Trib. Bergamo, sentenza 29/11/2024, n. 2192
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Testo completo
N. 1524/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa V M Presidente relatore dr.ssa R M A C Giudice dr.ssa P G Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza “cartolare” del 05/11/2024, promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa dal proc. dom. avv. CROGLIANO Vincenza, giusta procura in atti - ricorrente;
nei confronti di
, nato a [...] il [...], residente in Romano Controparte_1 di Lombardia (BG), Viale Dante Alighieri n. 52 – convenuto contumace;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, -dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
assegnare la casa coniugale ad che la abiterà unitamente Parte_1 ai figli maggiorenni;
riconoscere in favore di e a carico di Parte_1 [...]
un assegno di mantenimento di € 250,00 che le dovrà esserle corrisposto entro CP_1 giorno 5 di ogni mese;
-in subordine confermare i provvedimenti di cui all'ordinanza pagina 1 di 7 presidenziale del 10.11.2023;
- in ogni caso condannare al pagamento Controparte_1 delle spese legali da distrarre in favore del procuratore costituito”.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/02/2023, – premettendo di Parte_1 aver contratto matrimonio concordatario con il giorno 01/08/1990 Controparte_1 nel Comune di Cirò Marina, in regime di comunione dei beni, dalla cui unione sono nati
i figli (nata il [...]) e (nato il [...]) – chiedeva all'intestato Per_1 Per_2
Tribunale l'autorizzazione dei coniugi a vivere separatamente, nonché di assegnare la casa coniugale alla ricorrente, dando termine al marito per lasciare l'immobile, e riconoscendosi un assegno di Euro 250,00 al mese, a carico del convenuto, a titolo di mantenimento della moglie.
A fondamento delle proprie domande, l'odierna ricorrente deduceva che la figlia Per_1 svolgeva la professione di educatrice presso una scuola, con un contratto di lavoro a tempo indeterminato per 30 ore settimanali, guadagnando circa 800 euro mensili, mentre il secondogenito si era iscritto al primo anno della facoltà di Economia delle Per_2
Banche e delle Assicurazioni Intermediari Finanziari presso l'Università Statale Bicocca di Milano, e che, nonostante l'impegno, i due figli vivono nella casa familiare e non possono considerarsi economicamente autosufficienti;
che, peraltro, la convivenza sarebbe divenuta insopportabile a tal punto che, in attesa della definizione della procedura di separazione dei coniugi, la moglie si era trasferita temporaneamente a Cirò Marina, dove aveva reperito una occupazione a tempo parziale e determinato, sebbene fosse sua ferma intenzione rientrare nella casa coniugale sita in Romano di Lombardia ivi avendo maggiori probabilità di trovare un lavoro stabile.
Disposta la rinnovazione della notificazione del ricorso-decreto al convenuto non costituito, all'udienza di rinvio fissata per il giorno 19/09/2023, essendo impossibile esperire il tentativo di riconciliazione tra i coniugi data la mancata comparizione di
, il Presidente delegato sentiva la parte ricorrente che dichiarava, Controparte_1 testualmente: “Confermo di volermi separare da mio marito. Dopo l'episodio che ho denunciato questa estate, non ci sono state altre occasioni di incontro con mio marito.
Continuo a lavorare a Cirò Marina con contratto a tempo parziale e determinato. Sono pagina 2 di 7 ospite a casa di mia mamma. Sono in contatto con , che continua a vivere con il Per_1 padre e lavora come educatrice. Ho rapporti anche con mio figlio , che lavora Per_2 nel week-end come addetto alle vendite e durante la settimana frequenta l'università.
Anche continua a vivere insieme al padre, anche se vorrebbero vivere con me Per_2 entrambi”.
Autorizzati i coniugi a vivere separatamente, prima di emettere i provvedimenti provvisori e urgenti, il Presidente delegato fissava una ulteriore udienza per acquisire sommarie informazioni dal figlio maggiorenne , al fine di assumere ogni Per_2 determinazione in punto di assegnazione della casa coniugale. Tuttavia, all'udienza di rinvio fissata per il giorno 09/11/2023, la difesa della ricorrente dava atto della mancata comparizione di , avendo costui riferito di non voler essere coinvolto Persona_3 nella presente causa di separazione giudiziale dei genitori (v. verbale udienza). Così, con ordinanza emessa fuori udienza in data 10/11/2023, senza emettere ulteriori provvedimenti, il Presidente delegato poneva a carico di l'obbligo di Controparte_1 versare in favore della moglie un assegno di mantenimento di euro 250,00 al mese, somma annualmente rivalutabile in base agli indici Istat.
