Trib. Torino, sentenza 09/12/2024, n. 6241
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Testo completo
N. R.G. 21065/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est.
Dr.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21065/2022 avente per oggetto: separazione personale promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Falco Denise, in forza di procura Parte_1 speciale in atti ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. Finello Gianluca, in forza di procura speciale in Controparte_1 atti resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente (come da verbale d'udienza del 3.7.2024): come da memoria integrativa ed istanze istruttorie reiterate
Per parte resistente (come da verbale d'udienza del 3.7.2024): come da foglio di PC depositato il 03.07.2024
Per il PM: nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 8
I signori e contraevano Parte_1 Controparte_1 matrimonio il 15.3.2018 in Santo Domingo (Repubblica Dominicana) regolarmente trascritto in Italia.
Dal matrimonio sono nati i figli: , il 25.10.2019 e , il 31.12.2020. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 11/11/2022, chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito. Chiedeva, inoltre, disporsi l'affidamento condiviso dei figli con collocazione abitativa presso il proprio domicilio, l'assegnazione a sé della casa coniugale, la regolamentazione delle visite padre-figli e la previsione di un contributo per il mantenimento proprio di E. 300 al mese e dei figli di E. 600 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con memoria difensiva depositata il 20.1.2023, si costituiva in giudizio CP_1
non opponendosi alla domanda di separazione ma chiedendone l'addebito alla moglie.
[...]
Instava, a sua volta, per l'affidamento condiviso dei figli con collocazione abitativa presso il proprio domicilio, per la regolamentazione delle visite madre-figli e per l'assegnazione a sé della casa coniugale;
in via subordinata, per la collocazione dei figli presso la madre, per la regolamentazione delle visite padre-figli e per la previsione di un contributo a suo carico per il mantenimento della moglie di E. 200 al mese per il tempo occorrente per il reperimento di un'occupazione lavorativa e per il mantenimento dei figli di E. 400 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie. Chiedeva, inoltre, che fosse fatto divieto alla controparte di pubblicare video e fotografia ritraenti i minori senza il suo consenso.
Avanti al Presidente del Tribunale, all'udienza in data 1.02.2023, venivano sentite le parti ed all'esito venivano autorizzate a vivere separate. Con ordinanza del 23.02.2023 il Presidente disponeva il passaggio alla fase istruttoria, assumendo i provvedimenti provvisori ed urgenti.
Avanti al G.I. nominato le parti si costituivano ed integravano le proprie difese.
Venivano concessi i termini ex art. 183.6 cpc e con ordinanza del 9.11.2023 venivano parzialmente ammesse le istanze istruttorie, veniva respinta l'istanza di modifica dell'ordinanza presidenziale formulata dal resistente, veniva disposta la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte dei Servizi di territorio e veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni con termine alle parti per il deposito della documentazione reddituale aggiornata.
All'udienza del 03.07.2024 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe indicate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusioni e delle memorie di replica.
***
Sulle istanze istruttorie
Si ribadisce l'inammissibilità delle istanze istruttorie reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni per i motivi già esposti dal GI con ordinanza del 9.11.2023 che si condividono e qui richiamano integralmente.
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione è accoglibile poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art.
151 co. 1 cc.
Le stesse domande e difese svolte dalle parti evidenziano insanabili contrasti insorti tra le stesse tali da far ritenere provato il venir meno dell'affectio coniugalis: i coniugi vivono separati ormai da tempo e dal comportamento, anche processuale, tenuto nel corso degli anni si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe più tollerabile.
pagina 2 di 8 Sulle domande di addebito
Le parti hanno formulato reciproche domande di addebito della separazione.
La ricorrente ha motivato la richiesta di addebito, assumendo che il marito abbia tenuto nei di lei confronti condotte vessatorie intese a limitarla nei movimenti e nella ricerca di un'occupazione lavorativa e, dunque, nel conseguimento di un'indipendenza economica. Ha allegato, in particolare, che il marito si è rifiutato di contribuire al pagamento del corso che ella avrebbe dovuto iniziare nel 2019 per assistente di asilo nido presso la scuola Dante Alighieri, che le avrebbe imposto dei vincoli di orario nell'iscrizione a scuola dei figli tali da non consentirle di svolgere un'attività lavorativa, che non le avrebbe consegnato, nonostante le plurime richieste, le chiavi di casa così limitandola negli spostamenti. Ha, altresì, lamentato la forte ingerenza nella vita della coppia della suocera.
