Trib. Napoli, sentenza 17/06/2024, n. 4529
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa M V C in funzione di giudice del lavoro, assegnato il termine perentorio del 13.6.2024 per il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa recante il n. 1576/2023 R.G. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. F G Parte_1
ricorrente
E
, in persona del p.t. e Controparte_1 CP_2 [...]
, rappresentati e difesi ex art. 417 bis c.p.c. dal funzionario Controparte_3 dott. V R;
resistenti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.1.2023, il ricorrente in epigrafe – premesso di essere dipendente a tempo indeterminato del dall'a.s. 2015/16 e di prestare servizio in qualità Controparte_1 di docente di scuola secondaria di secondo grado presso l'istituto Tecnico Commerciale Statale
“Pareto” di Pozzuoli – deduceva che prima della sua assunzione a tempo indeterminato aveva prestato servizio in virtù di plurimi e continuativi contratti di lavoro a tempo determinato.
Lamentava che - nel corso di tali anni scolastici - aveva sempre percepito lo stipendio iniziale, corrispondente ad un'anzianità di anni zero, e che non aveva mai ottenuto alcun incremento retributivo legato all'anzianità di servizio maturata proprio in ragione dei predetti rapporti di lavoro a tempo determinato, nonostante che i CCNL del Comparto Scuola prevedessero una progressione economica articolata in posizioni stipendiali corrispondenti ad altrettante fasce di anzianità di servizio. Aggiungeva che con sentenza resa dall'intestato Tribunale n. 2062/2016, passata in giudicato, era stato accertato il suo diritto a vedersi riconosciuta l'anzianità lavorativa maturata in forza dei contratti a termine predetti ai fini della progressione economica attribuita dai CCNL ai dipendenti di ruolo ed il era stato “condannato al pagamento delle differenze retributive maturate, CP_1 maggiorate di interessi, nei limiti della prescrizione quinquennale tempestivamente eccepita dal convenuto;notando che il primo atto interruttivo è stato la notifica del ricorso intervenuta –come risulta dalla produzione di parte convenuta - il 21.3.13 . Sono pertanto prescritte le differenze retributive maturate in data anteriore al 21.3.08”. Deduceva che il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, recepito con Direttiva 1999/79/CE del Consiglio del 28.6.1999 –posto a fondamento della sentenza n.2062/2016 citata – era applicabile anche in relazione al trattamento stipendiale corrispostogli fino alla sua effettiva immissione in ruolo avvenuta con decorrenza economica dall'1.7.2016. Il ricorrente argomentava, quindi, di avere diritto a percepire la posizione stipendiale corrispondente alla fascia di anzianità 3-8 anni a partire da Novembre 2006, avendo compiuto a quella data l'anzianità di anni 3 (pari a 1095 giorni di servizio), e quella corrispondente alla fascia di anzianità 9-14 anni da settembre 2014, avendo a quella data compiuto l'anzianità di anni 9 (pari a 3285 giorni di servizio effettivo, escluso l'anno 2013.
Precisava di aver percepito, invece, la posizione stipendiale corrispondente alla fascia 9-14 anni solo dal mese di Settembre 2016;agìva, pertanto, in giudizio per sentir accertare il suo diritto a percepire le posizioni stipendiali corrispondenti alle corrette fasce di anzianità e con le decorrenze come dianzi indicate e per sentir condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento, in suo favore, della somma di euro 13.553,26 a titolo di differenze retributive maturate per il periodo da
Marzo 2008 ad agosto 2016, come quantificata nei conteggi di cui al ricorso, con vittoria di spese di lite ed attribuzione. Il resistente, costituitosi in giudizio, eccepiva preliminarmente il proprio difetto di CP_1 legittimazione passiva in favore dell'istituzione scolastica che aveva provveduto ad effettuare la ricostruzione di carriera del ricorrente;eccepiva, inoltre, la nullità del ricorso in quanto formulato genericamente.
Nel merito, contestava diffusamente le avverse difese concludendo per il rigetto del ricorso;in subordine, eccepiva la prescrizione quinquennale del diritto azionato alla luce del primo atto interruttivo rappresentato dalla notifica dell'odierno ricorso ed impugnava i conteggi depositati da controparte.
