Trib. Napoli, sentenza 15/11/2024, n. 9851

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 15/11/2024, n. 9851
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 9851
Data del deposito : 15 novembre 2024

Testo completo

N. 1376/2020 R.Gen.Aff.Cont.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE VI CIVILE nella persona del Giudice Onorario di Tribunale dott.ssa Rita Nissim, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1376/2020 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, avente ad oggetto risarcimento danni da circolazione stradale e vertente
TRA
CE LF (C.F. [...]), rappresentato e difeso come in atti dall'avv. COPPOLA TIZIANA
ATTORE
E
GENERTEL ASSICURAZIONI S.P.A. (C.F. 001718200327), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa come in atti dall'avv. CURTO MILENA
CONVENUTA
NONCHE'
TO DE TI (C.F. [...])
CONVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO
La presente sentenza non contiene la esposizione dello svolgimento del processo, per effetto della modifica che la L. n. 69/09 ha apportato all'art. 132


c.p.c. che, ai sensi dell'art. 58 L. n. 69/09 cit., si applica anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma (4.7.09).
Con atto di citazione regolarmente notificato, ES RO conveniva in giudizio i convenuti per sentir dichiarare De AR SA, proprietario dal veicolo Ford Fiesta tg. A4, responsabile del sinistro per cui si procede e per l'effetto condannare il convenuto in solido con la compagnia assicurativa al risarcimento di tutti i danni patiti in seguito ad un incidente stradale verificatosi in Pozzuoli alla via Montagna Spaccata, il 12.10.2012, verso le ore 08.10 circa.
In particolate, l'istante deduce: che mentre era alla guida dello motociclo IO
BE targato CG51232, di sua proprietà, e percorreva la via Montagna
Spaccata in direzione Pozzuoli, giunto all'altezza delle rovine romane, veniva tamponato dall'auto Ford Fiesta di proprietà di De AR ed assicurata per la
RCA con EL SpA;
che per effetto dell'urto da tergo, veniva sospinto contro un muro rovinando poi al suolo unitamente allo scooter riportando lesioni personali per le quali veniva accompagnato al pronto soccorso dell'Ospedale Santa Maria delle Grazie a Pozzuoli;
che la responsabilità del sinistro è da addebitarsi all'esclusiva colpa del conducente dell'auto che l'ha tamponato.
Il convenuto De AR SA rimaneva contumace benché ritualmente evocata in giudizio.
Si costituiva la EL Assicurazioni SpA la quale eccepiva l'infondatezza della domanda in fatto e diritto e concludeva per il rigetto della stessa.
In particolare, eccepiva la prescrizione del preteso diritto, rappresentava che
l'attore nell'atto di citazione aveva sottaciuto di aver beneficiato di prestazione indennitarie dall'INAIL per un importo complessivo di € 33.000,00, e che detto importo - già erogato dall'Ente Previdenziale, che aveva esercitato la surroga ex art 1917 cc e 142 d. lgs 209/05 nei confronti di essa EL Spa -copriva integralmente qualsivoglia danno patito dall'attore, con conseguente estinzione della pretesa risarcitoria in favore dello stesso non sussistendo gli estremi per un
c.d. ”danno differenziale”.
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Venivano espletate le prove testimoniali ed una CTU medica.
Questioni preliminari.
Deve essere dichiarata la contumacia del convenuto De AR SA il quale, sebbene regolarmente citato, non si è costituito in giudizio.
E' stata fornita prova in giudizio della legittimazione dell'attore per i danni non patrimoniali richiesti attraverso la documentazione medica in atti e l'allegato certificato del PRA;
la legittimazione passiva della compagnia assicurativa non è stata mai contestata;
quella di De AR SA risulta dall'allegato certificato cronologico PRA relativo al veicolo targato BA411WM.
E' stato provato, altresì, il rispetto della condizione di proponibilità della domanda, stante l'ottemperanza al disposto degli artt. 144, 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni, dimostrata mediante la produzione, in atti, di copia della raccomandata corredata dall'avviso di avvenuta consegna, pervenuta alla compagnia il 02.02.2017 che ha interrotto la prescrizione, trovando applicazione il termine più lungo di prescrizione previsto dal terzo comma dell'art. 2947 c.c. per il reato di lesioni colpose derivanti dalla circolazione stradale, nonchè
l'infruttuoso decorso del termine dilatorio prescritto (patium deliberandi) prima della notifica della citazione introduttiva della lite e l'invito alla stipulazione di una negoziazione assistita del 09.05.2018.
Sempre in via preliminare, deve essere dichiarata la validità di tutti gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, atteso che i medesimi consentono di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate e delle difese ed eccezioni proposte.
Sul Fatto.
L'an del sinistro, le modalità del medesimo e, in relazione alle stesse, l'esclusiva responsabilità di De AR SA proprietario dall'autovettura Ford Fiesta tg. A4 nella produzione dei danni lamentati dall'attore risultano dalla testimonianza acquisita.
Il teste NE NZ ha dichiarato: “Vero è in data 12.10.2012 verso le ore
08:10 circa il sig. RO ES si trovava in qualità di conducente a bordo del ciclomotore
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IO BE di colore grigio tg. CG51232? Si è vero, io mi trovavo dietro di lui alla guida di un Camion. Stavamo andando a lavorare.

2. Vero è che il motociclo IO BE condotto dal sig. RO percorreva in Quarto-Pozzuoli la via Montagna Spaccata, in direzione di Pozzuoli centro;
Si è vero, quella mattina pioveva un poco.

3. Vero è che il motociclo IO BE percorreva la strada di cui al capo 2 mantenendo la sua destra seguendo il traffico veicolare che in quel momento era
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