Trib. Ravenna, sentenza 14/11/2024, n. 961
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Testo completo
N. R.G. 1300/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa M P Presidente dott.ssa E O Giudice rel. e est. dott. P G Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1300/2023 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. P PTELMO ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Belluno, via Matteotti n. 8
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
P PTELMO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Belluno, via Matteotti n. 8
CONVENUTO/I
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della
Repubblica in sede.
OGGETTO: SEPARAZIONE PERSONALE
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.10.2024, le parti insistevano per l'accoglimento delle conclusioni congiunte come precisate mediante deposito telematico in data 06.06.2024.
In data 28.10.2024, il Pubblico Ministero concludeva chiedendo al Tribunale di accogliere le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
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Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso per separazione giudiziale depositato in data 05.05.2023, conveniva in giudizio Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale al fine di chiedere l'accoglimento delle Controparte_1 seguenti conclusioni: “Che l'Ill.mo Tribunale adito voglia fissare la data per la comparizione personale delle parti e voglia così statuire:
1. Accogliere la domanda di separazione giudiziale dei coniugi;
2. Assegnare la casa coniugale, alla moglie, ove la stessa continuerà ad abitare con la prole (sita in via malva sud n. 43, Comune di Cervia (codice: C553) al piano terra registrata al catasto foglio 42;
particella 42;
subalterno 27;
cat. A3;
classe 2;
consistenza 6,5 vani;
sup. cat. 152 mq;
rendita euro
654,61;
nonché N.C.E.U. Comune di Cervia (codice: C553), al piano terra S1 registrata al catasto foglio 42;
particella 42;
subalterno 16;
cat. C/6;
classe 3;
consistenza 61 mq;
sup. cat. 56 mq;
rendita euro 378,05) in proprietà esclusiva alla ricorrente formale provvedimento contenuto in questo atto, che verrà assoggettato a trascrizione;
3. La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori i quali adotteranno congiuntamente, nell'interesse della stessa, ogni decisione connessa all'attività di vita di studio e sociali, tranne quelli indifferibili ed urgenti che saranno adottate esclusivamente dalla madre presso
l'abitazione della quale la stessa sarà collocata prevalentemente.
4. Il padre avrà facoltà di vedere la figlia, quando vorrà previo preavviso anche presso l'abitazione materna, essendogli posta a disposizione una stanza all'interno della casa, nel periodo in cui egli farà ritorno in Italia. Avrà altresì facoltà di tenerla con sé presso la propria abitazione all'estero durante le vacanze;
5. avrà facoltà di tenere con sé i figli per 60 giorni anche non consecutivi per il periodo estivo, previa comunicazione alla madre entro il 30 maggio di ogni anno, del periodo prescelto.
6. le visite durante le vacanze verranno così articolate: Natale 2023, dal 24 al 31 dicembre con la mamma e dal 31 dicembre alle ore 12:00 al 6 gennaio alle ore 18:00 con il papà e così di anno in anno alternando il periodo tra Natale e Capodanno. Le vacanze pasquali verranno trascorse ad anni alterni ora con uno ora con l'altro genitore per l'anno 2023 la minore trascorreranno la Pasqua con il papà;
7. Autorizzare il marito ad asportare dalla casa coniugale i beni personali ed i regali nuziali familiari;
8. disporre di un assegno per il concorso al mantenimento della figlia minore pari ad euro 400,00 e della figlia maggiore di euro 400,00 fino a che la stessa non avrà raggiunto la completa indipendenza economica, somme rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal