Trib. Avezzano, sentenza 27/01/2025, n. 45

TRIB Avezzano
Sentenza
27 gennaio 2025
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TRIB Avezzano
Sentenza
27 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Avezzano, sentenza 27/01/2025, n. 45
Giurisdizione : Trib. Avezzano
Numero : 45
Data del deposito : 27 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO

Il Tribunale Monocratico, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra
Contestabile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 12/2020 promossa da
AO IN (C.F. AORMN77P62L219N), con l'avv. Giulia Greco
ATTRICE OPPONENTE

CONTRO

RUBICON SPV S.R.L. (C.F. 10376700968,) in persona del legale rappresentante p.t. e per essa la procuratrice speciale Cerved Legal Services
S.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., nonché la mandataria Cerved
Credit Management S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t. con l'avv.
Raffaella Greco
CONVENUTA OPPOSTA

OGGETTO: opposizione a d.i.

CONCLUSIONI: le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1) In primo luogo si evidenzia che ai sensi del vigente art. 132 c.p.c. la presente sentenza viene resa senza l'esposizione completa dello svolgimento del giudizio, con la concisa indicazione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. 2) Con atto di citazione regolarmente notificato, AO IN ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 558/2019, emesso il
16/0//2019 dal Tribunale di Avezzano (R.G. n. 1534/2019), con cui le veniva ingiunto di pagare a Rubicon SPV S.r.l. l'importo di € 10.580,40, oltre le spese di procedura liquidate in € 145,50 per esborsi ed in €
540,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa.
Deduceva in particolare l'opponente che detto credito derivava dal presunto saldo debitore risultante dal mancato pagamento delle rate del contratto di finanziamento n. 486987 dalla stessa stipulato in data
03/01/2008 con CA Italia S.p.A.
Altresì deduceva l'opponente che detto credito veniva successivamente ceduto da CA Italia S.p.A. a Rubicon SPV S.r.l. ai sensi della L.
130/1999 e dell'art. 58 T.u.b., come da pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
n. 143 del 11/12/2018.
Sosteneva quindi l'opponente l'illegittimità del d.i. opposto perché emesso in violazione dell'art. 633 c.p.c. e seg. e comunque per nullità delle clausole di cui al contratto di finanziamento detto relative agli interessi perché vessatorie, ovvero usurarie;
altresì, sosteneva l'erroneità dei calcoli di cui al conteggio degli interessi moratori richeisti.
L'opponente, chiedeva quindi, previo espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- In via preliminare: revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando la improcedibilità del decreto ingiuntivo richiesto dalla
Rubicon SPV S.r.l. nei confronti della sig.ra IN e AN AO, emesso dal Tribunale Civile di Avezzano n. 558/19 del 16.10.19, avente RG n.
1534/19, per la somma di € 10.580.40 avendo la controparte depositato conteggi privati, senza alcuna autentica, in contrasto all'art. 50 T.U.B.;

In via preliminare: concedere i termini per adire la mediazione obbligatoria, perché avente ad oggetto un contratto di finanziamento che è necessaria per la procedibilità del presente giudizio;

Nel merito: revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo richiesto dalla
Rubicon SPV S.r.l. nei confronti delle signora IN AO e AN AO,
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G.
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