Trib. Foggia, sentenza 13/01/2025, n. 96

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Foggia, sentenza 13/01/2025, n. 96
Giurisdizione : Trib. Foggia
Numero : 96
Data del deposito : 13 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, dopo l'udienza del giorno 12/12/2024, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza
ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 5811/2022 promossa da
AN DI ON rappr. e dif. dall' avv. DE MICHELE VINCENZO
contro
COMUNE DI FOGGIA
rappr. e dif. dagli avv.ti PARADISO ANGELA, ANTONELLA CARLOMAGNO E
RENATA FIORE
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 18.7.2022, la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere dipendente delle controparte sin dal 1° marzo 1996 con categoria C1, ha dedotto che: dal 2009 al 2014 è stata addetta allo Sportello unico attività produttive con mansioni d'istruttore amministrativo e dal 2014 al 2021 presso l'ufficio di gabinetto del Sindaco con mansioni d'istruttore amministrativo;
dal 7 maggio 2021 presta servizio presso l'Ufficio Museo civico con mansioni d'istruttore amministrativo e inquadramento nella categoria C6;
con verbale del 24.5.2021
l'U.P.D. del Comune di Foggia, preso atto dell'ordinanza Applicativa della Misura
Interdittiva della Sospensione dell'Esercizio di Pubblici Uffici o Servizi nr.
11993/2020 RGNR nr. 3387/2021 R.G. G.I.P. emessa in data 20.05.2021 dal
Tribunale di Foggia - Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari, disponeva la sospensione, a decorrere dal 21.5.2021 dall'esercizio del pubblico ufficio o servizio


di dipendente del comune di Foggia, per la durata di 10 (dieci) mesi;
con il medesimo verbale, l'U.P.D. preso atto della contestazioni in sede penale, aventi rilevanza disciplinare per violazione dell'art.59, comma 9, punto 2, lettere b) ed e) del CCNL 2018, oltre che per violazione del codice di comportamento di cui al
D.P.R. n. 62/2013 sospendeva, ai sensi dell'art. 55 ter, comma 1 del D.Lgs. n.
165/2001
il procedimento disciplinare fino alla definizione del procedimento penale;
con successivo provvedimento del 23 febbraio 2022 prot.ris. n.14/2022 l'U.P.D. confermava la sospensione del procedimento disciplinare di cui alla contestazione del 24 maggio 2021 prot.ris. n.60 a carico della ricorrente, prolungando anche la sospensione cautelare della lavoratrice dal servizio e dalla retribuzione per la durata di anni due con decorrenza giuridica ed economica dal 20 marzo 2022, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 61 del CCNL del 21.5.2018 Funzioni
Locali e dell'art. 55-ter D.Lgs. n.165/2001.
La ricorrente, quindi, denunciata la violazione dell'art. 55-bis, comma 4, 2°, 5° e 6° capoverso del D.Lgs. n.165/2001;
dell'art.2, comma 1
, del d.lgs. n.188/2021;
dell'art. 16, comma 1, lettera 1-quater, del d.lgs. n.165/2001, ha rassegnato le seguenti conclusioni: "1. dichiarare la nullità dell'intero procedimento disciplinare promosso nei confronti della ricorrente di cui alla contestazione del 24 maggio 2021 prot.ris.
n.60 dell'U.P.D. del Comune di Foggia, compreso il provvedimento U.P.D. del 23 febbraio 2022 prot.ris. n.14/2022;

2. per l'effetto, dichiarare illegittima la sospensione cautelare dal lavoro per la durata di 24 mesi a decorrere dal 20 marzo 2022 disposta con il provvedimento
U.P.D. del 23 febbraio 2022 prot.ris. n.14/2022, con conseguente immediato ripristino del rapporto di lavoro della Dott.ssa Di ON IO DA con la riammissione in servizio e la corresponsione della integrale retribuzione spettante per il periodo dal 21 marzo 2022, al netto degli assegni alimentari corrisposti medio tempore, fino all'effettiva ripresa dell'attività lavorativa, con la regolarizzazione contributiva ed assicurativa e gli accessori di legge;

