Trib. Napoli, sentenza 08/07/2024, n. 6900
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Testo completo
Udienza del 08.07.2024 nella causa iscritta al n. di r.g. 27162/2023.
Alle ore 11.00, per l'appellante è presente l'Avv. Agostinelli, che si riporta all'atto di appello
e alle conclusioni ivi rassegnate, nonché alle note autorizzate depositate in data 30.05.2024.
L'Avv. Agostinelli procede alla discussione orale della causa e si riporta all'atto di appello e alla documentazione ad esso allegata. Insiste per la condanna della controparte al rimborso delle spese di lite. Al termine della discussione, alle ore 11.31, il giudice si ritira in camera di consiglio e il difensore si allontana dall'aula. All'esito, alle ore 13.27, nessuna delle parti presente, il Giudice del Tribunale di Napoli, X sez., dott. Ulisse Forziati, in funzione di giudice di appello, esaminati gli atti della causa n. 27162/2023 r.g., lette le conclusioni delle parti, udita la discussione orale, decide la controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello iscritta a ruolo in data 30.12.2023 e introdotta con atto di citazione notificato, a mezzo p.e.c., in data 21.12.2023
DA
CA EL, nato a [...] il [...], residente in [...], cod. fisc. [...], elettivamente domiciliato in
Roma, via Montenero Sabino n. 30, presso lo studio dell'Avv. Franco Agostinelli
(Avv. Franco Agostinelli)
APPELLANTE
CONTRO
PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI NAPOLI
APPELLATA CONTUMACE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. La presente causa ha ad oggetto le due opposizioni proposte dal sig. LL avverso:
a) il verbale n. 700019019147 del 17/12/2022, elevato nei suoi confronti dalla Polizia stradale per la violazione dell'art. 186, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 285 del 1992, in quanto in
Napoli, piazza Vittoria, quale conducente del veicolo targato GA079KT, era “risultato positivo all'accertamento eseguito con apparecchiatura SAFIR […] omologato e revisionato, ultima verifica effettuata in data 05/04/2022” (tasso alcolemico rilevato: 0,61 g/l);
b) il decreto n.
M_IT PR_NAUTG 00515779 del 30.12.2023, con il quale il Prefetto di Napoli, in considerazione della suddetta violazione, gli ha sospeso la patente di guida per mesi 3.
Dopo aver riunito i due giudizi, con sentenza n. 26299/2023, pubblicata in data 24.05.2023, il giudice di pace di Napoli ha rigettato le opposizioni, ritenendo attendibili le misurazioni del tasso alcolemico operate dalla Polizia stradale.
§ 1.1. Avverso la predetta sentenza, il LL ha proposto appello, riproponendo quanto
1
verbalizzato dal suo difensore all'udienza del 04.04.2023. Di seguito si riporta quello che, ad avviso dell'appellante, costituisce un motivo di appello conforme al disposto degli artt. 342 e
434 c.p.c.: “l'Avv. Franco Agostinelli contesta la costituzione tardiva con documenti in copia e non in originale e incompleti, in particolare il libretto metrologico risulta inadeguato in quanto non annota le calibrazioni, eventuali errori e annotazioni, è assente qualsiasi attestazione di conformità all'originale dei documenti depositati senza alcuna data certa. (Cass. N. 6987/2022
e Cass. N. 36696/2021). Pertanto non è possibile accertare la corretta gestione del dispositivo in assenza peraltro del manuale di istruzioni del fabbricante. Non è altresì presente alcuna annotazione come previsto dal D.M. 196/1990. Si insiste sulla decadenza per costituzione tardiva e sulla mancata presenza in udienza per l'esibizione dei documenti in originale e dalle copie del libretto metrologico
Alle ore 11.00, per l'appellante è presente l'Avv. Agostinelli, che si riporta all'atto di appello
e alle conclusioni ivi rassegnate, nonché alle note autorizzate depositate in data 30.05.2024.
L'Avv. Agostinelli procede alla discussione orale della causa e si riporta all'atto di appello e alla documentazione ad esso allegata. Insiste per la condanna della controparte al rimborso delle spese di lite. Al termine della discussione, alle ore 11.31, il giudice si ritira in camera di consiglio e il difensore si allontana dall'aula. All'esito, alle ore 13.27, nessuna delle parti presente, il Giudice del Tribunale di Napoli, X sez., dott. Ulisse Forziati, in funzione di giudice di appello, esaminati gli atti della causa n. 27162/2023 r.g., lette le conclusioni delle parti, udita la discussione orale, decide la controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello iscritta a ruolo in data 30.12.2023 e introdotta con atto di citazione notificato, a mezzo p.e.c., in data 21.12.2023
DA
CA EL, nato a [...] il [...], residente in [...], cod. fisc. [...], elettivamente domiciliato in
Roma, via Montenero Sabino n. 30, presso lo studio dell'Avv. Franco Agostinelli
(Avv. Franco Agostinelli)
APPELLANTE
CONTRO
PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI NAPOLI
APPELLATA CONTUMACE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. La presente causa ha ad oggetto le due opposizioni proposte dal sig. LL avverso:
a) il verbale n. 700019019147 del 17/12/2022, elevato nei suoi confronti dalla Polizia stradale per la violazione dell'art. 186, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 285 del 1992, in quanto in
Napoli, piazza Vittoria, quale conducente del veicolo targato GA079KT, era “risultato positivo all'accertamento eseguito con apparecchiatura SAFIR […] omologato e revisionato, ultima verifica effettuata in data 05/04/2022” (tasso alcolemico rilevato: 0,61 g/l);
b) il decreto n.
M_IT PR_NAUTG 00515779 del 30.12.2023, con il quale il Prefetto di Napoli, in considerazione della suddetta violazione, gli ha sospeso la patente di guida per mesi 3.
Dopo aver riunito i due giudizi, con sentenza n. 26299/2023, pubblicata in data 24.05.2023, il giudice di pace di Napoli ha rigettato le opposizioni, ritenendo attendibili le misurazioni del tasso alcolemico operate dalla Polizia stradale.
§ 1.1. Avverso la predetta sentenza, il LL ha proposto appello, riproponendo quanto
1
verbalizzato dal suo difensore all'udienza del 04.04.2023. Di seguito si riporta quello che, ad avviso dell'appellante, costituisce un motivo di appello conforme al disposto degli artt. 342 e
434 c.p.c.: “l'Avv. Franco Agostinelli contesta la costituzione tardiva con documenti in copia e non in originale e incompleti, in particolare il libretto metrologico risulta inadeguato in quanto non annota le calibrazioni, eventuali errori e annotazioni, è assente qualsiasi attestazione di conformità all'originale dei documenti depositati senza alcuna data certa. (Cass. N. 6987/2022
e Cass. N. 36696/2021). Pertanto non è possibile accertare la corretta gestione del dispositivo in assenza peraltro del manuale di istruzioni del fabbricante. Non è altresì presente alcuna annotazione come previsto dal D.M. 196/1990. Si insiste sulla decadenza per costituzione tardiva e sulla mancata presenza in udienza per l'esibizione dei documenti in originale e dalle copie del libretto metrologico
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