano (NA), alla Via Strada Statale per Agerola n. 105/bis, rappresentato e difeso dall'Avv. Francescopaolo De Rosa, giusta procura alle liti allegata al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio di questi, in Gragnano (NA), alla Via
Giovanni Della Rocca, n. 25

RICORRENTI
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
PREMESSO

1
Con ricorso depositato in data 19.11.2023 e Parte_1 Parte_2 premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale dalla quale nasceva, in data 25.09.2021, il figlio , deducevano che a causa di un'insanabile Per_1 conflittualità, la relazione sentimentale e di convivenza cessava nel marzo 2023 e la NO si trasferiva unitamente al minore presso i suoi genitori in Pt_1
Sant'Antonio Abate alla via Buonconsiglio 240;
che la aveva di recente Pt_1 sottoscritto un contratto di lavoro a termine, mentre il del era al momento Pt_2 disoccupato e viveva con i suoi genitori;
che era loro intenzione regolamentare
l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio come da accordi raggiunti e riportati in ricorso, con affido condiviso, collocazione prevalente presso la madre, disciplina del diritto di visita da parte del padre e previsione di un assegno di mantenimento a suo carico.
In particolare in data 19.11.2023 in relazione all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento del figlio minore, i ricorrenti hanno sottoscritto i seguenti patti: a) Affidamento del minore. Entrambi i genitori avranno l'affidamento del figlio (affido condiviso), come per legge, con collocamento e residenza Per_1 anagrafica presso la madre in Sant'Antonio Abate alla via Buonconsiglio 240.
Entrambi i genitori, eserciteranno in forma congiunta la responsabilità genitoriale per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno di adottare insieme, di comune accordo, tutte le decisioni di maggiore interesse che riguardino il figlio, e relative alla sua istruzione, educazione, salute, orientamento religioso, tenendo conto della capacità dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Mentre, ciascun genitore, quando avrà presso di sé il figlio, eserciterà separatamente la responsabilità genitoriale per quanto attiene alle questioni di ordinaria amministrazione;
b) Modalità di visita del padre: il figlio potrà incontrare e stare con il padre tutte le volte che questi lo vorranno, previa intesa con la madre, e nel rispetto delle esigenze del bambino. In ogni caso trascorrerà con il padre due giorni a settimana, il Per_1 martedì ed il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 21.00, giorni e/o orario rimodulabile in base alle sopravvenute esigenze del minore e/o del padre, e previo accordo con la madre con preavviso di almeno 24 ore. Inoltre il figlio starà con il padre per due “fine settimana” al mese, alternati, di cui un solo fine settimana con pernotto.
Specificamente, per il fine settimana senza pernotto, il padre starà con il figlio dalle ore 10,00 di sabato e fino alle ore 21.00 e dalle ore 10.00 della domenica fino alle ore
21.00, mentre, per il fine settimana con pernotto, il figlio starà con il padre dalle ore
10,00 del sabato alle ore 20.00 della domenica. Nel caso che il giorno del sabato il
2
figlio frequenti la scuola, o altra attività extrascolastica, il sig. trascorrerà Parte_2 con il figlio il fine settimana dal termine dell'attività scolastica
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