Trib. Como, sentenza 27/06/2024, n. 159
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N. 766 /2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa G R B, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. )e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 con l'Avv. LATINO ANGELO MARCO e l'Avv. DANIELA CESANA, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Monza, via F. Frisi n. 1
- RICORRENTE - contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 con l'Avv. CASO SIMONA e l'Avv. MONACO CATERINA, parte elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con sede in
Milano, via Freguglia n. 1
- RESISTENTE -
Oggetto: carta docenti ex art. 1 comma 121 della legge n. 107 del 13.07.15 richiesta dagli insegnanti con contratto a termine.
FATTO con ricorso depositato in data 24 luglio 2023, e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Como il
[...]
, per sentir accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del presente ricorso, disapplicati gli atti amministrativi ritenuti illegittimi e disapplicata, ove occorra, la normativa in contrasto con la direttiva europea citata in atti, 1) Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “carta elettronica” per
'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015 per i seguenti anni scolastici:
- per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, Parte_1
- per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, Parte_2 nonché anche per l'anno scolastico in corso 2022/2023 e per quello in corso nelle more della definizione del giudizio o per i diversi anni risultanti in corso di causa, per l'effetto;
2) Condannare parte convenuta ad attribuire o assegnare o comunque a mettere a disposizione di parte ricorrente la “carta elettronica” del valore nominale di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici di cui al punto 1) delle conclusioni e quindi:
- per l'importo di € 3.000,00 a favore di Parte_1
- per l'importo di € 2.000,00 a favore di , Parte_2
o la diversa somma maggiore o minore risultante in corso di causa;o, in via subordinata, condannare parte convenuta alla cessazione del comportamento discriminatorio denunciato con le modalità che il
Giudice riterrà di legge o di giustizia anche mediante la condanna al pagamento dell'importo di €
500,00 annui per ciascun anno scolastico di cui al punto 1) delle conclusioni a titolo di risarcimento del danno;3) Con interessi e/o rivalutazione dal dovuto al saldo;”
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
Si è costituito tardivamente in giudizio il Controparte_1
, eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al
[...] ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese. Con vittoria delle spese di lite.
Ritenuta la causa matura senza necessità di attività istruttoria, all'udienza del 27 giugno 2024, il Giudice invitava le parti alla discussione durante la quale la Difesa dei ricorrenti rinunciava alla domanda relativa al ricorrente , limitatamente Pt_1 all'a.s. 2017/2018;il Giudice all'esito pronunciava sentenza con motivazioni contestuali
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e sono insegnanti che, pacifico in Parte_1 Parte_2 giudizio, nel corso degli anni hanno svolto numerosi servizi in forza di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato.
In particolare, il ricorrente è dipendente del Parte_1 Controparte_1
, profilo docente di scuola secondaria di I grado, e al momento del deposito
[...] del ricorso svolgeva attività lavorativa presso la scuola S.M.S. “G. Puecher “- Erba
(CO) per 18 ore settimanali in virtù di contratto a termine con decorrenza dal
10.09.2022 e cessazione al 31.08.2023 (all.1). Nei precedenti anni scolastici, il ricorrente ha svolto attività lavorativa sempre nel profilo di Parte_1 docente e sempre con assunzione a termine: a) nell'anno scolastico 2017/18 presso la scuola S.M.S. “G. Puecher “- Erba (CO) dal 04.10.2017 al 31.08.2018 (all.2);b) nell'anno scolastico 2018/19 presso la scuola S.M.S. “G. Puecher “- Erba (CO) dal
20.09.2018 al 30.06.2019 (all.2);c) nell'anno scolastico 2019/20 presso la scuola
S.M.S. “Machiavelli” – Cadorago (CO) dal 17.09.2019 al 31.08.2020 (all.2);d) nell'anno scolastico 2020/21 presso la scuola S.M.S. “Anzani” – Cantù (CO) dal
11.09.2020 al 31.08.2021 (all.2);e) nell'anno scolastico 2021/22 presso la scuola
S.M.S. “G. Puecher “- Erba (CO) dal 07.09.2021 al 31.08.2022 (all.2).
