Trib. Siena, sentenza 20/02/2024, n. 4

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Siena, sentenza 20/02/2024, n. 4
Giurisdizione : Trib. Siena
Numero : 4
Data del deposito : 20 febbraio 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE Ordinario di Siena
Sezione Civile
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott.ssa G C Presidente rel.
Dott.ssa C C Giudice
Dott. B R Giudice Op
nell'odierna camera di consiglio ha la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per Separazione consensuale iscritto al n. 223/2024 R.G promosso da
), rappresentata e difesa giusta procura in Parte_1 C.F._1
calce dall'Avv. E K ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via della Fontina
n. 2, Chiusi (Si)
PARTE RICORRENTE
e da
) rappresentato e difeso giusta procura in Controparte_1 C.F._2
calce dall'Avv. E K ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via della Fontina
n. 2, Chiusi (Si)
PARTE RICORRENTE

CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
1
Conclusioni: “I sig.ri e vivranno separati, con Parte_1 Controparte_1
l'obbligo di portarsi rispetto reciproco.
La sig.ra continuerà ad abitare la casa familiare unitamente ai figli e Pt_1 Per_1 [...]
intestandosi tutte le utenze dell'abitazione nei termini sopra previsti. Ogni altra Per_2
Org_ spesa e/o onere sia di natura ordinaria che straordinaria oltre alla e qualsivoglia altra imposta/onere sarà a carico della sig.ra Pt_1
Il sig. lasciando la casa familiare, presenterà richiesta di cambio di residenza nei CP_1
termini sopra previsti. Per_ Per_ In relazione alla secondogenita i genitori concordano che continuerà ad essere a carico di entrambi sino a quando non troverà una occupazione lavorativa anche non definitiva mantenendo i genitori invariate le modalità di contribuzione.
Il sig. con il consenso della sig.ra provvederà al versamento diretto del CP_1 Pt_1
Per_ contributo al mantenimento di € 350,00 al conto corrente della figlia sino a quando non troverà una occupazione lavorativa, anche non definitiva. Per_ Le spese straordinarie per rimangono a carico dei genitori nella misura del 50% sino a quando la figlia non troverà una occupazione lavorativa, anche non definitiva.
In merito ai rapporti economici tra gli stessi, i sig.ri e Parte_1 Controparte_1
dichiarano di essere economicamente indipendenti e di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento in favore dell'uno ed in carico all'altro.
In merito ai rapporti societari i coniugi regolamenteranno gli stessi nei termini e con le modalità indicate nelle premesse da intendersi integralmente riportate.
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