Trib. Castrovillari, sentenza 18/11/2024, n. 1960

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Castrovillari, sentenza 18/11/2024, n. 1960
Giurisdizione : Trib. Castrovillari
Numero : 1960
Data del deposito : 18 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott.ssa B M Presidente
Dott. A C Giudice
Dott.ssa S G Giudice relatore
riunito in camera di consiglio sentito il Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1904/2018 R.G. pendente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Rossano, viale dei Normanni, presso lo studio dell'avv.
E Z, da cui è rappresentato e difeso, giusta procura come in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
) elettivamente domiciliata in Rossano, via Galeno n.30, presso C.F._2 lo studio dell'Avv. G V, da cui è rappresentata e difesa, giusta procura come in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Castrovillari Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.6.2018 ha introdotto il presente Parte_1
procedimento di separazione personale dei coniugi rappresentando:
- di aver contratto matrimonio con in data 24.12.2014 in Rossano Controparte_1
(atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune, n. 16, parte I, anno 2014);

- che dalla predetta relazione era nata la figlia , in data 05.02.2007;
Per_1
- che la resistente aveva da qualche tempo abbandonato la casa familiare.
Il ricorrente ha rappresentato, inoltre, in ordine alle proprie condizioni economiche, di non svolgere alcuna attività lavorativa per le proprie condizioni di salute, a differenza della moglie che svolgeva attività lavorativa in agricoltura.
Tanto premesso, ha concluso chiedendo al Tribunale di: “ 1. Parte_1
Autorizzare i coniugi a vivere separatamente;


2. disporre l'assegnazione della casa coniugale e l'affido della minore al concludente con adeguata disciplina afferente il diritto di visita, stazionamento e pernotto presso

l'altro genitore sul quale disporre un assegno di mantenimento in favore del concludente e della minore per E 300,00 cadauno;



3. All'esito, provveduto a nominare il giudice istruttore e fissata l'udienza di comparizione delle parti avanti a questo, voglia il Tribunale così provvedere:

pronunciare la separazione dei coniugi accogliendo le suindicate conclusioni già richieste in via provvisionale, ovvero le altre ritenute di giustizia.
Voglia inoltre pronunciare la separazione con addebito alla resistente.
Con il favore delle spese giudiziali”.
si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1
depositata in data 02.10.2018 con la quale, dopo aver contestato quanto ex adverso dedotto, ha esposto che la prosecuzione della vita coniugale era divenuta impossibile a causa dell'atteggiamento distaccato e dell' indole violenta del marito, che aveva posto in essere una serie di azioni pericolose per l'incolumità della stessa
e dei figli minori;
la resistente ha riferito, in particolare che, dopo una serie di episodi di minacce anche di morte, in data 26.4.2018 il ricorrente le aveva sferrato un pugno sulla parte destra del viso cui era conseguito un “trauma contusivo dell'emimandibola di dx con soffusione emorragica del sottocute e raccolta emorragica epifasciale del massetere omolaterale” con prognosi di 10 giorni, come da referto medico rilasciato dal Pronto Soccorso di Corigliano-Rossano.
La resistente ha riferito di aver, pertanto, lasciato la casa coniugale unitamente ai figli minori a seguito del predetto episodio, di aver formalizzato una serie di querele nei confronti dell' , cui aveva fatto seguito l'emissione di un'ordinanza Pt_1
applicativa di misura cautelare coercitiva del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa, con obbligo di mantenere una distanza non inferiore a 300 mt dalla persona offesa e divieto di comunicare con la stessa con qualsiasi mezzo (ordinanza emessa dal Tribunale di Castrovillari in data 03.7.2018 nel procedimento n.2121/2018- 2139/2018 e n. 2070/2018 RGIP).
Tanto premesso ha concluso chiedendo di: Controparte_1
“1) dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi, con addebito di colpa nei confronti di , emanando ogni conseguente ordine da impartire Parte_1 all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Corigliano-Rossano;

2) disporre per l'affido esclusivo della figlia minore, , a Persona_2 CP_1
;

[...]
3) disporre che versi, a titolo di mantenimento della figlia minore, Parte_1
, la somma di euro € 500,00 mensili, da indicizzarsi annualmente Persona_2 secondo le variazioni dell'indice ISTAT;

4)disporre la restituzione dell'autovettura Ford Ecosport, targata EY627SE in favore della legittima proprietaria ;
Controparte_1

5) emanare ogni ulteriore e consequenziale provvedimento;

6) condannare al pagamento delle spese e competenze di lite”. Parte_1
All'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi, il Giudice delegato alle funzioni presidenziali, con ordinanza del 2.10.2018, ha disposto l'audizione della figlia minore
e, sentita la minore, con successiva ordinanza del 9.11.2018 ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: “autorizza i coniugi a vivere separati con
l'obbligo del mutuo rispetto;
dispone l'affido esclusivo alla madre della figlia minore, che dimorerà presso

l'abitazione della prima, con facoltà per il padre di farle visita e di tenerla con sé il martedì ed il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 20:00 e , a settimane alterne, dalle ore
16:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica, nonché, ad anni alterni, nel periodo natalizio dalle ore 16:00 del 23 dicembre alle ore 20:00 del 30 dicembre ovvero dalle ore 16:00 del 30 dicembre alle ore 20:00 del 6 gennaio, nel periodo pasquale dalle ore 16:00 del venerdì di Pasqua alle ore 20:00 del Lunedì dell'Angelo e nel periodo estivo per 15 giorni nel mese di luglio ovvero nel mese di agosto, tenuto conto, in ogni caso, della volontà e delle esigenze della minore, con la precisazione che nel periodo di efficacia della misura cautelare disposta nei confronti del ricorrente la minore sarà prelevata ed accompagnata presso l'abitazione della madre da familiari
o conoscenti di fiducia che i coniugi avranno cura di individuare concordemente, anche per il tramite dai rispettivi difensori;
pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare
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