La ricorrente è dipendente del Parte_2 Controparte_1
, profilo docente di scuola primaria, e al momento del deposito del ricorso
[...] svolgeva attività lavorativa presso la scuola Ponte Lambro (CO) per 24 ore settimanali, in virtù di contratto a termine con decorrenza dal 01.09.2022 e cessazione al 31.08.2023 (all.4);4. Nei precedenti anni scolastici, la ricorrente
[...] ha svolto attività lavorativa sempre nel profilo di docente e sempre con Parte_2 assunzione a termine: a) nell'anno scolastico 2019/20 presso la scuola Ponte Lambro
(CO) dal 23.09.2019 al 30.06.2020 (all.5);b) nell'anno scolastico 2020/21 presso la scuola Ponte Lambro (CO) dal 24.09.2020 al 31.08.2021 (all.5);c) nell'anno scolastico
2021/22 presso la scuola Ponte Lambro (CO) dal 20.09.2021 al 31.08.2022 (all.5).
Con il presente giudizio, i lavoratori si dolgono di esser stati espressamente e illegittimamente esclusi, in quanto titolari di contratti di lavoro a tempo determinato, dalla fruizione del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla Legge n. 107/2015.
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Concludono, quindi, come sopra precisato invocando la violazione del principio di non discriminazione
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Ai sensi dell'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_2
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
[...] professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma
124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il D.P.C.M. 23 settembre 2015 rubricato “modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” ha così individuato i destinatari della suddetta Carta elettronica: “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova” (art.2). Il successivo comma 4 ribadisce che “la Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”.
Il successivo D.P.C.M. del 28.11.2016 all'art 3, ha confermato che «la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari».
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Dalla lettura di tali disposizioni, emerge l'evidente esclusione dei docenti con contratto a tempo determinato dal novero dei destinatari della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente.
Sulla questione oggetto di causa, si è pronunziata la Corte di Giustizia Europea, nella causa C-450/21, con ordinanza resa in data 18 maggio 2022, a mezzo della quale ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del
28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente Controparte_1
a tempo determinato di tale il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR CP_1
500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
I Giudici Europei hanno evidenziato come, “ai sensi dell'articolo 282 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297 – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (supplemento ordinario alla GURI
n. 115, del 19 maggio 1994), l'aggiornamento delle conoscenze [sia] un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica”, e come “l'articolo 63 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, del 27 novembre 2007, preved[a], al comma 1, che l'amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizi”.
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La CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282
D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è “obbligatoria, permanente e strutturale”.
Considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio) comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro.
In questo senso, d'altronde, si è espresso il Consiglio di Stato con sentenza 16 marzo
2022, n. 1842, a mezzo della quale ha affermato che “spetta all'amministrazione pubblica
l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”, osservando: “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”
Il Giudice Amministrativo, peraltro, ha evidenziato come “…il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grav[i] su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere – come fa la sentenza appellata – che
l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”.
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Per l'effetto il Consiglio di Stato ha annullato il d.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre
2015, nonché il d.P.C.M. del 28 novembre 2016 che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge n. 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente.
I principi appena richiamati debbono trovare applicazione anche nel caso di specie, posto che non si ravvisa nessuna ragione obiettiva atta a giustificare un differente trattamento dell'odierna parte ricorrente rispetto ai docenti di ruolo.
D'altronde, il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento attiene al livello qualitativo che deve essere, necessariamente, garantito dai docenti nello svolgimento delle attività di insegnamento loro demandate: un livello qualitativo che deve essere analogamente elevato, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa a tempo indeterminato, a tempo determinato per l'intera durata di un anno scolastico, ovvero a tempo determinato per supplenze brevi;diversamente argomentando, si giungerebbe a escludere per una parte degli studenti degli istituti scolastici statali – quelli interessati da supplenze di breve periodo – il diritto al medesimo livello qualitativo di insegnamento assicurato agli altri e ciò, evidentemente, non può essere.
In virtù di quanto appena osservato, l'Amministrazione convenuta deve essere condannata a mettere a disposizione delle parti ricorrenti la suddetta carta docente, o altro equipollente, così che ne possano fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Deve, dunque, essere accertato il diritto di per gli anni scolastici Parte_1
2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e di per gli anni Parte_2 scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23,per ciascuno in misura di € 500,00 annui.
In proposito si osserva, da un lato, che non può darsi luogo a una condanna di mero pagamento dell'importo corrispondente poiché, in questo modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza il vincolo funzionale di destinazione imposto dal
Legislatore proprio all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015;dall'altro, che l'importo di cui si discute non può essere maggiorato di interessi, in quanto – ex art. 2 D.P.C.M. 28 novembre 2016 – lo stesso è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori
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maggiorazioni, nemmeno ove venga utilizzato nell'anno successivo a quello di erogazione.
Da ultimo, si evidenzia quanto segue.
