Trib. Bologna, sentenza 16/12/2024, n. 3271
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott. Stefano Giusberti Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 13735 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2022 promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avvocato NINIVAGGI MARIANTONELLA parte attrice contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avvocato GRECO ANTONIO parte convenuta
rappresentata e difesa dagli avv Alessandro Sulsenti e Roberto Controparte_2
Polloni
Parte intervenuta
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in verbale di udienza in data 16/05/2024
F A T T O E DI R I T T O
chiedeva all'intestato Tribunale di Parte_1
pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, contratto con CP_1
in Barcellona il 01/07/2006, unione dalla quale, in data 1/05/2005
[...]
nasceva e nel novembre 2008 nasceva CP_2 Per_1
La ricorrente invocava l'applicazione dell'art. 3 n. 2 L.
1.12.1970 n. 898, come successivamente modificato dalla Legge n. 55/2015, dando conto del fatto che il
24.11.2017 veniva pronunciata sentenza di separazione . Chiedeva, altresì, la ricorrente l'affido condiviso delle figlie con collocamento presso la madre,
l'assegnazione della casa familiare, la regolamentazione del diritto di visita del padre, la determinazione dell'assegno di mantenimento per le minori in € 1000,00 mensili, oltre all'85 % delle spese straordinarie sanitarie , mentre per le altre spese straordinarie chiedeva la ripartizione al 50%.
Chiedeva, inoltre, l'autorizzazione a far recare le minori in Spagna per visitare i parenti se accompagnate da un adulto.
Si costituiva in giudizio , il quale aderiva alla domanda di Controparte_1
declaratoria di scioglimento del matrimonio, concordando anche sull'affido condiviso, sulla collocazione dei minori e sulla idonea regolamentazione delle frequentazioni paterne;
chiedeva, tuttavia, di determinare l'assegno di mantenimento per le figlie in euro 700,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, e la ripartizione a metà delle spese sanitarie, detratto il rimborso statale cui ha diritto quale funzionario dell'Agenzia delle Entrate.
Con ordinanza del 23.2.2023, resa all'esito dell'udienza presidenziale, il
Presidente delegato, dato atto del fallimento del tentativo di riconciliazione dei coniugi, assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti di propria competenza, nominando il Giudice
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