Trib. Sassari, sentenza 03/01/2025, n. 4
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Testo completo
RGL n. 1527 /2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 17/12/2024), nella causa n. 1527/2021 RGL, promossa da:
AN OR, [...], ass. dall'Avv.ta MAROGNA GABRIELLA MARIA e dall'Avv.to FIORI ALESSANDRO;
PARTE RICORRENTE
contro
:
CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI ,
80032590582, ass. dall'Avv.to BONURA HARALD,
PARTE CONVENUTA
AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI SASSARI ,
06363391001,
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Motivi della decisione
Premesso che:
− parte ricorrente OR AN ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 10220200006513245000 dell'importo complessivo di € 7.763,67, notificata il 26/10/21, per mancato versamento del contributo soggettivo ed integrativo minimo asseritamente dovuto alla Cassa per lo svolgimento della professione di geometra per l'anno 2017;
ha dedotto di essere stato iscritto d'ufficio alla Cassa di previdenza in quanto geometra dipendente di ente pubblico, ma di essere stato sospeso dall'albo in esito al provvedimento disciplinare del 20/5/2008, ancora in essere, e di essere in quiescenza dal 2/1/1991;
che nel 2017 aveva 77 anni e pertanto superava il limite di età stabilito per la quiescenza sia della CIPAG sia dell'INPS;
che non sussistono i presupposti per l'imposizione contributiva non avendo potuto produrre redditi a causa della sospensione cautelare irrogata che, per la sua
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durata, deve essere intesa quale cancellazione dall'albo;
che, dal compimento del sessantacinquesimo anno di età, avrebbe comunque diritto alla restituzione dei contributi non utilizzabili ai fini pensionistici;
ha chiesto: “- accertare e dichiarare nulla la cartella di pagamento emessa da Agenzia delle Entrate Riscossione S.p.A., per conto dell'Ente impositore Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri, n. 10220200006513245000 con il ruolo n. 2020/000697 per un importo complessivo di € 7.763,67;
- accertare l'insussistenza e dichiarare illegittime le richieste previdenziali che l'Ente impositore Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri ha richiesto al ricorrente con la cartella di pagamento n. 10220200006513245000 con il ruolo n. 2020/000697 per un importo complessivo di € 7.763,67;
- con vittoria di spese e competenze legali da distrarsi in favore dei procuratori costituiti dichiarati antistatari ex art. 93 c.p.c.”;
− parte convenuta CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI si è costituita deducendo che il ricorrente si è volontariamente iscritto all'albo professionale dei geometri di Sassari dal 20/3/97 e ciò comporta, ai sensi dell'art. 1 L. 37/67 e dell'art. 5 dello Statuto della Cassa, l'automatica iscrizione alla cassa previdenziale con obbligo contributivo minimo come confermato dai più recenti orientamenti giurisprudenziali sul tema;
che non sussiste alcun obbligo di restituzione stante la natura solidaristica del contributo oggetto di causa;
richiamando i precedenti inter partes relativi a differenti periodi di imposta (C. App. Sassari n. 166/18 del 27/4/19 e RG n. 21/21 del 10/1/24), ha chiesto: “accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o infondatezza del ricorso qui avversato, in fatto e in diritto, statuendone il rigetto;
accertando e dichiarando, per l'effetto, la legittimità e la debenza degli importi indicati nella cartella di pagamento di cui in epigrafe, del tutto o in parte, con condanna del geom. NA al pagamento degli stessi. Con vittoria di spese e compensi.”;
− parte convenuta ADER è rimasta contumace;
− la causa, di natura documentale, è stata discussa dalle parti e viene così decisa.
Ritenuto che:
1. la questione attiene, in primo luogo, alla legittimità dell'automatica iscrizione alla Cipag conseguente dell'iscrizione nell'Albo professionale e all'obbligo di versare la contribuzione minima;
2. in quanto condivisibile ed espressione dell'orientamento ormai maggioritario in giurisprudenza, può richiamarsi, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della Corte di Appello sezione distaccata di Sassari n. 29 del 19/2/24 (RG 84/20) che, in un caso analogo al presente, ha affermato:
“mutando il precedente orientamento, la Cassazione, a partire dalla recente sentenza n. 4568/2021, ha affermato il principio di diritto secondo cui " ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa dei geometri liberi professionisti e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta Cassa, l'iscrizione all'albo professionale essendo 2
irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito -, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla L. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti;
è opportuno chiarire il percorso compiuto dalla giurisprudenza di legittimità, a partire da Cass. n. 5375 del 2019, sino alle ultime pronunce appena citate, sulla questione oggetto del presente giudizio;
la valutazione in termini di illegittimità della previsione regolamentare contenuta nell'art. 3, comma 1, del Regolamento in vigore dal 10 gennaio 2003, (nella parte in cui prevede l'iscrizione alla cassa anche di coloro che esercitano la libera professione