Trib. Livorno, sentenza 09/01/2025, n. 7

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Livorno, sentenza 09/01/2025, n. 7
Giurisdizione : Trib. Livorno
Numero : 7
Data del deposito : 9 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. V.g. 3773/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 3773/2024 promossa da:
, C.F. con l'Avv. Elena Uccelli;
Parte_1 C.F._1
e
C.F. , con l'Avv. Cinzia Genovesi;
Controparte_1 C.F._2
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso depositato in data 30.09.2024, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Rosignano Marittimo (LI) in data 20/06/2013. Con provvedimento in data 08/10/2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 09.01.25, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 09.01.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità
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