La causa veniva inizialmente rinviata ex art. 309 e poi, fissato il termine perentorio del 13.6.2024 per il deposito di note scritte ex art.127 ter ed avendo parte ricorrente espletato l'incombente, la causa veniva decisa con la presente sentenza che veniva depositata telematicamente.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione sollevata dalla amministrazione resistente di difetto di legittimazione passiva per essere legittimato a stare in giudizio l'istituto scolastico di appartenenza della ricorrente. Deve, piuttosto, essere affermata la legittimazione passiva del convenuto che è l'unico CP_1 soggetto legittimato a resistere nel presente giudizio. Sul punto, va richiamato il consolidato principio secondo cui “il personale docente degli istituti statali di istruzione superiore - che costituiscono organi dello Stato muniti di personalità giuridica ed inseriti nell'organizzazione statale - si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato e non con i singoli istituti, che sono dotati di mera autonomia amministrativa per la realizzazione dei fini di istruzione pubblica. …(Anche) gli istituti tecnici operano nell'ambito organizzatorio dello Stato con connotazione di enti strumentali perché istituiti per la realizzazione di fini che sono principalmente di interesse generale e costituiscono un'articolazione funzionale nell'ambito della amministrazione centrale della pubblica istruzione. Del resto … è sufficiente richiamare il contenuto degli artt. 34 e segg. della legge 15 giugno 1931, n. 889, concernenti: a) l'estensione agli insegnati di ruolo degli istituti d'istruzione tecnica delle disposizioni sullo stato giuridico degli istituti di istruzione inedia, classica, scientifica e magistrale;
b) la disciplina dei concorsi per l'accesso all'insegnamento;c) la disciplina della nomina e dei trasferimenti del suddetto personale;da dette norme risulta in modo non equivoco l'inserimento degli insegnanti degli istituti tecnici nella organizzazione statale, anche con riferimento al loro stato giuridico” (cfr. Cass. n. 6372/11;Cass. n.9742/1997, n. 9742). La materia del personale delle Amministrazioni scolastiche e, quindi, ciò che attiene alla assunzione, inquadramento e sviluppo professionale di detto personale, esula dall'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica degli istituti scolastici per come riconosciuta dall'art. 21 l. n° 59/97 e dal d.P.R. n° 275/99 che, invece, riguarda la più limitata materia dell'utilizzazione delle risorse umane al fine di assicurare l'efficienza del servizio scolastico anche quanto alla preparazione della cd. offerta formativa dei singoli istituti.
Invece, in materia di assunzione, inquadramento e sviluppo professionale del personale scolastico i
Dirigenti preposti alle singole Istituzioni Scolastiche agiscono quali come organi del
[...]
e perciò deputati al compimento di atti esterni da imputarsi – in virtù del Controparte_4 principio generale dell'immedesimazione organica - al medesimo che, quindi, ne è CP_1 responsabile.
Nel merito, il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
La pretesa azionata trae origine dalla sentenza n.2062/2016, passata in cosa giudicata, con cui il Tribunale “Accerta il diritto dei ricorrenti tutti a vedersi riconosciuta l'anzianità lavorativa maturata in forza dei contratti a termine sottoscritti ai fini della progressione economica attribuita dai CCNL ai dipendenti di ruolo di pari profilo, nei termini di cui in motivazione , con i conseguenti riflessi previdenziali. Condanna il resistente al pagamento delle differenze CP_1 retributive maturate a partire dal 22.3.08, maggiorate di interessi
Il ricorrente agisce, quindi, in giudizio per la quantificazione delle differenze dovute in base ai principi affermati da tale sentenza, nonchè in base al corretto inquadramento retributivo, in termini di riconoscimento integrale dell'anzianità maturata prima della sua assunzione a tempo indeterminato;non può che richiamarsi la sentenza citata ove fa' applicazione del consolidato principio secondo cui "La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto "ab origine" a tempo indeterminato (fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento che, come illustrato dalla sentenza sull'an, non ricorrono nel caso in esame;" (Cass. Sez. L, 16/07/2020, n. 15231;Cass. n. 20856/23;Cass. n. 1845/23). Per quanto attiene al periodo "preruolo" in sé considerato "al personale scolastico non di ruolo assunto a tempo determinato spetta, in applicazione del divieto di discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CE, di diretta applicazione, il trattamento retributivo secondo il sistema di progressione professionale per fasce di anzianità previsto per gli assunti a tempo indeterminato, con conseguente disapplicazione di ogni normativa contrattuale contraria" (Cass. n. 23868/2016).