Disposta nuovamente la rinnovazione della notificazione dell'ordinanza presidenziale al convenuto non costituito nella fase di merito, all'udienza “cartolare” rinviata al giorno
30/05/2024,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa V M Presidente relatore dr.ssa R M A C Giudice dr.ssa P G Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza “cartolare” del 05/11/2024, promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa dal proc. dom. avv. CROGLIANO Vincenza, giusta procura in atti - ricorrente;
nei confronti di
, nato a [...] il [...], residente in Romano Controparte_1 di Lombardia (BG), Viale Dante Alighieri n. 52 – convenuto contumace;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, -dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
assegnare la casa coniugale ad che la abiterà unitamente Parte_1 ai figli maggiorenni;
riconoscere in favore di e a carico di Parte_1 [...]
un assegno di mantenimento di € 250,00 che le dovrà esserle corrisposto entro CP_1 giorno 5 di ogni mese;
-in subordine confermare i provvedimenti di cui all'ordinanza pagina 1 di 7 presidenziale del 10.11.2023;
- in ogni caso condannare al pagamento Controparte_1 delle spese legali da distrarre in favore del procuratore costituito”.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/02/2023, – premettendo di Parte_1 aver contratto matrimonio concordatario con il giorno 01/08/1990 Controparte_1 nel Comune di Cirò Marina, in regime di comunione dei beni, dalla cui unione sono nati
i figli (nata il [...]) e (nato il [...]) – chiedeva all'intestato Per_1 Per_2
Tribunale l'autorizzazione dei coniugi a vivere separatamente, nonché di assegnare la casa coniugale alla ricorrente, dando termine al marito per lasciare l'immobile, e riconoscendosi un assegno di Euro 250,00 al mese, a carico del convenuto, a titolo di mantenimento della moglie.
A fondamento delle proprie domande, l'odierna ricorrente deduceva che la figlia Per_1 svolgeva la professione di educatrice presso una scuola, con un contratto di lavoro a tempo indeterminato per 30 ore settimanali, guadagnando circa 800 euro mensili, mentre il secondogenito si era iscritto al primo anno della facoltà di Economia delle Per_2
Banche e delle Assicurazioni Intermediari Finanziari presso l'Università Statale Bicocca di Milano, e che, nonostante l'impegno, i due figli vivono nella casa familiare e non possono considerarsi economicamente autosufficienti;
che, peraltro, la convivenza sarebbe divenuta insopportabile a tal punto che, in attesa della definizione della procedura di separazione dei coniugi, la moglie si era trasferita temporaneamente a Cirò Marina, dove aveva reperito una occupazione a tempo parziale e determinato, sebbene fosse sua ferma intenzione rientrare nella casa coniugale sita in Romano di Lombardia ivi avendo maggiori probabilità di trovare un lavoro stabile.
Disposta la rinnovazione della notificazione del ricorso-decreto al convenuto non costituito, all'udienza di rinvio fissata per il giorno 19/09/2023, essendo impossibile esperire il tentativo di riconciliazione tra i coniugi data la mancata comparizione di
, il Presidente delegato sentiva la parte ricorrente che dichiarava, Controparte_1 testualmente: “Confermo di volermi separare da mio marito. Dopo l'episodio che ho denunciato questa estate, non ci sono state altre occasioni di incontro con mio marito.
Continuo a lavorare a Cirò Marina con contratto a tempo parziale e determinato. Sono pagina 2 di 7 ospite a casa di mia mamma. Sono in contatto con , che continua a vivere con il Per_1 padre e lavora come educatrice. Ho rapporti anche con mio figlio , che lavora Per_2 nel week-end come addetto alle vendite e durante la settimana frequenta l'università.
Anche continua a vivere insieme al padre, anche se vorrebbero vivere con me Per_2 entrambi”.
Autorizzati i coniugi a vivere separatamente, prima di emettere i provvedimenti provvisori e urgenti, il Presidente delegato fissava una ulteriore udienza per acquisire sommarie informazioni dal figlio maggiorenne , al fine di assumere ogni Per_2 determinazione in punto di assegnazione della casa coniugale. Tuttavia, all'udienza di rinvio fissata per il giorno 09/11/2023, la difesa della ricorrente dava atto della mancata comparizione di , avendo costui riferito di non voler essere coinvolto Persona_3 nella presente causa di separazione giudiziale dei genitori (v. verbale udienza). Così, con ordinanza emessa fuori udienza in data 10/11/2023, senza emettere ulteriori provvedimenti, il Presidente delegato poneva a carico di l'obbligo di Controparte_1 versare in favore della moglie un assegno di mantenimento di euro 250,00 al mese, somma annualmente rivalutabile in base agli indici Istat.
Disposta nuovamente la rinnovazione della notificazione dell'ordinanza presidenziale al convenuto non costituito nella fase di merito, all'udienza “cartolare” rinviata al giorno
30/05/2024,
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