Trib. Cremona, sentenza 07/03/2024, n. 63

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cremona, sentenza 07/03/2024, n. 63
Giurisdizione : Trib. Cremona
Numero : 63
Data del deposito : 7 marzo 2024

Testo completo

N. 315/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO

in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. M M M, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. C, presso lo Studio del quale in Cremona, via Belcavezzo n. 7, è elettivamente domiciliato


- RICORRENTE -

contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
Oggetto: Differenze retributive.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14 giugno 2023, , ammesso al Parte_1 patrocinio a spese dello Stato, ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di
Cremona – Sezione Lavoro – la Controparte_1
per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
accogliere la domanda proposta quanto al pagamento della somma maturata dal ricorrente per totali € 1.430,00 oltre agli interessi di legge ed alla rivalutazione monetaria previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge e disattesa ogni contraria istanza anche in via istruttoria ed incidentale.
Si chiede che l'On.le Tribunale abbia a emettere la relativa sentenza unitamente al riconoscimento delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio oltre alle spese generali 15%, e agli oneri contributivi e fiscali come per legge in favore dell'Erario”.
Non si è costituita la Controparte_1 dichiarata contumace all'udienza del 14 novembre 2023.
Con note depositate in data 16 dicembre 2024, previa autorizzazione del
Tribunale ai sensi dell'art. 281decies, co. 4, c.p.c., il ricorrente ha formulato istanze istruttorie integrative.
All'udienza del 6 febbraio 2024, il nuovo Giudice designato ha invitato parte ricorrente a depositare un conteggio illustrativo dei calcoli sottesi alla ricostruzione delle buste paga prodotte e ha rinviato la causa all'udienza del 5 marzo 2024.
All'udienza del 5 marzo 2024, pertanto, ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale ha invitato il procuratore del ricorrente alla discussione e, all'esito, ha deciso come da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a 60 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla legge
133/2008.
*** * ***
1. A fondamento del ricorso, ha premesso di avere Parte_1 lavorato presso la convenuta in forza di un contratto di tirocinio con regolare progetto formativo individuale, stipulato in data 20 giugno 2022 e con scadenza fissata al 19 dicembre 2022.
Ha dedotto, tuttavia, che in data 27 ottobre 2022 il legale rappresentante della lo avrebbe allontanato dal Controparte_1 luogo di lavoro con violenza e minaccia, impedendogli di proseguire il rapporto e omettendo, conseguentemente, di corrispondere gli emolumenti dovuti per le due mensilità di novembre e dicembre 2022, pari a complessivi € 1.430,00.
Ha precisato, infine, di essersi dovuto sottoporre a un intervento chirurgico alla mano e di avere percepito l'indennità l' in forza di provvedimento in data 15 Org_1 marzo 2023, affermando, da ultimo, di avere proposto denuncia-querela nei confronti del titolare della convenuta in merito alla riferita aggressione.
Su tali premesse ha, quindi, chiesto il pagamento delle retribuzioni asseritamente non corrisposte, per € 1.430,00.
*** * ***
2. La domanda non può trovare accoglimento.
*
2 2.1. A fondamento dell'azione, il ricorrente ha prodotto il contratto regolatore del rapporto di tirocinio, dal quale si evince che lo stesso, attivato in data 20 giugno
2022, sarebbe dovuto cessare il 19 dicembre 2022 (doc. 3, fascicolo ricorrente).
Ha dedotto, quindi, di essere stato estromesso dal titolare dell'azienda in data 27 ottobre 2023, instando per gli emolumenti pattuiti fino alla scadenza naturale.
La ricostruzione operata sul punto dall'attore, tuttavia, risulta contraddetta dalla stessa documentazione versata in atti, oltre che, comunque, sfornita di prova.
In primo luogo, infatti, si deve rilevare che tra gli allegati alla denuncia-querela prodotta (cfr. doc. 10) vi è una mail inviata dalla convenuta in data 25 novembre
2022, avente il seguente tenore letterale: “Gent.mo buonasera // A Parte_1 seguito del suo comportamento tenuto il giorno 27/10 e prendendo atto della Sua volontà di non proseguire, Le comunico il termine del tirocinio presso a partire Controparte_1 dal 28/11/2022”.