Ciò posto, va ricordato che il CCNL 2006-2009, come i precedenti contratti, prevedeva incrementi di retribuzione legati all'anzianità di servizio sia della retribuzione con i seguenti automatismi: il 1° scatto (c.d. gradone) dopo il 2° anno;il 2° scatto dopo l'8° anno;il 3° scatto dopo il 14° anno;il 4° scatto dopo il 20° anno;il 5° scatto dopo il 27° anno;il 6° e ultimo scatto dopo il 34° anno.
A partire, poi, dal 04 agosto 2011, per effetto dell'Accordo Contrattuale Comparto Scuola recante pari data, è stato spostato in avanti il primo scatto di anzianità prevedendo il suo riconoscimento dopo il decorso di 8 anni, per tutti gli assunti a decorrere dal 01.09.2010. E' infondato l'assunto di parte convenuta che –dopo aver ricordato che la fascia di anzianità pari a 3-8 anni è stata abolita dal CCNL firmato in data 4.8.2011, a far data dall'1.9.2010, avendo il nuovo gradone stipendiale,pari a 0-8 anni, inglobato le due fasce precedentemente previste dai Contratti
Collettivi di Lavoro, pari a 0-2 anni e 3-8 anni – ha dedotto al ricorrente non poteva essere riconosciuto il beneficio (riconosciuto solo a coloro che erano stati immessi in ruolo all'1.9.2020) che garantiva transitoriamente il valore economico della fascia soppressa mediante assegno ad personam riassorbibile.
La clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, commi 2 e 3 del CCNL Scuola 4 agosto 2011 recita: “2. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conserva “ad personam” il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa M V C in funzione di giudice del lavoro, assegnato il termine perentorio del 13.6.2024 per il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa recante il n. 1576/2023 R.G. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. F G Parte_1
ricorrente
E
, in persona del p.t. e Controparte_1 CP_2 [...]
, rappresentati e difesi ex art. 417 bis c.p.c. dal funzionario Controparte_3 dott. V R;
resistenti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.1.2023, il ricorrente in epigrafe – premesso di essere dipendente a tempo indeterminato del dall'a.s. 2015/16 e di prestare servizio in qualità Controparte_1 di docente di scuola secondaria di secondo grado presso l'istituto Tecnico Commerciale Statale
“Pareto” di Pozzuoli – deduceva che prima della sua assunzione a tempo indeterminato aveva prestato servizio in virtù di plurimi e continuativi contratti di lavoro a tempo determinato.
Lamentava che - nel corso di tali anni scolastici - aveva sempre percepito lo stipendio iniziale, corrispondente ad un'anzianità di anni zero, e che non aveva mai ottenuto alcun incremento retributivo legato all'anzianità di servizio maturata proprio in ragione dei predetti rapporti di lavoro a tempo determinato, nonostante che i CCNL del Comparto Scuola prevedessero una progressione economica articolata in posizioni stipendiali corrispondenti ad altrettante fasce di anzianità di servizio. Aggiungeva che con sentenza resa dall'intestato Tribunale n. 2062/2016, passata in giudicato, era stato accertato il suo diritto a vedersi riconosciuta l'anzianità lavorativa maturata in forza dei contratti a termine predetti ai fini della progressione economica attribuita dai CCNL ai dipendenti di ruolo ed il era stato “condannato al pagamento delle differenze retributive maturate, CP_1 maggiorate di interessi, nei limiti della prescrizione quinquennale tempestivamente eccepita dal convenuto;notando che il primo atto interruttivo è stato la notifica del ricorso intervenuta –come risulta dalla produzione di parte convenuta - il 21.3.13 . Sono pertanto prescritte le differenze retributive maturate in data anteriore al 21.3.08”. Deduceva che il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, recepito con Direttiva 1999/79/CE del Consiglio del 28.6.1999 –posto a fondamento della sentenza n.2062/2016 citata – era applicabile anche in relazione al trattamento stipendiale corrispostogli fino alla sua effettiva immissione in ruolo avvenuta con decorrenza economica dall'1.7.2016. Il ricorrente argomentava, quindi, di avere diritto a percepire la posizione stipendiale corrispondente alla fascia di anzianità 3-8 anni a partire da Novembre 2006, avendo compiuto a quella data l'anzianità di anni 3 (pari a 1095 giorni di servizio), e quella corrispondente alla fascia di anzianità 9-14 anni da settembre 2014, avendo a quella data compiuto l'anzianità di anni 9 (pari a 3285 giorni di servizio effettivo, escluso l'anno 2013.
Precisava di aver percepito, invece, la posizione stipendiale corrispondente alla fascia 9-14 anni solo dal mese di Settembre 2016;agìva, pertanto, in giudizio per sentir accertare il suo diritto a percepire le posizioni stipendiali corrispondenti alle corrette fasce di anzianità e con le decorrenze come dianzi indicate e per sentir condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento, in suo favore, della somma di euro 13.553,26 a titolo di differenze retributive maturate per il periodo da
Marzo 2008 ad agosto 2016, come quantificata nei conteggi di cui al ricorso, con vittoria di spese di lite ed attribuzione. Il resistente, costituitosi in giudizio, eccepiva preliminarmente il proprio difetto di CP_1 legittimazione passiva in favore dell'istituzione scolastica che aveva provveduto ad effettuare la ricostruzione di carriera del ricorrente;eccepiva, inoltre, la nullità del ricorso in quanto formulato genericamente.
Nel merito, contestava diffusamente le avverse difese concludendo per il rigetto del ricorso;in subordine, eccepiva la prescrizione quinquennale del diritto azionato alla luce del primo atto interruttivo rappresentato dalla notifica dell'odierno ricorso ed impugnava i conteggi depositati da controparte.
La causa veniva inizialmente rinviata ex art. 309 e poi, fissato il termine perentorio del 13.6.2024 per il deposito di note scritte ex art.127 ter ed avendo parte ricorrente espletato l'incombente, la causa veniva decisa con la presente sentenza che veniva depositata telematicamente.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione sollevata dalla amministrazione resistente di difetto di legittimazione passiva per essere legittimato a stare in giudizio l'istituto scolastico di appartenenza della ricorrente. Deve, piuttosto, essere affermata la legittimazione passiva del convenuto che è l'unico CP_1 soggetto legittimato a resistere nel presente giudizio. Sul punto, va richiamato il consolidato principio secondo cui “il personale docente degli istituti statali di istruzione superiore - che costituiscono organi dello Stato muniti di personalità giuridica ed inseriti nell'organizzazione statale - si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato e non con i singoli istituti, che sono dotati di mera autonomia amministrativa per la realizzazione dei fini di istruzione pubblica. …(Anche) gli istituti tecnici operano nell'ambito organizzatorio dello Stato con connotazione di enti strumentali perché istituiti per la realizzazione di fini che sono principalmente di interesse generale e costituiscono un'articolazione funzionale nell'ambito della amministrazione centrale della pubblica istruzione. Del resto … è sufficiente richiamare il contenuto degli artt. 34 e segg. della legge 15 giugno 1931, n. 889, concernenti: a) l'estensione agli insegnati di ruolo degli istituti d'istruzione tecnica delle disposizioni sullo stato giuridico degli istituti di istruzione inedia, classica, scientifica e magistrale;
b) la disciplina dei concorsi per l'accesso all'insegnamento;c) la disciplina della nomina e dei trasferimenti del suddetto personale;da dette norme risulta in modo non equivoco l'inserimento degli insegnanti degli istituti tecnici nella organizzazione statale, anche con riferimento al loro stato giuridico” (cfr. Cass. n. 6372/11;Cass. n.9742/1997, n. 9742). La materia del personale delle Amministrazioni scolastiche e, quindi, ciò che attiene alla assunzione, inquadramento e sviluppo professionale di detto personale, esula dall'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica degli istituti scolastici per come riconosciuta dall'art. 21 l. n° 59/97 e dal d.P.R. n° 275/99 che, invece, riguarda la più limitata materia dell'utilizzazione delle risorse umane al fine di assicurare l'efficienza del servizio scolastico anche quanto alla preparazione della cd. offerta formativa dei singoli istituti.
Invece, in materia di assunzione, inquadramento e sviluppo professionale del personale scolastico i
Dirigenti preposti alle singole Istituzioni Scolastiche agiscono quali come organi del
[...]
e perciò deputati al compimento di atti esterni da imputarsi – in virtù del Controparte_4 principio generale dell'immedesimazione organica - al medesimo che, quindi, ne è CP_1 responsabile.
Nel merito, il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
La pretesa azionata trae origine dalla sentenza n.2062/2016, passata in cosa giudicata, con cui il Tribunale “Accerta il diritto dei ricorrenti tutti a vedersi riconosciuta l'anzianità lavorativa maturata in forza dei contratti a termine sottoscritti ai fini della progressione economica attribuita dai CCNL ai dipendenti di ruolo di pari profilo, nei termini di cui in motivazione , con i conseguenti riflessi previdenziali. Condanna il resistente al pagamento delle differenze CP_1 retributive maturate a partire dal 22.3.08, maggiorate di interessi
Il ricorrente agisce, quindi, in giudizio per la quantificazione delle differenze dovute in base ai principi affermati da tale sentenza, nonchè in base al corretto inquadramento retributivo, in termini di riconoscimento integrale dell'anzianità maturata prima della sua assunzione a tempo indeterminato;non può che richiamarsi la sentenza citata ove fa' applicazione del consolidato principio secondo cui "La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto "ab origine" a tempo indeterminato (fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento che, come illustrato dalla sentenza sull'an, non ricorrono nel caso in esame;" (Cass. Sez. L, 16/07/2020, n. 15231;Cass. n. 20856/23;Cass. n. 1845/23). Per quanto attiene al periodo "preruolo" in sé considerato "al personale scolastico non di ruolo assunto a tempo determinato spetta, in applicazione del divieto di discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CE, di diretta applicazione, il trattamento retributivo secondo il sistema di progressione professionale per fasce di anzianità previsto per gli assunti a tempo indeterminato, con conseguente disapplicazione di ogni normativa contrattuale contraria" (Cass. n. 23868/2016).
Ciò posto, va ricordato che il CCNL 2006-2009, come i precedenti contratti, prevedeva incrementi di retribuzione legati all'anzianità di servizio sia della retribuzione con i seguenti automatismi: il 1° scatto (c.d. gradone) dopo il 2° anno;il 2° scatto dopo l'8° anno;il 3° scatto dopo il 14° anno;il 4° scatto dopo il 20° anno;il 5° scatto dopo il 27° anno;il 6° e ultimo scatto dopo il 34° anno.
A partire, poi, dal 04 agosto 2011, per effetto dell'Accordo Contrattuale Comparto Scuola recante pari data, è stato spostato in avanti il primo scatto di anzianità prevedendo il suo riconoscimento dopo il decorso di 8 anni, per tutti gli assunti a decorrere dal 01.09.2010. E' infondato l'assunto di parte convenuta che –dopo aver ricordato che la fascia di anzianità pari a 3-8 anni è stata abolita dal CCNL firmato in data 4.8.2011, a far data dall'1.9.2010, avendo il nuovo gradone stipendiale,pari a 0-8 anni, inglobato le due fasce precedentemente previste dai Contratti
Collettivi di Lavoro, pari a 0-2 anni e 3-8 anni – ha dedotto al ricorrente non poteva essere riconosciuto il beneficio (riconosciuto solo a coloro che erano stati immessi in ruolo all'1.9.2020) che garantiva transitoriamente il valore economico della fascia soppressa mediante assegno ad personam riassorbibile.
La clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, commi 2 e 3 del CCNL Scuola 4 agosto 2011 recita: “2. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conserva “ad personam” il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”.
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