Con l'art. 15 D.L. 69/2023, rubricato “Disposizioni in materia di Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente - Caso ARES (2021) 5623843”, il Legislatore ha disposto che “
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa G R B, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. )e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 con l'Avv. LATINO ANGELO MARCO e l'Avv. DANIELA CESANA, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Monza, via F. Frisi n. 1
- RICORRENTE - contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 con l'Avv. CASO SIMONA e l'Avv. MONACO CATERINA, parte elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con sede in
Milano, via Freguglia n. 1
- RESISTENTE -
Oggetto: carta docenti ex art. 1 comma 121 della legge n. 107 del 13.07.15 richiesta dagli insegnanti con contratto a termine.
FATTO con ricorso depositato in data 24 luglio 2023, e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Como il
[...]
, per sentir accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del presente ricorso, disapplicati gli atti amministrativi ritenuti illegittimi e disapplicata, ove occorra, la normativa in contrasto con la direttiva europea citata in atti, 1) Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “carta elettronica” per
'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015 per i seguenti anni scolastici:
- per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, Parte_1
- per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, Parte_2 nonché anche per l'anno scolastico in corso 2022/2023 e per quello in corso nelle more della definizione del giudizio o per i diversi anni risultanti in corso di causa, per l'effetto;
2) Condannare parte convenuta ad attribuire o assegnare o comunque a mettere a disposizione di parte ricorrente la “carta elettronica” del valore nominale di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici di cui al punto 1) delle conclusioni e quindi:
- per l'importo di € 3.000,00 a favore di Parte_1
- per l'importo di € 2.000,00 a favore di , Parte_2
o la diversa somma maggiore o minore risultante in corso di causa;o, in via subordinata, condannare parte convenuta alla cessazione del comportamento discriminatorio denunciato con le modalità che il
Giudice riterrà di legge o di giustizia anche mediante la condanna al pagamento dell'importo di €
500,00 annui per ciascun anno scolastico di cui al punto 1) delle conclusioni a titolo di risarcimento del danno;3) Con interessi e/o rivalutazione dal dovuto al saldo;”
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
Si è costituito tardivamente in giudizio il Controparte_1
, eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al
[...] ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese. Con vittoria delle spese di lite.
Ritenuta la causa matura senza necessità di attività istruttoria, all'udienza del 27 giugno 2024, il Giudice invitava le parti alla discussione durante la quale la Difesa dei ricorrenti rinunciava alla domanda relativa al ricorrente , limitatamente Pt_1 all'a.s. 2017/2018;il Giudice all'esito pronunciava sentenza con motivazioni contestuali
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e sono insegnanti che, pacifico in Parte_1 Parte_2 giudizio, nel corso degli anni hanno svolto numerosi servizi in forza di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato.
In particolare, il ricorrente è dipendente del Parte_1 Controparte_1
, profilo docente di scuola secondaria di I grado, e al momento del deposito
[...] del ricorso svolgeva attività lavorativa presso la scuola S.M.S. “G. Puecher “- Erba
(CO) per 18 ore settimanali in virtù di contratto a termine con decorrenza dal
10.09.2022 e cessazione al 31.08.2023 (all.1). Nei precedenti anni scolastici, il ricorrente ha svolto attività lavorativa sempre nel profilo di Parte_1 docente e sempre con assunzione a termine: a) nell'anno scolastico 2017/18 presso la scuola S.M.S. “G. Puecher “- Erba (CO) dal 04.10.2017 al 31.08.2018 (all.2);b) nell'anno scolastico 2018/19 presso la scuola S.M.S. “G. Puecher “- Erba (CO) dal
20.09.2018 al 30.06.2019 (all.2);c) nell'anno scolastico 2019/20 presso la scuola
S.M.S. “Machiavelli” – Cadorago (CO) dal 17.09.2019 al 31.08.2020 (all.2);d) nell'anno scolastico 2020/21 presso la scuola S.M.S. “Anzani” – Cantù (CO) dal
11.09.2020 al 31.08.2021 (all.2);e) nell'anno scolastico 2021/22 presso la scuola
S.M.S. “G. Puecher “- Erba (CO) dal 07.09.2021 al 31.08.2022 (all.2).
La ricorrente è dipendente del Parte_2 Controparte_1
, profilo docente di scuola primaria, e al momento del deposito del ricorso
[...] svolgeva attività lavorativa presso la scuola Ponte Lambro (CO) per 24 ore settimanali, in virtù di contratto a termine con decorrenza dal 01.09.2022 e cessazione al 31.08.2023 (all.4);4. Nei precedenti anni scolastici, la ricorrente
[...] ha svolto attività lavorativa sempre nel profilo di docente e sempre con Parte_2 assunzione a termine: a) nell'anno scolastico 2019/20 presso la scuola Ponte Lambro
(CO) dal 23.09.2019 al 30.06.2020 (all.5);b) nell'anno scolastico 2020/21 presso la scuola Ponte Lambro (CO) dal 24.09.2020 al 31.08.2021 (all.5);c) nell'anno scolastico
2021/22 presso la scuola Ponte Lambro (CO) dal 20.09.2021 al 31.08.2022 (all.5).
