Trib. Salerno, sentenza 05/11/2024, n. 593
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Testo completo
Proc. n. 2213/2024 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa I B Presidente
Dott.ssa C C Giudice est.
Dott.ssa V C Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2213/2024 R.V.G. avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
vertente
TRA
(C.F. rapp.ta e difesa come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. E F, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di mandato in atti;
E
(C.F. ), rapp.to e difeso come in Controparte_1 C.F._2 atti dall'Avv. S A, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di mandato in atti;
RICORRENTI
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
La presente controversia ha ad oggetto la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti delle minori e (06.06.2014) nate Persona_1 Persona_2 durante la convivenza di fatto intervenuta tra i soggetti indicati in epigrafe.
L'udienza del 05.11.2024 veniva svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante lo
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Proc. n. 2213/2024 R.V.G.
scambio ed il deposito telematico di note scritte.
In particolare, le parti concludevano concordemente di volere regolamentare i rispettivi doveri genitoriali alle seguenti condizioni:
“A) Affidamento dei figli:
- affido delle figlie minor ad entrambi i genitori, secondo Per_2 Persona_1 le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione della madre, sig.ra , sita in Parte_1
Salerno alla via Arce n.104.
- Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alle figlie. - Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulle figlie per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
- In merito alle attività extrascolastiche delle minori si rinvia al piano genitoriale allegato al presente ricorso;
(cfr.all.6)
B) Diritto di visita:
(i) Il padre, sig compatibilmente con i propri impegni di lavoro, Controparte_1 avrà la facoltà di tenere con sé le figlie almeno due giorni a settima, di martedì e mercoledì, dalle ore 8:30, alle ore 16:00, con possibilità di prolungamento sino alle ore