Trib. Pisa, sentenza 15/07/2024, n. 370
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario Di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 428/2023
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Laura Pastacaldi, lette le note scritte in sostituzione di udienza del
23/4/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
(C.F. , nata a [...] il [...], entrambe Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliate in San Miniato (PI), Largo Don Pino Puglisi n. 6, presso lo studio degli
Avv.ti Giorgio Leoncini (C.F. ) e Sergio Picchi ( ), C.F._3 C.F._3
quali procuratori antistatari, che le rappresentano e difendono
- ricorrenti
CONTRO
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore e CP_2 [...]
(c.f. ) Controparte_3 P.IVA_2
CP_ in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in , via Giovanni Pascoli n. 8, presso l' convenuto e rappresentato ex art. 417 bis c.p.c. dalla Dott.ssa Domenica Controparte_3
Togo, quale funzionaria delegata dall'Amministrazione scolastica resistente
- resistenti
OGGETTO: retribuzione e carta docente
Conclusioni:
Per la parte ricorrente: “Voglia accertare e dichiarare il diritto delle odierne ricorrenti alla percezione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista e riconosciuta dall'art. 1 comma 121 L. 107/2015, in relazione al servizio prestato dalle stesse in for- za dei contratti a tempo determinato evidenziati in ricorso, e condannare, quindi, il
[...]
(c.f. ), in persona del pro-tempore, alla Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 corresponsione della suddetta Carta Elettronica alla ricorrente con l'accredito della Parte_1 somma complessiva di € 1.500,00 quale contributo alla formazione prevista e riconosciuta dall'art.
1 comma 121 L. 107/2015 in relazione all'attività lavorativa espletata dalla stessa negli anni scolastici 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021, in forza dei citati con-tratti a tempo determinato.
Condannare, inoltre il (c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro-tempore, alla corresponsione della suddetta Carta Elettronica alla ricorrente CP_2
con l'accredito della somma complessiva di € 1.000,00 quale con-tributo alla Parte_2 formazione prevista e riconosciuta dall'art. 1 comma 121 L. 107/2015 in relazione all'attività lavorativa espletata dalla ricorrente negli anni scolastici 2018-2019 e 2019-2020 in forza dei citati contratti a tempo determinato. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”
Per la parte resistente: “preliminarmente, dichiararsi l'improcedibilità del ricorso per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita obbligatorio ai sensi dell'art. 3 del DL
132/2014;
in subordine, preliminarmente dichiarare la prescrizione e, nel merito, dichiarare il rigetto dell'avverso ricorso per insussistenza dei requisiti per il riconoscimento della carta elettronica del docente nonché per la sua richiesta di monetizzazione e non di erogazione attraverso
CP_ l'applicazione informatica all'uopo dedicata. Il tutto, con il favore delle spese di lite.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03/04/2023, e hanno Parte_1 Parte_2
chiesto il riconoscimento della Carta elettronica docenti ex art. 1, comma 121, l. 107/2015, per
l'aggiornamento e la formazione del docente, nell'importo di € 1.500,00 la prima, mentre di € 1.000 la seconda, con condanna al pagamento da parte del convenuto. CP_1
In particolare, ha dedotto di essere attualmente dipendente dell'Amministrazione Parte_1
convenuta e di prestare servizio in qualità di docente di scuola secondaria II grado, in forza di contratto a tempo indeterminato. Ha, altresì, esposto di aver, in passato, svolto attività di docente, in virtù di contratti individuali di lavoro a tempo determinato, in qualità di docente supplente, presso la scuola secondaria di I grado dell'Istituto Comprensivo “Ghandhi” di Pontedera (PI), nei seguenti anni scolastici e per i periodi ivi indicati:
- per l 018/2019 dal 24/9/2018 al 30/6/2019;
Pt_3
- per l'A.S. 2019/2020 dal 19/9/2019 al 30/6/2020;
- per l'A.S. 2020/2021 dal 15/9/2020 al 30/6/2021
Invece, ha esposto: di essere attualmente dipendente dell'Amministrazione Parte_2
convenuta e di prestare attualmente servizio, in forza di contratto a tempo indeterminato, in qualità di docente per la scuola dell'infanzia;
di aver, in passato, attività di docente, in forza di contratto individuale di lavoro a tempo determinato, in qualità di docente supplente, relativi ai seguenti anni scolastici, per i seguenti periodi e presso i seguenti istituti scolastici:
- per l'A.S. 2018/2019 dal 14/9/2018 al 30/6/2019 presso la scuola dell'infanzia dell'Istituto
Comprensivo “Ghandi” di Pontedera;
- per l'A.S. 2019/2020 dall'11/9/2019 al 30/6/2020 presso la scuola dell'infanzia dell'Istituto
Comprensivo “Pacinotti” di Pontedera.
Con riferimento ai suddetti contratti, le ricorrenti - per gli anni 2018-2021 e Pt_1 Parte_2
per gli anni 2018-2020 - hanno lamentato di non aver mai ottenuto il riconoscimento della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della l.
107/2016;
di aver inoltrato, senza ottenere alcun riscontro, atto di diffida in data 7/3/2022 e Pt_1 in data 20/3/2023, con cui hanno rivendicato la corresponsione di tale beneficio. Parte_2
Hanno, dunque, delineato la normativa interna ed europea, deducendo: che l'aggiornamento delle conoscenze è un diritto-dovere di tutto il personale docente (art. 282 D.lgs. 297/1994, art. 28 del
CCNL Comparto Scuola 4/8/1995);
che, difatti, l'Amministrazione ha l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, gli strumenti e le opportunità che garantiscano la formazione in servizio (art. 63 del CCNL Comparto
Scuola 27/11/2007);
che, dunque, l'art. 2 del DPCM del 23/9/2015 – in attuazione dell'art. 1, comma
122, della l. 107/2016 - contrasta con il quadro normativo delineato, dal momento che riconosce la
Carta ai docenti assunti a tempo indeterminato, inclusi coloro che lavorano a tempo parziale ovvero in periodo di formazione e prova anche non superata;
che ciò si pone in contrasto con il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato, di cui alla clausola
4 dell'Accordo Quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1990/70/CE;
che, ai sensi della clausola 6 del predetto Accordo, i datori di lavoro dovrebbero agevolare l'accesso ai lavori a tempo determinato alle opportunità di formazione;
che nel caso di specie le ricorrenti hanno svolto in maniera continuata e hanno svolto le medesime mansioni di un docente a
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