3. disporre a carico del Comune di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, l'obbligo di rettifica della illegittima indicazione come colpevole della dott.ssa Di ON IO DA come la persona sottoposta a indagini, ai sensi dell'art.2, comma 2, d.lgs. n.188/2021, contenuta nel provvedimento U.P.D. del 23 febbraio 2022 prot.ris. n.14/2022, dandone idonea pubblicità della rettifica e
dell'annullamento del procedimento disciplinare e della sospensione temporanea dal servizio;" vinte le spese di lite.
Il Comune di Foggia, regolarmente costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza dell'avversa domanda, chiedendone il rigetto integrale.
La causa, di natura documentale, è stata rinviata per la decisione all'udienza del
12.12.2024, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. quindi, previa acquisizione delle note per la trattazione scritta, la causa è stata decisa con il deposito della presente sentenza.
Orbene, la domanda è infondata e pertanto non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Innanzitutto, la contestazione di addebito disciplinare di cui al verbale U.P.D. del
24.5.20221 prot.ris. n.60, costituente atto di avvio del procedimento disciplinare, appare rispettosa della disciplina dettata dall'art. 55bis del D.lgs 165/2001, ed più in particolare del diritto di difesa del lavoratore.
Giova innanzitutto, per maggiore comprensione, riportare il teste del ridetto verbale del 24.5.2021 prot.ris. n.60, ove si legge testualmente: con nota prot. ris. 58 del
21/05/2021, pervenuta mezzo @pec, la GO di Foggia ha notificato all'ente quanto testualmente si riporta: "...Al fine di dare opportuna esecuzione a quanto disposto dalla Autorità Giudiziaria si comunica che l'impiegata comunale Di ON
IO DA, in oggetto richiamata, colpita da Ordinanza Applicativa della
Misura Interdittiva della Sospensione dell'Esercizio di Pubblici Uffici o Servizi nr.
11993/2020 RGNR nr. 3387/2021 R.G. G.I.P. emessa in data 20.05.2021 dal
-
Tribunale di Foggia Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari, a partire
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dalla data odierna è destinataria di provvedimento che dispone la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio o servizio di dipendente del comune di Foggia, ragion per cui la medesima viene interdetta, per la durata di 10
(dieci) mesi, da tutte le attività ad esso inerenti.";

• alcune testate giornalistiche riportano la notizia che Daniela Di Donna, dipendente del Comune di Foggia e moglie del Sindaco dimissionario NC
LA, è indagata per il reato di corruzione...".».
«CONTESTA
alla Sig.ra DI ON IO DA, dipendente del Comune di Foggia, profilo professionale di istruttore amministrativo C1/C5, il comportamento descritto in premessa evidenziando che, se comprovato, assumerebbe rilevanza disciplinare per
violazione dell'art.59, comma 9, punto 2, lettere b) ed e) del CCNL 2018, oltre che per violazione del codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013.
CONSIDERATO che questo U.P.D., allo stato, non è in possesso di elementi sufficienti per istruire il procedimento disciplinare, né è in possesso di poteri istruttori tali da poter accertare in via autonoma la rilevanza disciplinare della condotta medesima prescindendosi dall'istruttoria penale e dai suoi sviluppi;

RITENUTO, per quanto esposto, che per la complessità e gravità dei fatti oggetto del procedimento penale a carico della dipendente DI ON IO DA, sussistano fondate motivazioni per attendere l'esito del predetto procedimento penale per giungere alla definizione anche del presente procedimento disciplinare come previsto dall'art. 55 ter, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 introdotto dal D. Lgs.
n. 150/2009,
VISTO il D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 che ha apportato modifiche alla procedura disciplinare prevista dall'art. 55 e seguenti del D.Lgs. n. 165 del 2001 ed in particolare alla procedura riguardante la connessione tra procedimento penale e procedimento disciplinare;

VISTO altresì il vigente CCNL 2016-2018 del 21 maggio 2018;

SOSPENDE
il presente procedimento disciplinare fino all'emanazione della sentenza definitiva ai sensi dell'art. 55 ter del D.Lgs. n. 165/2001 introdotto dal D.Lgs. n. 150/2019, contestualmente avvertendo la Sig.ra DI ON IO DA che, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, questo Ufficio potrà, comunque, riprendere il presente procedimento ed adottare il provvedimento conclusivo qualora giunga in possesso di elementi nuovi, sufficienti per concludere il presente procedimento, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non definitivo e ferme restando la sopravvenienza di evidenze oggettive che pongano l'Ufficio in condizione di valutare la rilevanza delle condotte in argomento ai fini della configurazione delle stesse sotto il profilo disciplinare indipendente dall'esito del procedimento penale.
DA'ATTO
dell'intervenuto provvedimento giudiziale di sospensione dai pubblici uffici o servizi
a decorrere dalla data del 21/05/2021, con conseguente privazione della retribuzione, anche ai sensi dell'art. 61, comma 2, del medesimo CCNL invitando,
contestualmente, il Servizio Personale ad adottare gli atti conseguenziali».”.
Passando all'analisi del quadro normativo di riferimento, appare opportuno trascrivere, nella parte che qui rileva, la disciplina dettata dall'art. 55 bis D.Lgs.
n.165/2001
che regola le forme e i termini del procedimento disciplinare dei pubblici dipendenti:
«[...] 2. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità. [...]

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali é prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza
e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento
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