Trib. Siena, sentenza 20/02/2024, n. 4

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Siena, sentenza 20/02/2024, n. 4
Giurisdizione : Trib. Siena
Numero : 4
Data del deposito : 20 febbraio 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE Ordinario di Siena
Sezione Civile
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott.ssa Giulia Capannoli Presidente rel.
Dott.ssa Clara Ciofetti Giudice
Dott. Bonifacio Rossi Giudice Op
nell'odierna camera di consiglio ha la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per Separazione consensuale iscritto al n. 223/2024 R.G promosso da
), rappresentata e difesa giusta procura in Parte_1 C.F._1
calce dall'Avv. Elona Kerengi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via della Fontina
n. 2, Chiusi (Si)
PARTE RICORRENTE
e da
) rappresentato e difeso giusta procura in Controparte_1 C.F._2
calce dall'Avv. Elona Kerengi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via della Fontina
n. 2, Chiusi (Si)
PARTE RICORRENTE

CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
1
Conclusioni: “I sig.ri e vivranno separati, con Parte_1 Controparte_1
l'obbligo di portarsi rispetto reciproco.
La sig.ra continuerà ad abitare la casa familiare unitamente ai figli e Pt_1 Per_1 [...]
intestandosi tutte le utenze dell'abitazione nei termini sopra previsti. Ogni altra Per_2
Org_ spesa e/o onere sia di natura ordinaria che straordinaria oltre alla e qualsivoglia altra imposta/onere sarà a carico della sig.ra Pt_1
Il sig. lasciando la casa familiare, presenterà richiesta di cambio di residenza nei CP_1
termini sopra previsti. Per_ Per_ In relazione alla secondogenita i genitori concordano che continuerà ad essere a carico di entrambi sino a quando non troverà una occupazione lavorativa anche non definitiva mantenendo i genitori invariate le modalità di contribuzione.
Il sig. con il consenso della sig.ra provvederà al versamento diretto del CP_1 Pt_1
Per_ contributo al mantenimento di € 350,00 al conto corrente della figlia sino a quando non troverà una occupazione lavorativa, anche non definitiva. Per_ Le spese straordinarie per rimangono a carico dei genitori nella misura del 50% sino a quando la figlia non troverà una occupazione lavorativa, anche non definitiva.
In merito ai rapporti economici tra gli stessi, i sig.ri e Parte_1 Controparte_1
dichiarano di essere economicamente indipendenti e di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento in favore dell'uno ed in carico all'altro.
In merito ai rapporti societari i coniugi regolamenteranno gli stessi nei termini e con le modalità indicate nelle premesse da
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