Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 57

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 57
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 57
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

R.G. N. 3244/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta IENZI Presidente
Cecilia PRATESI Giudice rel.
Stefania CIANI Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3244/2024 , vertente
TRA
ALERMO (PA), 08/11/1984), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
LOMBARDI GIORGIO;

ricorrente
E
(ROMA (RM), 09/10/1992), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
LACARIA SAVERIA¸
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
, ha proposto ricorso al fine di regolamentare le condizioni di affidamento Parte_1
e mantenimento della figlia minore , nata il [...] in [...] relazione con PE
. Controparte_1
Le parti sono comparse in data 07.11.2024, dinnanzi al Giudice Onorario delegato dal GD al fine di espletare il tentativo di conciliazione, ed in quella sede hanno raggiunto un accordo alle condizioni come di seguito indicate:
“1) la figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori;
le decisioni di PE
maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo fra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità e aspirazioni, mentre, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità potrà essere esercitata separatamente;

2) la figlia minore risiederà presso la madre, mentre l'altro genitore potrà vederla e tenerla con sé quando vorrà previo accordo con il genitore collocatario e, comunque, in caso di disaccordo:
- a fine settimana alternati, dalle ore 9,00 del sabato alla domenica sera, con riaccompagno
a casa della madre entro le ore 20,30, nonché nella stessa settimana, dall'uscita di scuola del lunedi con riaccompagno a casa della madre entro le ore 20,30 ed il mercoledi dall'uscita di scuola con pernotto e accompagno a scuola il giorno seguente;

- per tre pomeriggi a settimana (lunedi, mercoledi e giovedi), dall'uscita da scuola sino alle ore 20.30, salvo il mercoledi con
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi