Trib. Rieti, sentenza 09/12/2024, n. 233
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Rieti, in persona del giudice, dott. Alessio Marinelli, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 127-ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 257 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, cui sono state riunite le cause n. 417, n. 420 e n. 763 del 2022, vertenti
T R A
, , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
elettivamente domiciliate in Roma, via Ennio Quirino Visconti, n. 20, presso lo studio dell'avv. Maurizio Riommi e avv. Daniele Verduchi, che le rappresentano e difendono giusta procura in atti;
RICORRENTI
E
, in persona del legale rappresentante p.t.;
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
1
FATTO E DIRITTO
Con distinti ricorsi, successivamente riuniti, le ricorrenti, premesso di essere dipendenti del
resistente a tempo indeterminato, rispettivamente, dal 2 settembre 2013 CP_1
( , dal giorno 1 settembre 2014 ( , dal giorno 1 settembre 2008 Parte_1 Parte_2
( e dal giorno 1 settembre 2009 ( tutte con il profilo di Parte_4 Parte_3
“collaboratore scolastico” e di aver in precedenza svolto servizio pre-ruolo in scuole statali in virtù di una serie di contratti a termine, via via reiterati, hanno convenuto in giudizio il
chiedendo di accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti al riconoscimento CP_1
integrale del servizio svolto prima dell'immissione in ruolo (servizio preruolo) ai fini della ricostruzione della carriera, con conseguente condanna dell'amministrazione al corretto inquadramento stipendiale e al pagamento delle relative differenze retributive.
A sostegno della propria domanda, hanno dedotto: a) di aver percepito nel periodo di lavoro precario la retribuzione base prevista per il profilo di appartenenza al primo ingresso, senza aver avuto accesso agli incrementi successivi connessi agli scatti di anzianità;
b) che all'atto dell'immissione in ruolo, non si sono viste riconoscere l'anzianità e gli scatti maturati nel corso delle assunzioni a termine.
Ciò posto, hanno quindi dedotto che la normativa italiana in merito alla ricostruzione della carriera sia, per più motivi, in contrasto con la normativa comunitaria (come interpretata dalla
Corte di giustizia UE), e ritenuto di aver diritto al riconoscimento per intero, anche ai fini economici, di tutti gli anni di servizio non di ruolo.
Il resistente, pur ritualmente citato in giudizio, non si è costituito, rimanendo CP_1
contumace.
Stante la sua natura documentale, la causa è stata discussa e decisa mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
1. – Innanzitutto occorre richiamare il quadro normativo di riferimento.
L'art. 569 del D. Lgs. n. 297/1994, per quanto qui interessa, dispone che “Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici.
2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà”.
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Il successivo art. 570, aggiunge che “Ai fini del riconoscimento di cui all'art. 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo”.
A tal riguardo, occorre subito evidenziare che la normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso Decreto Legislativo dedica al personale docente, perché oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell'altro;
un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli ATA), il servizio utile è solo quello “effettivamente prestato nelle scuole
e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito”.
Al personale non docente della scuola, infatti, non si applica la L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 del T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento “se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal
1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
2. – Ciò posto, deve essere richiamato l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione che pronunciandosi sul punto ha statuito che “il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 569, relativo al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola
4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato” (Cass. civ. sez. lav. 28 novembre
2019, n. 31150).
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In particolare, la Suprema Corte ha innanzitutto
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