Ebbene, non pare potersi dubitare che la comunicazione in oggetto abbia avuto
l'effetto di anticipare al 28 novembre 2022 la data di formale cessazione del rapporto, di talché, in mancanza di specifica impugnativa o contestazione, nulla deve ritenersi dovuto per il periodo successivo a tale momento e fino al termine originario del 19 dicembre 2022.
Il ricorrente, del resto, non ha contestato la natura del rapporto né ha impugnato il provvedimento di modifica del termine finale del tirocinio, cosicché la domanda, in relazione al mese di dicembre, risulta senz'altro infondata.
La stessa, peraltro, deve essere rigettata anche con riferimento agli emolumenti pretesi per il mese di novembre 2022.
Al riguardo, si deve osservare che non ha provato - come Parte_1 sarebbe stato suo onere fare – di essere stato allontanato oralmente dal datore di lavoro né, invero, avrebbe potuto farlo a mezzo delle istanze istruttorie integrative formulate: queste ultime, infatti, erano evidentemente inammissibili, in quanto, da una parte, miravano a ottenere le dichiarazioni ricevute de relato actoris da tale
e, dall'altra, avevano per oggetto la generica conferma che “il sig. Persona_1 dipendente della ha interrotto il proprio lavoro alla data del Parte_1 CP_1
27/10/2022”;
nulla, invece, sarebbe stato precisato sulla dedotta iniziativa datoriale.
3
Del resto, non può trascurarsi che la ricostruzione offerta appare incidentalmente smentita anche dalle sit prodotte (cfr. produzione del 16 novembre 2023, docc. 12 e
13).
In particolare, si evidenzia che un collega del ricorrente, aveva dichiarato Per_2 agli operanti che - a seguito di un diverbio con il titolare, relativo al mancato pagamento di precedenti mensilità - “il sig. , in evidente stato di alterazione, Pt_1 riferiva con tono acceso al sig. che avrebbe sospeso la sua prestazione lavorativa e che Per_3 sarebbe andato via. Questo veniva detto mentre si recava nello spogliatoio. (…) Ricordo solo che poco dopo ho udito un paio di colpi metallici ed il sig. che, dirigendosi verso l'esterno, Pt_1 lamentava un dolore alla mano. Chiedendo cosa fosse successo, mi rispondeva che forse si era rotto la mano e che si stava recando al Pronto Soccorso. In tale circostanza non specificava come si era fatto male;
ricordo però che giungeva il sig. il quale, mi riferiva le testuali parole:”ma questo Per_3 non è normale, ha dato due pugni all'armadietto metallico e si è fatto male”…
”.
Ebbene, le dichiarazioni appena trascritte – che trovano un riscontro nella missiva di cessazione anticipata inviata dalla convenuta e risultano rese da uno dei soggetti indicati a testimoni nel presente giudizio – confermano, al più, che fu proprio il lavoratore a decidere di abbandonare l'azienda in data 27 ottobre 2022, cosicché, venuta meno la sinallagmaticità della prestazione, nessuna obbligazione di pagamento poteva ritenersi sussistente in capo alla società convenuta.
Né può trascurarsi, sotto altro profilo, che il ricorrente, a seguito dell'evento per cui è causa, ha beneficiato della copertura assicurativa , giusta pratica n. Org_1
518277222 (cfr. doc. 9), percependo l'indennità per inabilità temporanea assoluta nel periodo compreso dal 31 ottobre 2022 al 22 febbraio 2023;
poiché, peraltro, nessuna domanda a titolo differenziale è stata avanzata nei confronti del datore nel presente giudizio, la richiesta di pagamento degli emolumenti relativi al periodo deve essere ulteriormente rigettata.
*
In definitiva, tenuto conto della cessazione anticipata del rapporto e, comunque, della volontà del lavoratore di sospendere e rifiutare di rendere la prestazione, nonché dell'erogazione - nell'intero periodo considerato - dell'indennità per Org_1 inabilità temporanea assoluta, nessuna retribuzione risulta dovuta in favore del ricorrente in relazione ai mesi per cui è causa.
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Il ricorso, pertanto, deve essere respinto.
*** * ***
3. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza.
Stante la contumacia della convenuta, risultata vittoriosa, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite nei rapporti tra le parti.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
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