Il resistente ha contestato le deduzioni avversarie, negando di aver mai impedito alla controparte di reperire un'occupazione lavorativa e, anzi, assumendo di averla incentivata al lavoro. Ha rilevato come l'intera gestione economica della famiglia gravasse esclusivamente su di lui e come abbia sempre provveduto a tutte le necessità familiari, versando alla moglie anche importi mensili per provvedere a sue spese personali. Ha domandato l'addebito della separazione alla moglie, assumendo di aver subito continui maltrattamenti psicologici e morali da parte della consorte, interessata soltanto al denaro.
Entrambe le domande di addebito della separazione sono infondate.
Non è provato che il abbia limitato l'indipendenza economica della moglie né che CP_1 l'abbia costretta a vivere in condizioni di ristrettezza o di sudditanza economica.
I capi di prova orale dedotti dalla ricorrente nella memoria ex art. 186.6 n. 2 cpc -lo si ribadisce- sono del tutto generici, valutativi ed in parte irrilevanti, così come già rilevato dal GI con ordinanza del
GI del 9.11.23.
La circostanza che il non abbia inteso contribuire nel 2019 al pagamento del corso per CP_1 assistente di asilo nido della moglie, quand'anche provata, non sarebbe di per sé certamente sufficiente, per la singolarità dell'episodio, a comprovare la volontà del resistente di limitare la moglie nel conseguimento di un'indipendenza economica durante la vita matrimoniale.
Quanto all'assunto che il abbia imposto dei vincoli d'orario all'iscrizione a scuola dei CP_1 figli per impedire alla moglie di svolgere un'attività lavorativa, trattasi di allegazione indimostrata. In senso contrario depongono, anzi, i moduli di iscrizione scolastica prodotti dal resistente sub docc. 6 e 7 che risultano sottoscritti, il primo, dalla ricorrente (salva l'accettazione del regolamento d'asilo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est.
Dr.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21065/2022 avente per oggetto: separazione personale promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Falco Denise, in forza di procura Parte_1 speciale in atti ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. Finello Gianluca, in forza di procura speciale in Controparte_1 atti resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente (come da verbale d'udienza del 3.7.2024): come da memoria integrativa ed istanze istruttorie reiterate
Per parte resistente (come da verbale d'udienza del 3.7.2024): come da foglio di PC depositato il 03.07.2024
Per il PM: nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 8
I signori e contraevano Parte_1 Controparte_1 matrimonio il 15.3.2018 in Santo Domingo (Repubblica Dominicana) regolarmente trascritto in Italia.
Dal matrimonio sono nati i figli: , il 25.10.2019 e , il 31.12.2020. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 11/11/2022, chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito. Chiedeva, inoltre, disporsi l'affidamento condiviso dei figli con collocazione abitativa presso il proprio domicilio, l'assegnazione a sé della casa coniugale, la regolamentazione delle visite padre-figli e la previsione di un contributo per il mantenimento proprio di E. 300 al mese e dei figli di E. 600 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con memoria difensiva depositata il 20.1.2023, si costituiva in giudizio CP_1
non opponendosi alla domanda di separazione ma chiedendone l'addebito alla moglie.
[...]
Instava, a sua volta, per l'affidamento condiviso dei figli con collocazione abitativa presso il proprio domicilio, per la regolamentazione delle visite madre-figli e per l'assegnazione a sé della casa coniugale;
in via subordinata, per la collocazione dei figli presso la madre, per la regolamentazione delle visite padre-figli e per la previsione di un contributo a suo carico per il mantenimento della moglie di E. 200 al mese per il tempo occorrente per il reperimento di un'occupazione lavorativa e per il mantenimento dei figli di E. 400 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie. Chiedeva, inoltre, che fosse fatto divieto alla controparte di pubblicare video e fotografia ritraenti i minori senza il suo consenso.
