Trib. Teramo, sentenza 12/03/2025, n. 326

TRIB Teramo
Sentenza
12 marzo 2025
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TRIB Teramo
Sentenza
12 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Teramo, sentenza 12/03/2025, n. 326
Giurisdizione : Trib. Teramo
Numero : 326
Data del deposito : 12 marzo 2025

Testo completo

N. 1247/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO

Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Erika Capanna Pisce', ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. 1247/2019, promossa da:

SC AS, VE TO, rappresentati e difesi dall'Avv. Gaetano Biocca
ATTORI contro
MA PELUSI, rappresentata e difesa dagli Avv. DR Matone e Maurizio Reale
CONVENUTA
CONCLUSIONI

Come da note scritte di discussione della causa e di precisazione delle conclusioni, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6
Con atto di citazione ex art. 615 comma 1 c.p.c. e contestuale istanza di sospensione, gli attori proponevano opposizione all'atto di precetto notificato il 26/03/2019, unitamente alla sentenza n. 295/18, rep. n. 472/2018, resa in data 19/03/2018 dal Tribunale di Teramo, pubblicata il 04/04/2018, a mezzo del quale era stato intimato loro di adempiere alle statuizioni di cui al predetto titolo e, precisamente: “di arretrare, mediante demolizione, fino al rispetto della distanza dall'edificio prospiciente di metri dieci, l'edificio realizzato in sopraelevazione, consistente nel piano primo, nel sottotetto e nel vano scala, sul lato ovest, antistante l'edificio di proprietà della
Sig.ra MA EL;
di disporre la chiusura delle vedute e la rimozione dei ballatoi della scala esterna e di pagare la somma di € 815,00, di cui € 540,00 per atto di precetto;
€ 27,15 per spese copie conformi;
€ 81,00 per rimborso forfettario 15%; € 24,84 per Cap 4% e € 142,08 per IVA 22%”

A fondamento dell'opposizione ponevano la carenza del presupposto per l'adempimento, stante l'indisponibilità materiale e giuridica del bene sui cui effettuare gli interventi ordinati in sentenza, a causa del sequestro disposto dal Tribunale di Teramo sull'immobile. A tal proposito, chiarivano che, in data 27.05.2016, la P.G. procedeva al sequestro preventivo delle proprietà immobiliari dei prevenuti, fra le quali l'immobile sito in Roseto degli
Abruzzi, al Lungomare Trento n. 37/A, distinto in Catasto fabbricati al foglio n. 33, particella n. 58, sub 4, 5 e 6 zona censuaria n. 1, categoria A/2, classe n. 4, consistenza 5 vani, cui si riferisce il precetto di cui si tratta, nominando il sig. SS NC come custode del bene, con espressa prescrizione della possibilità di uso del bene sequestrato “limitatamente alle esigenze famigliari proprie e con divieto di locazione a titolo oneroso e/o gratuito ovvero di qualunque utilizzo che possa, anche solo potenzialmente, arrecare pregiudizio al valore dei beni”.
Nel costituirsi in giudizio, MA EL contestava le avverse pretese, evidenziando che la Corte di Appello di
L'Aquila, investita dell'impugnazione della sentenza sottesa al precetto, con ordinanza del 15 gennaio 2019, respingeva l'istanza inibitoria, non ravvisando i “gravi e fondati motivi” di cui agli artt. 351 e 283 c.p.c. per la concessione della invocata sospensione sia sotto il profilo del fumus, alla luce della apparentemente accertata violazione delle distanze tra edifici imposta dall'art. 9 DM 1444/68 e sia sotto il profilo del periculum in mora, in ragione del non dimostrato pregiudizio per la stabilità dell'edificio degli appellanti in caso di esecuzione della sentenza di primo grado e della solvibilità della controparte in caso di accoglimento del gravame. Provvedimento cui era seguita ulteriore ordinanza del 26.6.2019, con cui la Corte d'Appello, a fronte della reiterazione dell'istanza inibitoria, ne dichiarava l'inammissibilità.
Aggiungeva che, in data 21 maggio 2019, la Cancelleria Penale - Dibattimento del Tribunale di Teramo notificava l'accoglimento dell'istanza di dissequestro, depositata dalla stessa convenuta in data 26 aprile 2019, a mezzo della quale la mentovata Autorità Giudiziaria, ritenendo fondata la predetta istanza, disponeva
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