Trib. Arezzo, sentenza 10/12/2024, n. 1043

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Arezzo, sentenza 10/12/2024, n. 1043
Giurisdizione : Trib. Arezzo
Numero : 1043
Data del deposito : 10 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 2313/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario
a scioglimento della riserva assunta alla scorsa udienza ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento ex art. 316 c.c., artt. 473-ter e 737 c.p.c. iscritto al n. r.g. 2313/2024 promosso da:
), con il patrocinio dell'avv. MARTINELLI ELISA ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Città di Castello (PG), via Francesco Pierucci s.n.c.
PARTE RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. SENATORE SABINA ed CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sansepolcro (AR), via XX Settembre n. 85
PARTE RESISTENTE
Con “Istanza di autorizzazione al compimento di atti di straordinaria amministrazione” depositata il
07.11.2024 ed indirizzata al “Giudice Tutelare” del Tribunale di Arezzo, qualificabile piuttosto quale ricorso ex art. 316 c.c., artt. 473-ter e 737 c.p.c. relativo a contrasto su questioni riguardanti l'esercizio della responsabilità genitoriale, la ricorrente ha chiesto che il Tribunale la autorizzasse al Parte_1
trasferimento scolastico del figlio minore , nato il [...], attualmente Persona_1
frequentante la classe seconda presso la Scuola Secondaria di Primo grado Monterchi (AR), deducendo
a sostegno della richiesta: a) che tale cambiamento risponderebbe alla volontà del minore di cambiare
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scuola, perché non integrato nel contesto scolastico, b) che la scuola attualmente frequentata non avrebbe gli strumenti necessari per poter coadiuvare il minore nelle difficoltà nell'apprendimento dal medesimo riscontrate.
La ricorrente ha altresì dedotto che il minore soffrirebbe di epilessia e avrebbe rapporti difficili con il padre, il quale avrebbe negato il proprio consenso al trasferimento, richiesto dalla ricorrente anche con
l'ausilio del Servizio Sociale dell'Unione dei Comuni della Valtiberina Toscana, concludendo, dunque, affinché fosse autorizzata “la sig.ra madre del minore al compimento Parte_1 Persona_1
di atti di straordinaria amministrazione quale cambiare scuola al figlio anche senza il consenso del padre dello stesso, sig. , chiedendo, in via istruttoria, procedersi all'ascolto del minore. CP_1
Si è costituito in giudizio il resistente , opponendosi al ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
In particolare, il resistente ha dedotto che i rapporti tra le parti sono attualmente regolati da un provvedimento emesso dal Tribunale di Arezzo il 22.12.2017, su conclusioni congiuntamente rassegnate dalle stesse, che prevede l'affidamento condiviso con collocamento prevalente del figlio presso il padre ed il
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