Avanti al Presidente del Tribunale, all'udienza in data 1.02.2023, venivano sentite le parti ed all'esito venivano autorizzate a vivere separate. Con ordinanza del 23.02.2023 il Presidente disponeva il passaggio alla fase istruttoria, assumendo i provvedimenti provvisori ed urgenti.
Avanti al G.I. nominato le parti si costituivano ed integravano le proprie difese.
Venivano concessi i termini ex art. 183.6 cpc e con ordinanza del 9.11.2023 venivano parzialmente ammesse le istanze istruttorie, veniva respinta l'istanza di modifica dell'ordinanza presidenziale formulata dal resistente, veniva disposta la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte dei Servizi di territorio e veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni con termine alle parti per il deposito della documentazione reddituale aggiornata.
All'udienza del 03.07.2024 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe indicate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusioni e delle memorie di replica.
***
Sulle istanze istruttorie
Si ribadisce l'inammissibilità delle istanze istruttorie reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni per i motivi già esposti dal GI con ordinanza del 9.11.2023 che si condividono e qui richiamano integralmente.
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione è accoglibile poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art.
151 co. 1 cc.
Le stesse domande e difese svolte dalle parti evidenziano insanabili contrasti insorti tra le stesse tali da far ritenere provato il venir meno dell'affectio coniugalis: i coniugi vivono separati ormai da tempo e dal comportamento, anche processuale, tenuto nel corso degli anni si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe più tollerabile.
pagina 2 di 8 Sulle domande di addebito
Le parti hanno formulato reciproche domande di addebito della separazione.
La ricorrente ha motivato la richiesta di addebito, assumendo che il marito abbia tenuto nei di lei confronti condotte vessatorie intese a limitarla nei movimenti e nella ricerca di un'occupazione lavorativa e, dunque, nel conseguimento di un'indipendenza economica. Ha allegato, in particolare, che il marito si è rifiutato di contribuire al pagamento del corso che ella avrebbe dovuto iniziare nel 2019 per assistente di asilo nido presso la scuola Dante Alighieri, che le avrebbe imposto dei vincoli di orario nell'iscrizione a scuola dei figli tali da non consentirle di svolgere un'attività lavorativa, che non le avrebbe consegnato, nonostante le plurime richieste, le chiavi di casa così limitandola negli spostamenti. Ha, altresì, lamentato la forte ingerenza nella vita della coppia della suocera.
Il resistente ha contestato le deduzioni avversarie, negando di aver mai impedito alla controparte di reperire un'occupazione lavorativa e, anzi, assumendo di averla incentivata al lavoro. Ha rilevato come l'intera gestione economica della famiglia gravasse esclusivamente su di lui e come abbia sempre provveduto a tutte le necessità familiari, versando alla moglie anche importi mensili per provvedere a sue spese personali. Ha domandato l'addebito della separazione alla moglie, assumendo di aver subito continui maltrattamenti psicologici e morali da parte della consorte, interessata soltanto al denaro.
Entrambe le domande di addebito della separazione sono infondate.
Non è provato che il abbia limitato l'indipendenza economica della moglie né che CP_1 l'abbia costretta a vivere in condizioni di ristrettezza o di sudditanza economica.
I capi di prova orale dedotti dalla ricorrente nella memoria ex art. 186.6 n. 2 cpc -lo si ribadisce- sono del tutto generici, valutativi ed in parte irrilevanti, così come già rilevato dal GI con ordinanza del
GI del 9.11.23.
La circostanza che il non abbia inteso contribuire nel 2019 al pagamento del corso per CP_1 assistente di asilo nido della moglie, quand'anche provata, non sarebbe di per sé certamente sufficiente, per la singolarità dell'episodio, a comprovare la volontà del resistente di limitare la moglie nel conseguimento di un'indipendenza economica durante la vita matrimoniale.
Quanto all'assunto che il abbia imposto dei vincoli d'orario all'iscrizione a scuola dei CP_1 figli per impedire alla moglie di svolgere un'attività lavorativa, trattasi di allegazione indimostrata. In senso contrario depongono, anzi, i moduli di iscrizione scolastica prodotti dal resistente sub docc. 6 e 7 che risultano sottoscritti, il primo, dalla ricorrente (salva l'accettazione del regolamento d'asilo
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