Con il presente giudizio, i lavoratori si dolgono di esser stati espressamente e illegittimamente esclusi, in quanto titolari di contratti di lavoro a tempo determinato, dalla fruizione del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla Legge n. 107/2015.
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Concludono, quindi, come sopra precisato invocando la violazione del principio di non discriminazione
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Ai sensi dell'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_2
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
[...] professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma
124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il D.P.C.M. 23 settembre 2015 rubricato “modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” ha così individuato i destinatari della suddetta Carta elettronica: “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova” (art.2). Il successivo comma 4 ribadisce che “la Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”.
Il successivo D.P.C.M. del 28.11.2016 all'art 3, ha confermato che «la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari».
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Dalla lettura di tali disposizioni, emerge l'evidente esclusione dei docenti con contratto a tempo determinato dal novero dei destinatari della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente.
Sulla questione oggetto di causa, si è pronunziata la Corte di Giustizia Europea, nella causa C-450/21, con ordinanza resa in data 18 maggio 2022, a mezzo della quale ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del
28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente Controparte_1
a tempo determinato di tale il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR CP_1
500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
I Giudici Europei hanno evidenziato come, “ai sensi dell'articolo 282 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297 – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (supplemento ordinario alla GURI
n. 115, del 19 maggio 1994), l'aggiornamento delle conoscenze [sia] un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica”, e come “l'articolo 63 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, del 27 novembre 2007, preved[a], al comma 1, che l'amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizi”.
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La CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282
D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è “obbligatoria, permanente e strutturale”.
Considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio) comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro.
In questo senso, d'altronde, si è espresso il Consiglio di Stato con sentenza 16 marzo
2022, n. 1842, a mezzo della quale ha affermato che “spetta all'amministrazione pubblica
l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”, osservando: “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”
Il Giudice Amministrativo, peraltro, ha evidenziato come “…il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grav[i] su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere – come fa la sentenza appellata – che
l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”.
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Per l'effetto il Consiglio di Stato ha annullato il d.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre
2015, nonché il d.P.C.M. del 28 novembre 2016 che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge n. 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente.
I principi appena richiamati debbono trovare applicazione anche nel caso di specie, posto che non si ravvisa nessuna ragione obiettiva atta a giustificare un differente trattamento dell'odierna parte ricorrente rispetto ai docenti di ruolo.
D'altronde, il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento attiene al livello qualitativo che deve essere, necessariamente, garantito dai docenti nello svolgimento delle attività di insegnamento loro demandate: un livello qualitativo che deve essere analogamente elevato, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa a tempo indeterminato, a tempo determinato per l'intera durata di un anno scolastico, ovvero a tempo determinato per supplenze brevi;diversamente argomentando, si giungerebbe a escludere per una parte degli studenti degli istituti scolastici statali – quelli interessati da supplenze di breve periodo – il diritto al medesimo livello qualitativo di insegnamento assicurato agli altri e ciò, evidentemente, non può essere.
In virtù di quanto appena osservato, l'Amministrazione convenuta deve essere condannata a mettere a disposizione delle parti ricorrenti la suddetta carta docente, o altro equipollente, così che ne possano fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Deve, dunque, essere accertato il diritto di per gli anni scolastici Parte_1
2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e di per gli anni Parte_2 scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23,per ciascuno in misura di € 500,00 annui.
In proposito si osserva, da un lato, che non può darsi luogo a una condanna di mero pagamento dell'importo corrispondente poiché, in questo modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza il vincolo funzionale di destinazione imposto dal
Legislatore proprio all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015;dall'altro, che l'importo di cui si discute non può essere maggiorato di interessi, in quanto – ex art. 2 D.P.C.M. 28 novembre 2016 – lo stesso è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori
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maggiorazioni, nemmeno ove venga utilizzato nell'anno successivo a quello di erogazione.
Da ultimo, si evidenzia quanto segue.
Con l'art. 15 D.L. 69/2023, rubricato “Disposizioni in materia di Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente - Caso ARES (2021) 5623843”, il Legislatore ha disposto che “
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